Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/02/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13332 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OS CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Dettori, Teresa Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Dettori in Roma, corso del Rinascimento n. 24;
contro
Regione Siciliana, Ministero della Salute, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazion, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Sisac – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, Fimp – Federazione Italiana Medici Pediatri, Simpef – Sindacato Medici Pediatri di Famiglia, Federazione Cipe-Sispe-Sinspe, non costituiti in giudizio;
Simpef - Sindacato Medici Pediatri di Famiglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
nei confronti
UC EN, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari del D.D.G. n. 1029/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Assessorato alla Salute, Regione Siciliana;
dell’allegata graduatoria regionale provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta valida per il 2025, nella parte in cui non è stata ricompresa l’odierna ricorrente;
dell’elenco esclusi dalla suddetta graduatoria, nella parte in cui ha ricompreso l’odierna ricorrente;
ove occorra, dall’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta per il triennio 2016-2018 siglato in data 28/04/2022, ove, all’art. 19, comma 2, lett. c), prevede che pediatri che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
ove occorra, del Decreto Ministeriale del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 1998;
degli atti presupposti e consequenziali ai suddetti provvedimenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
- del D.D.G. n. 1029/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Assessorato alla Salute, Regione Siciliana;
- dell’allegata graduatoria regionale provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta valida per il 2025, nella parte in cui non è stata ricompresa l’odierna ricorrente;
- dell’elenco esclusi dalla suddetta graduatoria, nella parte in cui ha ricompreso l’odierna ricorrente;
- ove occorra, dall’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta per il triennio 2016-2018 siglato in data 28/04/2022, ove, all’art. 19, comma 2, lett. c), prevede che pediatri che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
- ove occorra, del Decreto Ministeriale del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 1998;
- degli atti presupposti e consequenziali ai suddetti provvedimenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Ministero della Salute e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazion e di Simpef - Sindacato Medici Pediatri di Famiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa UC Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato, OS CI, premesso di essere medico pediatra, impugnava la D.D.G. n. 1029/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Assessorato alla Salute, Regione Siciliana; l’allegata graduatoria regionale provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta valida per il 2025, nella parte in cui non vi è stata ricompresa; l’elenco esclusi dalla suddetta graduatoria, nella parte in cui vi è stata ricompresa.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la D.D.G. n. 1270/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Assessorato alla Salute, Regione Siciliana, con cui veniva approvata laa graduatoria definitiva regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2025, nella parte in cui non vi è stata ricompresa.
Si costituivano La Regione Sicilia e Simpef-Sindacato medici pediatri di famiglia.
Alla camera di consiglio dell’11.2.2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Come è noto, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, “il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
Il rapporto intercorrente tra le AA.SS.LL. e il medico (nel caso di specie il pediatra) c.d. a rapporto convenzionale, anche in seguito all’entrata in vigore della legge istitutiva del S.S.N., ha quindi natura libero professionale, con la conseguenza che, in linea di massima, la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c. In tale ottica, si è chiarito che i rapporti tra medici convenzionati esterni e l’ASL, disciplinati dall’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dagli accordi collettivi nazionali, stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N. di tutela della salute pubblica, sono rapporti di lavoro “parasubordinati”, che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole e degradandole ad interessi legittimi (in tal senso, ex multis: TAR Campania, Napoli, n. 63 del 2021; TAR Lazio, Roma, n. 23397 del 2024).
Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, in cui la ricorrente impugna il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2025 e, con ricorso per motivi aggiunti, la graduatoria definitiva, va confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si estende a tutte le procedure selettive caratterizzate da concorsualità, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di veri e propri punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito, a seguito di valutazioni e di giudizi attribuiti sia ai titoli che al colloquio secondo una nozione di concorso in senso stretto (ex multis, TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 460 del 2020). In questo senso, le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che “il termine concorsuale deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei” (TAR Lazio, Roma, n. 23397 del 2024).
Nella fattispecie in esame viene in rilievo l’elenco dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione Sicilia, che non ha in alcun modo natura di graduatoria finale di merito rispetto a un concorso per l’assunzione di pubblici dipendenti.
Infatti, in primo luogo, non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice, non è adottata una procedura selettiva comparativa, non vi è un giudizio di idoneità finale dei candidati, la graduatoria è formata in base a titoli accademici o di servizio prestabiliti e con punteggio predeterminato dall’accordo collettivo (TAR Sardegna, Cagliari, n. 223 del 2024, con riferimento agli incarichi di specialistica ambulatoriale). In secondo luogo, il rapporto tra ASL e medici convenzionati (nel caso di specie, pediatri), regolato dagli accordi collettivi, esula dal pubblico impiego per difetto del requisito del vincolo di subordinazione e rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale svolta con carattere di “para-subordinazione” (TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 24 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
UC Gizzi, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Gizzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO