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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1700/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12061/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123838414000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1155/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Resistente/Appellato: La parte resistente chiede la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato via PEC in data 27 giugno 2024 nei confronti di Agenzia delle
Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma e depositato in data 4 luglio
2024 la soc. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0123838414 000 in materia di Liquidazioni periodiche imposta IVA primo trimestre e secondo trimestre anno 2019, notificata in data 06/05/2024, per complessivi euro 11.815,82.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 67 DPR 600/1973 che sancisce il principio generale del divieto di doppia imposizione e per violazione dei principi generali in materia di Iva di cui al
DPR 633/1972, poiché richiede a titolo di imposta a ruolo degli importi che sono stati pagati;
II. illegittimità della cartella di pagamento riguardo alle sanzioni irrogate in applicazione dell'art. 10 ter L.
n. 212/2000 e in quanto le sanzioni tributarie devono essere commisurate alla gravità del comportamento:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 25/01/2023;
III. illegittimità della cartella di pagamento riguardo agli interessi, per violazione dell'art. 7, comma 1-ter, l.
n. 212/2000, poiché contiene solo in parte, le indicazioni previste dalla norma in vigore dal 18/01/2024 e per violazione dell'art. 24 Costituzione.
In conclusione, chiede:
I. in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia totale dell'atto impugnato;
II. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia degli importi dell'imposta a ruolo di € 3.143,27 (primo trimestre) e di € 2.714,46 (secondo trimestre), poiché devono essere decurtati dell'importo dell'imposta pagata in entrambi i casi con la diciottesima rata: di € 628,66 per il primo trimestre e € 542,89 per il secondo trimestre, oltre alle sanzioni e agli interessi relativi alle rate pagate;
III. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della sanzione a ruolo di € 2.451,75
(primo trimestre) e di € 2.225,87 (secondo trimestre) e accertare e dichiarare che l'importo della sanzione da corrispondere è di € 157,16 (primo trimestre) e di € 135,72 (secondo trimestre) con conseguente importo complessivo da pagare a titolo di sanzioni pari ad € 292,88, oppure accertare e dichiarare l'importo della sanzione da corrispondere che la Corte adita voglia rideterminare in via equitativa, con conseguente rideterminazione in diminuzione altresì dell'importo complessivo dell'atto impugnato con condanna degli enti convenuti alle spese di giudizio, come da nota spese.
3. In data 8 ottobre 2024 si è costituito l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, depositando due provvedimenti di sgravio parziale rispettivamente per euro 692,11 ed euro 805,57, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
4. L'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.
5. In data 13 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale, ribattendo alle difese della resistente, ha ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso.
6. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, sentita la parte presente, come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
2. La vicenda nasce da controllo formale, ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R.
n. 633/1972, delle comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA relative al I e al II trimestre dell'anno d'imposta 2019.
La società ha optato per il pagamento frazionato degli importi dovuti in 20 rate trimestrali ex art.
3-bis d.lgs.
n. 462 del 1997, ma è intervenuta la decadenza dalle rateazioni in quanto due rate non sono state versate entro la scadenza della rata successiva, nello specifico:
- la rata n. 4 con scadenza 31.08.2020, relativa alla comunicazione di irregolarità della LIPE 2019/I, con codice atto n. 01607802012, relativa al I trimestre;
- rata n. 3 con scadenza 31.07.2020, relativa alla comunicazione di irregolarità della LIPE 2019/II, con codice atto n. 04409902014, relativa al II trimestre.
Comunque, la ricorrente, dopo la scadenza delle predette rate, ha continuato a pagare quelle successive, pur essendo decaduta dalla rateizzazione, e la resistente ha inteso iscrivere a ruolo gli importi residui, scomputando quanto già pagato dalla parte ricorrente.
Viene quindi in rilievo la corretta interpretazione dell'art. 15-ter D.P.R. n. 602 del 1973 che dispone: “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al I motivo di ricorso.
Parte resistente ha infatti disposto lo sgravio parziale di due rate (n. 18 del 29.02.2024 effettivamente pagate, ma inizialmente non riconosciute dall'Ufficio.
3. Quanto al II motivo di ricorso, afferente alle sanzioni, il motivo è infondato.
Le disposizioni del menzionato art. 15-ter prevedono che, in caso di decadenza, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Va premesso che la decadenza dal beneficio, comporta, per definizione, che non sia possibile continuare ad usufruire del beneficio in relazione dalla rate che ha causato dalla decadenza e da quelle successive.
Ciò posto la piana lettura della disposizione rende chiaro che “i residui importi” sono costituiti da quelli derivanti dalla rata che ha causato dalla decadenza e da quelle successive.
Pertanto, i pagamenti successivi all'intervenuta decadenza non rientrano più nell'esercizio della rateazione, ma devono correttamente essere detratti dalle somme da iscrivere a ruolo ex art. 67 DPR n. 600 del 1973 onde evitare un indebito arricchimento dell'erario.
Ne deriva che, nella fattispecie, la resistente ha correttamente operato in relazione alle sanzioni.
4. Anche il II motivo è infondato.
Anche dopo la novella dell'art. 7, comma 1-ter, della l. n. 212 del 2000 rimane attuale l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui (SS.UU. civ., sentenza n. 22281 del 14/07/2022) “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”
Orbene, nel caso di specie, gli interessi derivanti dalla rateazione erano noti alla parte ricorrente sin dalla ricezione del provvedimento di ammissione alla rateazione medesima,
Al riguardo è sufficiente richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.
R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”(per tutte, Cass. civ., sez. 5, 20.9.2017, n. 21804; id. 18.9.2020, n. 19498; sez. trib., 6.6.2024, n. 15889).
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,
l'onere di motivazione, anche in relazione agli interessi derivanti dall'omissione di versamento della liquidazione IVA, è stato assolto con il mero richiamo, ivi contenuto, alla dichiarazione pertinente.
Parimenti per gli ulteriori interessi, la cartella impugnata reca gli elementi necessari nelle avvertenze.
5. Conclusivamente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
6. Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza anche virtuale, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, dichiara la parziale cessata materia del contendere, rigetta per il resto. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12061/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123838414000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1155/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Resistente/Appellato: La parte resistente chiede la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato via PEC in data 27 giugno 2024 nei confronti di Agenzia delle
Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma e depositato in data 4 luglio
2024 la soc. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0123838414 000 in materia di Liquidazioni periodiche imposta IVA primo trimestre e secondo trimestre anno 2019, notificata in data 06/05/2024, per complessivi euro 11.815,82.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 67 DPR 600/1973 che sancisce il principio generale del divieto di doppia imposizione e per violazione dei principi generali in materia di Iva di cui al
DPR 633/1972, poiché richiede a titolo di imposta a ruolo degli importi che sono stati pagati;
II. illegittimità della cartella di pagamento riguardo alle sanzioni irrogate in applicazione dell'art. 10 ter L.
n. 212/2000 e in quanto le sanzioni tributarie devono essere commisurate alla gravità del comportamento:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 25/01/2023;
III. illegittimità della cartella di pagamento riguardo agli interessi, per violazione dell'art. 7, comma 1-ter, l.
n. 212/2000, poiché contiene solo in parte, le indicazioni previste dalla norma in vigore dal 18/01/2024 e per violazione dell'art. 24 Costituzione.
In conclusione, chiede:
I. in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia totale dell'atto impugnato;
II. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia degli importi dell'imposta a ruolo di € 3.143,27 (primo trimestre) e di € 2.714,46 (secondo trimestre), poiché devono essere decurtati dell'importo dell'imposta pagata in entrambi i casi con la diciottesima rata: di € 628,66 per il primo trimestre e € 542,89 per il secondo trimestre, oltre alle sanzioni e agli interessi relativi alle rate pagate;
III. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della sanzione a ruolo di € 2.451,75
(primo trimestre) e di € 2.225,87 (secondo trimestre) e accertare e dichiarare che l'importo della sanzione da corrispondere è di € 157,16 (primo trimestre) e di € 135,72 (secondo trimestre) con conseguente importo complessivo da pagare a titolo di sanzioni pari ad € 292,88, oppure accertare e dichiarare l'importo della sanzione da corrispondere che la Corte adita voglia rideterminare in via equitativa, con conseguente rideterminazione in diminuzione altresì dell'importo complessivo dell'atto impugnato con condanna degli enti convenuti alle spese di giudizio, come da nota spese.
3. In data 8 ottobre 2024 si è costituito l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, depositando due provvedimenti di sgravio parziale rispettivamente per euro 692,11 ed euro 805,57, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
4. L'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.
5. In data 13 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale, ribattendo alle difese della resistente, ha ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso.
6. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, sentita la parte presente, come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
2. La vicenda nasce da controllo formale, ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R.
n. 633/1972, delle comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA relative al I e al II trimestre dell'anno d'imposta 2019.
La società ha optato per il pagamento frazionato degli importi dovuti in 20 rate trimestrali ex art.
3-bis d.lgs.
n. 462 del 1997, ma è intervenuta la decadenza dalle rateazioni in quanto due rate non sono state versate entro la scadenza della rata successiva, nello specifico:
- la rata n. 4 con scadenza 31.08.2020, relativa alla comunicazione di irregolarità della LIPE 2019/I, con codice atto n. 01607802012, relativa al I trimestre;
- rata n. 3 con scadenza 31.07.2020, relativa alla comunicazione di irregolarità della LIPE 2019/II, con codice atto n. 04409902014, relativa al II trimestre.
Comunque, la ricorrente, dopo la scadenza delle predette rate, ha continuato a pagare quelle successive, pur essendo decaduta dalla rateizzazione, e la resistente ha inteso iscrivere a ruolo gli importi residui, scomputando quanto già pagato dalla parte ricorrente.
Viene quindi in rilievo la corretta interpretazione dell'art. 15-ter D.P.R. n. 602 del 1973 che dispone: “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al I motivo di ricorso.
Parte resistente ha infatti disposto lo sgravio parziale di due rate (n. 18 del 29.02.2024 effettivamente pagate, ma inizialmente non riconosciute dall'Ufficio.
3. Quanto al II motivo di ricorso, afferente alle sanzioni, il motivo è infondato.
Le disposizioni del menzionato art. 15-ter prevedono che, in caso di decadenza, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Va premesso che la decadenza dal beneficio, comporta, per definizione, che non sia possibile continuare ad usufruire del beneficio in relazione dalla rate che ha causato dalla decadenza e da quelle successive.
Ciò posto la piana lettura della disposizione rende chiaro che “i residui importi” sono costituiti da quelli derivanti dalla rata che ha causato dalla decadenza e da quelle successive.
Pertanto, i pagamenti successivi all'intervenuta decadenza non rientrano più nell'esercizio della rateazione, ma devono correttamente essere detratti dalle somme da iscrivere a ruolo ex art. 67 DPR n. 600 del 1973 onde evitare un indebito arricchimento dell'erario.
Ne deriva che, nella fattispecie, la resistente ha correttamente operato in relazione alle sanzioni.
4. Anche il II motivo è infondato.
Anche dopo la novella dell'art. 7, comma 1-ter, della l. n. 212 del 2000 rimane attuale l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui (SS.UU. civ., sentenza n. 22281 del 14/07/2022) “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”
Orbene, nel caso di specie, gli interessi derivanti dalla rateazione erano noti alla parte ricorrente sin dalla ricezione del provvedimento di ammissione alla rateazione medesima,
Al riguardo è sufficiente richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.
R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”(per tutte, Cass. civ., sez. 5, 20.9.2017, n. 21804; id. 18.9.2020, n. 19498; sez. trib., 6.6.2024, n. 15889).
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,
l'onere di motivazione, anche in relazione agli interessi derivanti dall'omissione di versamento della liquidazione IVA, è stato assolto con il mero richiamo, ivi contenuto, alla dichiarazione pertinente.
Parimenti per gli ulteriori interessi, la cartella impugnata reca gli elementi necessari nelle avvertenze.
5. Conclusivamente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
6. Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza anche virtuale, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, dichiara la parziale cessata materia del contendere, rigetta per il resto. Spese compensate.