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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE RIENZO LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE RIENZO LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli (NA) il 05/07/2003, optando per il regime della comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per incompatibilità di carattere;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà del marito sarà in uso alla moglie per un periodo non superiore a
6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter 5° co. cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. Al termine di tale periodo, e non oltre, la signora lascerà l'immobile di proprietà Parte_1 del coniuge e porterà con sé i propri effetti personali;
4. Fino a tale periodo di permanenza in casa da parte della sig.ra , le spese per la Parte_1 ordinaria manutenzione della casa nonché per le utenze domestiche saranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
6. I coniugi hanno già provveduto a dividersi i beni mobili in comune e non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7. Ordinare al Comune di Quarto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
8. Dichiarare compensate le spese legali”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 93, parte II, S. B, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
[...] b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino