Articolo 20 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 19Articolo 21
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21 marzo 2008
Art. 20. (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
19 agosto 2005, n.196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
2. Il decreto legislativo e' adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008