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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.02.2024 il ricorrente, in qualità di erede della madre deceduta
, impugnava il provvedimento emesso dall' con cui l' Persona_1 CP_1 CP_2 contestava la sussistenza di un indebito sulla pensione percepita dalla madre del ricorrente in relazione al periodo dal 01.08.2009 al 28.02.2010 per un importo complessivo pari a € 930,09 in quanto “Sono state riscosse rate di prestazione e misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o
l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente, pertanto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e agiva in giudizio sostenendo la propria buona fede e adducendo l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità della somma qualificata dall' come non dovuta. CP_1
Non si costituiva in giudizio l' il quale, verificata la regolarità della notifica degli CP_1 atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 19.09.2025 la causa era discussa e, matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Si osserva che, a prescindere dalla natura assistenziale o previdenziale dell'indebito contestato e in mancanza di disposizioni di legge che prevedano diversamente, il diritto dell'Istituto al recupero delle somme non dovute si prescrive nell'ordinario termine di prescrizione decennale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2946
c.c..
Tale termine di prescrizione decorre dalla data dei singoli pagamenti indebiti, salvo cause giuridiche impeditive del diritto non riscontrabili nel caso di specie
(Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10828).
Ebbene, nell'ipotesi in questione l'indebito si riferisce a somme erogate dall' in CP_1 relazione al periodo dal 1.08.2009 al 28.02.2010 (cfr. comunicazione all. CP_1 ricorr.).
Non costituendosi in giudizio l' non ha fornito prova di eventuali atti interruttivi CP_1 né l'interruzione della prescrizione risulta altrimenti dagli atti di causa.
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi non dovuta dal ricorrente, in qualità di erede della , la restituzione della somma di € 930,09 per Persona_1 intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dal ricorrente la restituzione della somma di € 930,09 per intervenuta prescrizione decennale;
2. Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto CP_1 eventualmente trattenuto nelle more a soddisfazione del presunto indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € CP_1
250,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.02.2024 il ricorrente, in qualità di erede della madre deceduta
, impugnava il provvedimento emesso dall' con cui l' Persona_1 CP_1 CP_2 contestava la sussistenza di un indebito sulla pensione percepita dalla madre del ricorrente in relazione al periodo dal 01.08.2009 al 28.02.2010 per un importo complessivo pari a € 930,09 in quanto “Sono state riscosse rate di prestazione e misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o
l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente, pertanto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e agiva in giudizio sostenendo la propria buona fede e adducendo l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità della somma qualificata dall' come non dovuta. CP_1
Non si costituiva in giudizio l' il quale, verificata la regolarità della notifica degli CP_1 atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 19.09.2025 la causa era discussa e, matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Si osserva che, a prescindere dalla natura assistenziale o previdenziale dell'indebito contestato e in mancanza di disposizioni di legge che prevedano diversamente, il diritto dell'Istituto al recupero delle somme non dovute si prescrive nell'ordinario termine di prescrizione decennale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2946
c.c..
Tale termine di prescrizione decorre dalla data dei singoli pagamenti indebiti, salvo cause giuridiche impeditive del diritto non riscontrabili nel caso di specie
(Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10828).
Ebbene, nell'ipotesi in questione l'indebito si riferisce a somme erogate dall' in CP_1 relazione al periodo dal 1.08.2009 al 28.02.2010 (cfr. comunicazione all. CP_1 ricorr.).
Non costituendosi in giudizio l' non ha fornito prova di eventuali atti interruttivi CP_1 né l'interruzione della prescrizione risulta altrimenti dagli atti di causa.
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi non dovuta dal ricorrente, in qualità di erede della , la restituzione della somma di € 930,09 per Persona_1 intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dal ricorrente la restituzione della somma di € 930,09 per intervenuta prescrizione decennale;
2. Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto CP_1 eventualmente trattenuto nelle more a soddisfazione del presunto indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € CP_1
250,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli