CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US AG, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Michele Gallo - di fiducia;
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno emesso in data 23/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita con la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Gallo, il quale ha insistito nel ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall'avv. Gallo in data 06/11/2025; sentito il difensore della parte civile, avv. Gino Bove, in sostituzione dell'avv. Andrea Carrano, che ha chiesto la conferma della sentenza oggetto di ricorso e ha depositato nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4696 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Amalfi in data 10.11.2022 n. 53 di condanna dell'imputato AG FU per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., oltre al risarcimento della parte civile, VA FU (fratello del padre dell'imputato, FU NC). 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), ed e) cod. proc. pen. in relazione all'elemento oggettivo del contestato reato di invasione ossia l'altruità della cosa, nella specie del terrazzo antistante l'abitazione della parte civile VA FU, che sarebbe stato arbitrariamente invaso dall'imputato AG FU, parcheggiandovi una vettura (Fiat 500, tg. SA577855) al fine di occuparlo, impedendone al contempo l'utilizzo allo zio, il predetto VA FU. Si tratterebbe, infatti, di bene in comproprietà tra i due germani VA e NC FU (padre di AG), come riconosciuto anche dalla Corte di appello di Salerno in sede civile in forza della sentenza n. 347 del 13/04/2019; il Giudice di pace di Salerno, invece, ai fini della prova dell'altruità della res controversa, ha riconosciuto efficacia dirimente al testamento olografo pubblicato in data 20/05/1999, che attribuiva la proprietà esclusiva del terrazzo a FU VA;
segnala, inoltre, la difesa che, a sostegno della prova della comproprietà del terrazzo, veniva richiesta ed ottenuta dal Tribunale di Salerno l'acquisizione di una serie di documenti, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e che, tuttavia, in punto comproprietà e compossesso del terrazzo, pur avendo acquisito documenti ritenuti indispensabili, il tribunale richiamava per relationen la motivazione del giudice di pace, confermando l'altruità del bene, con una motivazione apparente, senza esplicitare le ragioni per le quali i nuovi documenti prodotti, ed acquisiti a titolo di rinnovamento istruttorio in secondo grado, erano stati ritenuti inidonei a sovvertire il giudizio espresso dal giudice di primo grado;
in particolare, osserva la difesa, la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali è stato considerato irrilevante l'accertamento - passato in giudicato nelle more del giudizio di appello - contenuto nella sentenza della Corte di appello di Salerno, sezione civile, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, rigettava la domanda di negatoria servitutis proposta dalla parte civile VA FU proprio per avere accertato che il terrazzo conteso non era di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ma apparteneva in comproprietà anche al germano NC FU, genitore convivente e dante causa dell'imputato AG FU;
né la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni della conferma della decisione del giudice di pace di ritenere il terrazzo conteso di proprietà esclusiva della parte civile sulla base del testamento olografo pubblicato in data 20/05/1999, che era stato ritenuto irrilevante dalla Corte di appello di Salerno, sezione civile, perché superato dall'atto di donazione del notaio Campanile 2 del 21 gennaio 1967, Rep. N. 916, racc. n. 677, che, stipulato in data anteriore al testamento, aveva attribuito anche a NC FU, in comproprietà, l'area controversa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione al regime di compossesso e comproprietà del bene oggetto della contestata invasione: si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 633 cod. pen., che non ricorre quando il bene appartenga in comproprietà e sia posseduto anche dal soggetto agente, come nel caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione al secondo motivo di appello con cui era stata contestata la sussistenza del dolo del reato di invasione, osservando che, in sede di appello, era stata documentata l'assenza di dolo del reato (e segnatamente assenza della coscienza e volontà di invadere l'altrui bene, mancanza della consapevolezza circa l'arbitrarietà della condotta, difetto di dolo specifico costituito dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne profitto) richiamando: i documenti acquisiti all'esito della rinnovazione istruttoria in secondo grado, l'accertamento compiuto dalla Corte di appello di Salerno in sede civile circa la comproprietà del terrazzo e le tre querele sporte dall'imputato e dal padre NC FU nei confronti della parte civile AG FU, la prima delle quali - risalente all'anno 2013 - sfociava nel rinvio a giudizio di FU VA per i reati di violenza privata e violazione di domicilio con riferimento al parcheggio sull'area in questione. Il Tribunale di Salerno, lamenta la difesa, si è uniformato pedissequamente alle valutazioni del giudice di pace, senza spiegare gli elementi probatori dai quali era stata inferita la consapevolezza da parte dell'imputato che il terrazzo appartenesse in via esclusiva alla parte civile VA FU e tantomeno le ragioni per le quali i documenti acquisiti a seguito di rinnovazione dibattimentale (l'accertamento giudiziale definitivo in sede civile e la donazione del 1967 dalla quale il giudice civile ha desunto la comproprietà) e, dunque, ritenuti rilevanti e utili, non fossero suscettibili di condurre a conclusioni diverse da quelle del giudice di pace in punto di dolo del reato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato consapevole sia che il terrazzo fosse di proprietà esclusiva di FU VA sia dell'arbitrarietà della propria condotta, mentre nel caso di specie il reato non sussiste per assenza della consapevolezza dell'altruità del bene in capo all'imputato, come dimostra la documentazione versata in atti in grado di appello che ha evidenziato l'esistenza di plurimi giudizi civili e querele reciproche: l'imputato non era affatto consapevole che il terrazzo appartenesse in via esclusiva a FU VA, avendo agito, anzi, nella convinzione di esercitare su quell'area un proprio legittimo diritto derivante dall'accertamento compiuto dalla Corte di appello in sede civile. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i motivi vengono trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro. 2. Va richiamato il consolidato principio, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nozione di "invasione" si riferisce al comportamento di colui che si introduce nell'immobile altrui "arbitrariamente", ossia contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; ne deriva che la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711-01; Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525-01; Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Albanesi, Rv. 244787-01). Inoltre, il Collegio ribadisce che, in tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, dep. 2006, Nardon, Rv. 233232-01). Per altro verso, e quanto all'elemento soggettivo, è consolidato il principio per cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01). 2.1. Tanto premesso, appare fondata la censura circa la mancata dimostrazione dell'elemento oggettivo dell'altruità del bene, che connota la fattispecie prevista dall'art. 633 cod. pen., in merito al quale la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti carenze ed elementi di contraddittorietà che ne impongono l'annullamento. Il Tribunale, nel confermare la decisione del giudice di pace, ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo (pp.
4-5 sentenza impugnata) "pienamente raggiunta la prova della titolarità esclusiva di FU VA del terrazzo oggetto di invasione da parte dell'imputato", in quanto trasmessagli dal di lui padre con testamento olografo del 20/05/1999, a nulla rilevando la precedente donazione effettuata nel 1967 in favore sia di FU VA sia dei fratelli da parte dei genitori, osservando che "alcun elemento idoneo a corroborare una presunta titolarità da parte dell'imputato del predetto terrazzo è emerso nel corso del giudizio", e che sarebbe "condivisibile l'irrilevanza all'uopo riconosciuta dal Giudice di prime cure alle risultanze dei processi civili incorsi tra le parti non aventi ad oggetto la comproprietà o il compossesso del terrazzo de quo", bensì un diritto di passaggio (v. anche p. 6 sentenza di primo grado). Tale valutazione si estende anche alla "nuova documentazione prodotta dall'appellante" 4 considerata "inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado [...] non apparendo elementi atti a suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso del terrazzo tra le parti (p. 5 sentenza impugnata). 2.2. Orbene, va detto anzitutto che, in realtà, non si tratta di produzioni difensive sic et simpliciter, bensì di documentazione acquisita dal Tribunale con ordinanza resa all'udienza del 09/12/2024, su istanza della difesa dell'imputato, mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e, quindi, all'esito di una valutazione di assoluta necessità dell'integrazione probatoria, cui può farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria Il Grande, Rv. 233391-01), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Segnatamente, viene del tutto pretermessa da parte del giudice di appello, seppure - si ribadisce - acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., la valutazione della sentenza definitiva della Corte di appello di Salerno sez. civile (n. 347/2019 del 13/03/2019 passata in giudicato a seguito di decreto di estinzione della Corte di cassazione ex art. 380 cod. proc. civ. in data 17/10/2023), decisa con esito positivo per l'imputato, avendo rigettato l'azione negatoria della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di NC FU (padre dell'imputato AG) proprio sul presupposto che quest'ultimo risulta comproprietario con il fratello VA di tutta l'area cortilizia circostante i fabbricati in proprietà esclusiva dei germani FU, la quale comprende anche il terrazzo di cui si controverte (p. 7 ricorso). La motivazione sul punto appare non solo carente, non affrontando il tema dedotto dal ricorrente sulla assenza di proprietà esclusiva del terrazzo in capo alla parte civile VA FU, ma è altresì contraddittoria per avere dapprima adottato un'integrazione istruttoria con lo strumento del tutto eccezionale previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., evidentemente non reputando sufficientemente provato l'elemento oggettivo del reato, per poi concludere con l'espressione apodittica sopra riportata secondo la quale la "nuova documentazione prodotta dall'appellante" sarebbe "inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado" e non apporterebbe "elementi atti a suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso del terrazzo tra le parti" (p. cit. sentenza impugnata). 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, che procederà a nuovo giudizio. Stante quanto disposto, la decisione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile FU VA deve essere riservata al momento della decisione definitiva del processo. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Spese della parte civile FU VA rimesse al definitivo. Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno emesso in data 23/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita con la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Gallo, il quale ha insistito nel ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall'avv. Gallo in data 06/11/2025; sentito il difensore della parte civile, avv. Gino Bove, in sostituzione dell'avv. Andrea Carrano, che ha chiesto la conferma della sentenza oggetto di ricorso e ha depositato nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4696 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Amalfi in data 10.11.2022 n. 53 di condanna dell'imputato AG FU per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., oltre al risarcimento della parte civile, VA FU (fratello del padre dell'imputato, FU NC). 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), ed e) cod. proc. pen. in relazione all'elemento oggettivo del contestato reato di invasione ossia l'altruità della cosa, nella specie del terrazzo antistante l'abitazione della parte civile VA FU, che sarebbe stato arbitrariamente invaso dall'imputato AG FU, parcheggiandovi una vettura (Fiat 500, tg. SA577855) al fine di occuparlo, impedendone al contempo l'utilizzo allo zio, il predetto VA FU. Si tratterebbe, infatti, di bene in comproprietà tra i due germani VA e NC FU (padre di AG), come riconosciuto anche dalla Corte di appello di Salerno in sede civile in forza della sentenza n. 347 del 13/04/2019; il Giudice di pace di Salerno, invece, ai fini della prova dell'altruità della res controversa, ha riconosciuto efficacia dirimente al testamento olografo pubblicato in data 20/05/1999, che attribuiva la proprietà esclusiva del terrazzo a FU VA;
segnala, inoltre, la difesa che, a sostegno della prova della comproprietà del terrazzo, veniva richiesta ed ottenuta dal Tribunale di Salerno l'acquisizione di una serie di documenti, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e che, tuttavia, in punto comproprietà e compossesso del terrazzo, pur avendo acquisito documenti ritenuti indispensabili, il tribunale richiamava per relationen la motivazione del giudice di pace, confermando l'altruità del bene, con una motivazione apparente, senza esplicitare le ragioni per le quali i nuovi documenti prodotti, ed acquisiti a titolo di rinnovamento istruttorio in secondo grado, erano stati ritenuti inidonei a sovvertire il giudizio espresso dal giudice di primo grado;
in particolare, osserva la difesa, la sentenza non ha spiegato le ragioni per le quali è stato considerato irrilevante l'accertamento - passato in giudicato nelle more del giudizio di appello - contenuto nella sentenza della Corte di appello di Salerno, sezione civile, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, rigettava la domanda di negatoria servitutis proposta dalla parte civile VA FU proprio per avere accertato che il terrazzo conteso non era di proprietà esclusiva di quest'ultimo, ma apparteneva in comproprietà anche al germano NC FU, genitore convivente e dante causa dell'imputato AG FU;
né la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni della conferma della decisione del giudice di pace di ritenere il terrazzo conteso di proprietà esclusiva della parte civile sulla base del testamento olografo pubblicato in data 20/05/1999, che era stato ritenuto irrilevante dalla Corte di appello di Salerno, sezione civile, perché superato dall'atto di donazione del notaio Campanile 2 del 21 gennaio 1967, Rep. N. 916, racc. n. 677, che, stipulato in data anteriore al testamento, aveva attribuito anche a NC FU, in comproprietà, l'area controversa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione al regime di compossesso e comproprietà del bene oggetto della contestata invasione: si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 633 cod. pen., che non ricorre quando il bene appartenga in comproprietà e sia posseduto anche dal soggetto agente, come nel caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione al secondo motivo di appello con cui era stata contestata la sussistenza del dolo del reato di invasione, osservando che, in sede di appello, era stata documentata l'assenza di dolo del reato (e segnatamente assenza della coscienza e volontà di invadere l'altrui bene, mancanza della consapevolezza circa l'arbitrarietà della condotta, difetto di dolo specifico costituito dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne profitto) richiamando: i documenti acquisiti all'esito della rinnovazione istruttoria in secondo grado, l'accertamento compiuto dalla Corte di appello di Salerno in sede civile circa la comproprietà del terrazzo e le tre querele sporte dall'imputato e dal padre NC FU nei confronti della parte civile AG FU, la prima delle quali - risalente all'anno 2013 - sfociava nel rinvio a giudizio di FU VA per i reati di violenza privata e violazione di domicilio con riferimento al parcheggio sull'area in questione. Il Tribunale di Salerno, lamenta la difesa, si è uniformato pedissequamente alle valutazioni del giudice di pace, senza spiegare gli elementi probatori dai quali era stata inferita la consapevolezza da parte dell'imputato che il terrazzo appartenesse in via esclusiva alla parte civile VA FU e tantomeno le ragioni per le quali i documenti acquisiti a seguito di rinnovazione dibattimentale (l'accertamento giudiziale definitivo in sede civile e la donazione del 1967 dalla quale il giudice civile ha desunto la comproprietà) e, dunque, ritenuti rilevanti e utili, non fossero suscettibili di condurre a conclusioni diverse da quelle del giudice di pace in punto di dolo del reato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato consapevole sia che il terrazzo fosse di proprietà esclusiva di FU VA sia dell'arbitrarietà della propria condotta, mentre nel caso di specie il reato non sussiste per assenza della consapevolezza dell'altruità del bene in capo all'imputato, come dimostra la documentazione versata in atti in grado di appello che ha evidenziato l'esistenza di plurimi giudizi civili e querele reciproche: l'imputato non era affatto consapevole che il terrazzo appartenesse in via esclusiva a FU VA, avendo agito, anzi, nella convinzione di esercitare su quell'area un proprio legittimo diritto derivante dall'accertamento compiuto dalla Corte di appello in sede civile. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e i motivi vengono trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro. 2. Va richiamato il consolidato principio, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nozione di "invasione" si riferisce al comportamento di colui che si introduce nell'immobile altrui "arbitrariamente", ossia contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; ne deriva che la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711-01; Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525-01; Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Albanesi, Rv. 244787-01). Inoltre, il Collegio ribadisce che, in tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all'art. 633 cod. pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine "altrui" la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, dep. 2006, Nardon, Rv. 233232-01). Per altro verso, e quanto all'elemento soggettivo, è consolidato il principio per cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01). 2.1. Tanto premesso, appare fondata la censura circa la mancata dimostrazione dell'elemento oggettivo dell'altruità del bene, che connota la fattispecie prevista dall'art. 633 cod. pen., in merito al quale la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti carenze ed elementi di contraddittorietà che ne impongono l'annullamento. Il Tribunale, nel confermare la decisione del giudice di pace, ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo (pp.
4-5 sentenza impugnata) "pienamente raggiunta la prova della titolarità esclusiva di FU VA del terrazzo oggetto di invasione da parte dell'imputato", in quanto trasmessagli dal di lui padre con testamento olografo del 20/05/1999, a nulla rilevando la precedente donazione effettuata nel 1967 in favore sia di FU VA sia dei fratelli da parte dei genitori, osservando che "alcun elemento idoneo a corroborare una presunta titolarità da parte dell'imputato del predetto terrazzo è emerso nel corso del giudizio", e che sarebbe "condivisibile l'irrilevanza all'uopo riconosciuta dal Giudice di prime cure alle risultanze dei processi civili incorsi tra le parti non aventi ad oggetto la comproprietà o il compossesso del terrazzo de quo", bensì un diritto di passaggio (v. anche p. 6 sentenza di primo grado). Tale valutazione si estende anche alla "nuova documentazione prodotta dall'appellante" 4 considerata "inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado [...] non apparendo elementi atti a suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso del terrazzo tra le parti (p. 5 sentenza impugnata). 2.2. Orbene, va detto anzitutto che, in realtà, non si tratta di produzioni difensive sic et simpliciter, bensì di documentazione acquisita dal Tribunale con ordinanza resa all'udienza del 09/12/2024, su istanza della difesa dell'imputato, mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e, quindi, all'esito di una valutazione di assoluta necessità dell'integrazione probatoria, cui può farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria Il Grande, Rv. 233391-01), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Segnatamente, viene del tutto pretermessa da parte del giudice di appello, seppure - si ribadisce - acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., la valutazione della sentenza definitiva della Corte di appello di Salerno sez. civile (n. 347/2019 del 13/03/2019 passata in giudicato a seguito di decreto di estinzione della Corte di cassazione ex art. 380 cod. proc. civ. in data 17/10/2023), decisa con esito positivo per l'imputato, avendo rigettato l'azione negatoria della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di NC FU (padre dell'imputato AG) proprio sul presupposto che quest'ultimo risulta comproprietario con il fratello VA di tutta l'area cortilizia circostante i fabbricati in proprietà esclusiva dei germani FU, la quale comprende anche il terrazzo di cui si controverte (p. 7 ricorso). La motivazione sul punto appare non solo carente, non affrontando il tema dedotto dal ricorrente sulla assenza di proprietà esclusiva del terrazzo in capo alla parte civile VA FU, ma è altresì contraddittoria per avere dapprima adottato un'integrazione istruttoria con lo strumento del tutto eccezionale previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., evidentemente non reputando sufficientemente provato l'elemento oggettivo del reato, per poi concludere con l'espressione apodittica sopra riportata secondo la quale la "nuova documentazione prodotta dall'appellante" sarebbe "inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado" e non apporterebbe "elementi atti a suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso del terrazzo tra le parti" (p. cit. sentenza impugnata). 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, che procederà a nuovo giudizio. Stante quanto disposto, la decisione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile FU VA deve essere riservata al momento della decisione definitiva del processo. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Spese della parte civile FU VA rimesse al definitivo. Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente