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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2024, n. 46578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46578 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta SC TA, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46578 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 27/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale CO EN era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 109,27 di hashish con mg. 25.451 di principio attivo, pari a n. 1018 dosi singole da mg. 25 ciascuna, in Taranto il 16/5/2023) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e revocando l'interdizione legale, con conferma nel resto. 2. Nella specie, di richiesta cioè di patteggiamento formulata in un giudizio immediato, il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione di nullità formulata con riferimento all'ordinanza con la quale il GIP, nel rigettare la richiesta di patteggiamento, aveva rimesso le parti al dibattimento, senza consentire la formulazione di una nuova richiesta di patteggiamento o quanto meno di definizione con le forme del rito abbreviato. La Corte territoriale ha ritenuto corretto l'incedere processuale seguito dal primo giudice, osservando che il momento deputato alla formulazione della richiesta di definizione con le forme dell'abbreviato era proprio l'udienza fissata a norma dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., laddove la rinnovata richiesta di patteggiamento prima del dibattimento dimostrava l'accettazione della decisione del GIP, con rinuncia ad ogni doglianza sul punto. Viceversa, quanto alla seconda eccezione, avente ad oggetto la valutazione della rinnovata istanza di patteggiamento, la stessa era stata rigettata dal giudice in quanto diversa da quella originari. La Corte territoriale ha rilevato l'erroneità dell'assunto, dovendo la riproposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 444 codice di rito, per costante orientamento giurisprudenziale, essere per l'appunto diversa, rilevando tuttavia che la conseguenza di tale vizio non era quella invocata dall'appellante, di rimessione cioè del giudizio davanti al giudice di primo grado, posto che l'art. 604, comma 5-quater, cod. proc. pen. prevede detta evenienza solo nei casi di cui al comma 5-ter (restituzione nel termine per esercitare facoltà dalle quali l'imputato sia decaduto) e sempre che l'imputato non abbia chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cit. ovvero l'oblazione ovvero la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ciò era accaduto nella specie, per avere l'imputato reiterato la richiesta di applicazione della pena. Pertanto, la Corte del gravame ha ritenuto la propria competenza a decidere sull'istanza di patteggiamento siccome rinnovata dalle parti, rigettandola per non avere le parti considerato la recidiva contestata, esprimendo su tale elemento circostanziale un giudizio di conformità rispetto a quello del primo giudice, rilevando il silenzio delle parti nell'accordo. Quanto alla sua sussistenza, poi, nell'affrontare gli ulteriori motivi 2 di impugnazione (dato atto della rinuncia a quello inerente l'affermazione di responsabilità), quel giudice ha ritenuto correttamente contestata la recidiva qualificata, richiamando i precedenti penali dell'imputato (quattro per furto, tre per ricettazione, altri per estorsione e detenzione illecita di armi e sei per detenzione e spaccio di stupefacenti), il cui dipanarsi in diversi decenni (dal 1982 al 2020) ha ritenuto indicativo di una scelta di vita improntata al delitto, della pervicacia criminale del EN, valutando anche la natura dei precedenti, ivi incluso una minaccia a pubblico ufficiale consumata all'interno di un carcere, condotta considerata assolutamente significativa di una mancanza di rispetto per le regole e per chi le rappresenta. Ha, pure, escluso la riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rinviando al dato ponderale, ritenuto significativo nei termini di cui all'imputazione, ma anche alle modalità della condotta, avuto riguardo all'osservato andirivieni di assuntori e alla spregiudicatezza del EN che aveva agito nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, elementi tutti dai quali ha tratto anche l'insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., avendo il EN agito in maniera professionale per conseguire lauti guadagni in ragione della quantità di droga detenuta e spacciata. Ha, invece, accolto il motivo inerente alle generiche, riconosciute in ragione del comportamento processuale dell'imputato che aveva, da un lato, fugato ogni equivoco sulle circostanze dell'arresto, dall'altro, favorito un veloce epilogo processuale. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla decisione di rigetto dell'istanza di patteggiamento, rilevando l'irragionevolezza delle ragioni sottostanti alla decisione, sia perché la mancata indicazione della recidiva nell'accordo starebbe a significare che la stessa è stata esclusa dalle parti;
sia quanto al rilievo assegnato alla statuizione assunta dal Tribunale sul punto, dovendo il giudice del gravame porsi in una prospettiva iniziale analoga a quella che avrebbe dovuto assumere il primo giudice. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata derubricazione del reato, rilevando l'inconducenza del dato ponderale, avuto riguardo al quantitativo di principio attivo ricavabile dalla droga sequestrata. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca TA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1. Il ricorso va rigettato. Considerato in diritto t 3 2. Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello, nel valutare la rinnovata richiesta di applicazione della pena, ha effettivamente richiamato le conclusioni del Tribunale quanto alla recidiva, ma lo ha fatto facendole proprie (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) e svolgendo, dunque, il giudizio riservatole in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena. È principio consolidato, infatti, che il giudice non è tenuto a uno specifico obbligo motivazionale sull'esclusione della operatività di un'aggravante (nella specie, recidiva qualificata) e del conseguente aumento di pena, poiché la ratifica del patto implica il controllo sulla correttezza, non solo nella comparazione, ma anche nella applicazione delle aggravanti così come prospettate dalle parti, purché dia atto del compimento di tale verifica nella sentenza stessa (Sez. 6, n. 16187 del 24/01/2008, Trivieri, Rv. 239641 - 01; n. 5027 del 02/02/2012, Filippi, Rv. 251791 - 01). A conferma di tale principio, la giurisprudenza ha più volte ribadito l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello inteso a contestare la mancata applicazione della recidiva in caso di patteggiamento, atteso che il motivo si traduce in un recesso dall'accordo, stante l'insussistenza di uno specifico onere motivazionale sull'esclusione dell'aggravante anzidetta, la ratifica dell'accordo, come detto, presupponendo l'effettuazione del relativo controllo sul punto che resta dunque prerogativa giudiziale ai fini del giudizio sulla congruità della pena pattuita (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473 - 01; Sez. 6, n. 10435 del 15/02/2018, Berciu, Rv. 272245 - 01; sul controllo giudiziale dell'accordo, vedi anche Sez. 3, n. 12691 del 10/10/2018, dep. 2019, Lighezan, Rv. 275930 - 01; Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giuliano, Rv. 280417 - 01, in cui si è precisato che l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.). Da ciò si trae, dunque, conferma della correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale che, investita del vaglio sulla base degli atti, come previsto dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., ha ritenuto l'accordo sulla pena incongruo in relazione al disvalore della condotta, valutato in ragione della maggiore pericolosità espressa dall'imputato. 3. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. La difesa ha inteso proporre con il ricorso censure che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello, motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con tutti gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta violazione di legge, tuttavia insussistente, e a dissentire dalla valutazione di merito operata dai giudici territoriali e sostenuta da un ragionamento giustificativo del tutto congruo, non contraddittorio e neppure 4 manifestamente illogico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione;
sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949 - 01). Il giudice del gravame, infatti, ha valorizzato, per negare la riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non solo il dato ponderale, sul quale si sono concentrate le critiche difensive, ma anche le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, elementi certamente riconducibili ai parametri di legge. La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando, come nella specie, il livello di professionalità del traffico, desumibile dal grado di purezza della sostanza e dal numero di dosi ricavabili;
sez. 3 n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01, in cui si è precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma). Ciò che, nel caso all'esame, la Corte d'appello ha effettuato, escludendo una complessiva minore portata offensiva dell'attività illecita, alla luce di elementi fattuali che ha ritenuto indicativi di uno svolgimento professionale di una attività di spaccio duratura (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 27 novembre 2024
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta SC TA, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46578 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 27/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale CO EN era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 109,27 di hashish con mg. 25.451 di principio attivo, pari a n. 1018 dosi singole da mg. 25 ciascuna, in Taranto il 16/5/2023) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e revocando l'interdizione legale, con conferma nel resto. 2. Nella specie, di richiesta cioè di patteggiamento formulata in un giudizio immediato, il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione di nullità formulata con riferimento all'ordinanza con la quale il GIP, nel rigettare la richiesta di patteggiamento, aveva rimesso le parti al dibattimento, senza consentire la formulazione di una nuova richiesta di patteggiamento o quanto meno di definizione con le forme del rito abbreviato. La Corte territoriale ha ritenuto corretto l'incedere processuale seguito dal primo giudice, osservando che il momento deputato alla formulazione della richiesta di definizione con le forme dell'abbreviato era proprio l'udienza fissata a norma dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., laddove la rinnovata richiesta di patteggiamento prima del dibattimento dimostrava l'accettazione della decisione del GIP, con rinuncia ad ogni doglianza sul punto. Viceversa, quanto alla seconda eccezione, avente ad oggetto la valutazione della rinnovata istanza di patteggiamento, la stessa era stata rigettata dal giudice in quanto diversa da quella originari. La Corte territoriale ha rilevato l'erroneità dell'assunto, dovendo la riproposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 444 codice di rito, per costante orientamento giurisprudenziale, essere per l'appunto diversa, rilevando tuttavia che la conseguenza di tale vizio non era quella invocata dall'appellante, di rimessione cioè del giudizio davanti al giudice di primo grado, posto che l'art. 604, comma 5-quater, cod. proc. pen. prevede detta evenienza solo nei casi di cui al comma 5-ter (restituzione nel termine per esercitare facoltà dalle quali l'imputato sia decaduto) e sempre che l'imputato non abbia chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cit. ovvero l'oblazione ovvero la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ciò era accaduto nella specie, per avere l'imputato reiterato la richiesta di applicazione della pena. Pertanto, la Corte del gravame ha ritenuto la propria competenza a decidere sull'istanza di patteggiamento siccome rinnovata dalle parti, rigettandola per non avere le parti considerato la recidiva contestata, esprimendo su tale elemento circostanziale un giudizio di conformità rispetto a quello del primo giudice, rilevando il silenzio delle parti nell'accordo. Quanto alla sua sussistenza, poi, nell'affrontare gli ulteriori motivi 2 di impugnazione (dato atto della rinuncia a quello inerente l'affermazione di responsabilità), quel giudice ha ritenuto correttamente contestata la recidiva qualificata, richiamando i precedenti penali dell'imputato (quattro per furto, tre per ricettazione, altri per estorsione e detenzione illecita di armi e sei per detenzione e spaccio di stupefacenti), il cui dipanarsi in diversi decenni (dal 1982 al 2020) ha ritenuto indicativo di una scelta di vita improntata al delitto, della pervicacia criminale del EN, valutando anche la natura dei precedenti, ivi incluso una minaccia a pubblico ufficiale consumata all'interno di un carcere, condotta considerata assolutamente significativa di una mancanza di rispetto per le regole e per chi le rappresenta. Ha, pure, escluso la riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rinviando al dato ponderale, ritenuto significativo nei termini di cui all'imputazione, ma anche alle modalità della condotta, avuto riguardo all'osservato andirivieni di assuntori e alla spregiudicatezza del EN che aveva agito nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, elementi tutti dai quali ha tratto anche l'insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., avendo il EN agito in maniera professionale per conseguire lauti guadagni in ragione della quantità di droga detenuta e spacciata. Ha, invece, accolto il motivo inerente alle generiche, riconosciute in ragione del comportamento processuale dell'imputato che aveva, da un lato, fugato ogni equivoco sulle circostanze dell'arresto, dall'altro, favorito un veloce epilogo processuale. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla decisione di rigetto dell'istanza di patteggiamento, rilevando l'irragionevolezza delle ragioni sottostanti alla decisione, sia perché la mancata indicazione della recidiva nell'accordo starebbe a significare che la stessa è stata esclusa dalle parti;
sia quanto al rilievo assegnato alla statuizione assunta dal Tribunale sul punto, dovendo il giudice del gravame porsi in una prospettiva iniziale analoga a quella che avrebbe dovuto assumere il primo giudice. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata derubricazione del reato, rilevando l'inconducenza del dato ponderale, avuto riguardo al quantitativo di principio attivo ricavabile dalla droga sequestrata. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca TA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1. Il ricorso va rigettato. Considerato in diritto t 3 2. Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello, nel valutare la rinnovata richiesta di applicazione della pena, ha effettivamente richiamato le conclusioni del Tribunale quanto alla recidiva, ma lo ha fatto facendole proprie (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) e svolgendo, dunque, il giudizio riservatole in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena. È principio consolidato, infatti, che il giudice non è tenuto a uno specifico obbligo motivazionale sull'esclusione della operatività di un'aggravante (nella specie, recidiva qualificata) e del conseguente aumento di pena, poiché la ratifica del patto implica il controllo sulla correttezza, non solo nella comparazione, ma anche nella applicazione delle aggravanti così come prospettate dalle parti, purché dia atto del compimento di tale verifica nella sentenza stessa (Sez. 6, n. 16187 del 24/01/2008, Trivieri, Rv. 239641 - 01; n. 5027 del 02/02/2012, Filippi, Rv. 251791 - 01). A conferma di tale principio, la giurisprudenza ha più volte ribadito l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello inteso a contestare la mancata applicazione della recidiva in caso di patteggiamento, atteso che il motivo si traduce in un recesso dall'accordo, stante l'insussistenza di uno specifico onere motivazionale sull'esclusione dell'aggravante anzidetta, la ratifica dell'accordo, come detto, presupponendo l'effettuazione del relativo controllo sul punto che resta dunque prerogativa giudiziale ai fini del giudizio sulla congruità della pena pattuita (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473 - 01; Sez. 6, n. 10435 del 15/02/2018, Berciu, Rv. 272245 - 01; sul controllo giudiziale dell'accordo, vedi anche Sez. 3, n. 12691 del 10/10/2018, dep. 2019, Lighezan, Rv. 275930 - 01; Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giuliano, Rv. 280417 - 01, in cui si è precisato che l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.). Da ciò si trae, dunque, conferma della correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale che, investita del vaglio sulla base degli atti, come previsto dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., ha ritenuto l'accordo sulla pena incongruo in relazione al disvalore della condotta, valutato in ragione della maggiore pericolosità espressa dall'imputato. 3. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. La difesa ha inteso proporre con il ricorso censure che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello, motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con tutti gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta violazione di legge, tuttavia insussistente, e a dissentire dalla valutazione di merito operata dai giudici territoriali e sostenuta da un ragionamento giustificativo del tutto congruo, non contraddittorio e neppure 4 manifestamente illogico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione;
sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949 - 01). Il giudice del gravame, infatti, ha valorizzato, per negare la riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non solo il dato ponderale, sul quale si sono concentrate le critiche difensive, ma anche le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, elementi certamente riconducibili ai parametri di legge. La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando, come nella specie, il livello di professionalità del traffico, desumibile dal grado di purezza della sostanza e dal numero di dosi ricavabili;
sez. 3 n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01, in cui si è precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma). Ciò che, nel caso all'esame, la Corte d'appello ha effettuato, escludendo una complessiva minore portata offensiva dell'attività illecita, alla luce di elementi fattuali che ha ritenuto indicativi di uno svolgimento professionale di una attività di spaccio duratura (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 27 novembre 2024