Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1700
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Altro
    Illegittimità della cartella per violazione del divieto di doppia imposizione e dei principi in materia di IVA

    La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione a questo motivo, avendo l'ente resistente disposto lo sgravio parziale di due rate che erano state pagate ma non riconosciute inizialmente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Il motivo è infondato. La decadenza dal beneficio della rateazione comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, come previsto dall'art. 15-ter DPR n. 602 del 1973. I pagamenti successivi alla decadenza devono essere detratti dalle somme da iscrivere a ruolo per evitare un indebito arricchimento dell'erario, ma ciò non invalida la corretta applicazione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi per violazione dell'art. 7, comma 1-ter, l. n. 212/2000 e art. 24 Costituzione

    Il motivo è infondato. La cartella di pagamento è congruamente motivata con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori, soddisfacendo l'obbligo di motivazione. Gli interessi derivanti dalla rateazione erano noti alla parte ricorrente sin dalla ricezione del provvedimento di ammissione alla rateazione. Nel caso di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'onere di motivazione è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione pertinente.

  • Altro
    Decurtazione importi imposta pagata con diciottesima rata

    La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al I motivo di ricorso, avendo l'ente resistente disposto lo sgravio parziale di due rate che erano state pagate ma non riconosciute inizialmente.

  • Rigettato
    Rideterminazione sanzioni e importo complessivo

    Il motivo relativo alle sanzioni è infondato. La decadenza dal beneficio della rateazione comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, come previsto dall'art. 15-ter DPR n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1700
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1700
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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