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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/11/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13410/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPERINI PIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 6 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GASPERINI PIERO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Controparte_1 P.IVA_2
NN e dell'avv. CORONA SANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SANTA
MARGHERITA AL COLLE N. 10/3 presso i difensori
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3395/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO:
1) IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della sussistenza dei presupposti della compensazione legale fra i rispettivi crediti delle parti in causa, dichiarare estinto il credito della “ e per l'effetto, Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, N. 3395/2023 (R.G. 10031/2023), emesso il giorno 1 agosto
2023, notificato il successivo giorno 2, condannando “ ut- supra, alla Controparte_1
pagina 1 di 10 restituzione della somma di € 34.758,08 corrisposta da “ in data 29 agosto 2023, Parte_1 oltre interessi moratori sulla sorte capitale di € 32.181,56 dal giorno 29 agosto 2023 al saldo;
2) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui si ritenessero insussistenti e/o inammissibili i presupposti della compensazione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 3395/2023 (R.G. 10031/2023), emesso il giorno 1 agosto 2023, notificato il successivo giorno 2, accertare l'esistenza del credito opposto in compensazione o comunque il diritto alla restituzione di ogni somma corrisposta in conseguenza e per effetto dell'ingiunzione detta e per l'effetto condannare “ ut- supra, al Controparte_1 pagamento in favore di “ della somma di € 34.758,08 corrisposta da “ Parte_1 Parte_1
in data 29 agosto 2023, oltre interessi moratori sulla sorte capitale di € 32.181,56 dal
[...] giorno 29 agosto 2023 al saldo o la maggiore o minor somma che apparirà in seguito all'accertamento;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano i depositi effettuati all' atto dell'iscrizione a ruolo della causa, nonché le produzioni ex art.171 n. 2 e 3 cpc, nonché gli interrogatori formali e le dichiarazioni testimoniale in atti”.
L'opposta così conclude:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile/improponibile la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, n. 3395/2023, perché priva di interesse ad agire;
in rito, dichiarare inammissibile / improponibile la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
per l'accertamento della compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c.; Parte_1 nel merito, in via principale, respingere tutte le domande e/o eccezioni proposte da e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale principale, accertare comunque la debenza da parte di del Parte_1 complessivo importo di € 32.181,56 oggetto delle fatture TGB nn. 9 e 10/2023 o comunque del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, tenuto conto degli interessi moratori successivamente maturati e dei compensi legali già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e già corrisposti da in data 29 agosto 2023, nonché condannare la medesima al pagamento Parte_1 dell'ulteriore importo di € 462,75 a titolo di imposta di registro (cfr. nostro doc. 13); in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un credito di pagina 2 di 10 derivante da penali, ridurre equamente ex art. 1384 c.c. l'ammontare della penale Parte_1 in quanto manifestamente eccessiva;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%) ed altri oneri di legge;
in via istruttoria, se del caso ulteriormente disporre l'interrogatorio formale del dott. Controparte_2 quale legale rappresentante di , nonché la prova testimoniale dei signori Parte_1 Tes_1 via Santa Liberata n. 102, Cento (FE), via del Triumvirato n. 123/9,
[...] Controparte_3 sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
1) Vero che il 16 dicembre 2022 TGB ha inviato a la comunicazione PEC che si Parte_1 rammostra (doc. 8 fascicolo TGB) comunicando a di non aveva saldato la fattura TGB Parte_1
n. 91/2022 per l'importo di € 140.380,81 relativa ai lavori eseguiti da TGB nel complesso immobiliare di via Tosarelli a CA con particolare riferimento a quelli oggetto della c.d. “palazzina alta”;
2) Vero che ha corrisposto a TGB l'importo di € 140.380,81 in data 5 gennaio 2023, Parte_1 come da documento che si rammostra (doc. 7 fascicolo TGB);
3) Vero che il 19 gennaio 2023 si sono incontrati a Casalecchio di Reno presso gli uffici di Parte_1 di via Isonzo 14 i signori e per TGB e i signori
[...] Testimone_1 Controparte_3 Tes_2
e per e Geom. in qualità di Direttore dei
[...] Testimone_3 Parte_1 Parte_2
Lavori per discutere degli importi complessivi inerenti ai lavori di cui al capitolo precedente;
4) Vero che in occasione di quell'incontro i signori e per TGB hanno Testimone_1 Controparte_3 illustrato e poi consegnato ai signori e per il Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 prospetto definitivo dei lavori, poi concordato in complessivi € 400.000,00, per la palazzina alta, come da documento che si rammostra (doc. 4A fascicolo;
CP_1
5) Vero che nelle successive giornate del 20, 23 e 24 gennaio 2023 TGB e si sono Parte_1 scambiate le e-mail che si rammostrano (docc. 4 e 5 fascicolo TGB) con tutti gli allegati ivi indicati;
6) Vero che nel giugno 2022 TGB ha inviato a il primo SAL inerente ai lavori di cui al Parte_1 contratto del 29 marzo 2022, come da prospetto che si rammostra (doc. 11A fascicolo TGB);
7) Vero che con l'e-mail del 12 luglio 2022 che si rammostra (doc. 12 fascicolo TGB) Parte_1 ha comunicato a TGB di avere approvato il contenuto del SAL di cui al capitolo precedente, salva una rimostranza su un errore di calcolo legato alla trattenuta in garanzia che era stata sommata e non sottratta;
- rigettare tutti gli ulteriori capitoli di prova orale eventualmente riproposti da;
nella Parte_1 denegata ipotesi di ammissione di tutti o parte di essi disporre la prova contraria diretta dei testimoni
. Testimone_1 Controparte_3
FATTO E DIRITTO pagina 3 di 10 1.
(d'ora in avanti anche solo società ) Controparte_1 CP_1 conseguiva dal Tribunale di Bologna, nei confronti di (d'ora in avanti anche Parte_1 solo società ), decreto ingiuntivo n. 3395/2023, emesso in data 1 agosto 2023, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 32.181,56, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo corrispettivo per i lavori oggetto del contratto di subappalto concluso dalle parti in data 29 marzo 2022.
2.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la società chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso, e formulando anche domanda riconvenzionale subordinata.
In particolare, l'opponente esponeva:
- che essa istante aveva sottoscritto un contratto di appalto con il Condominio di via Tosarelli n.100 e con i singoli proprietari delle unità immobiliari, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile denominato “palazzina alta” sia nelle parti di proprietà esclusiva che in quelle comuni;
- che in data 29 marzo 2022 aveva concluso con la un contratto di CP_4 CP_1 subappalto avente ad oggetto i suddetti interventi di ristrutturazione con frazionamento;
- che il corrispettivo era stato determinato dalle parti in complessivi € 271.600,00;
- che tale somma era da ritenersi fissa ed invariabile;
- che era stato convenuto quale termine finale per l'esecuzione dei lavori relativi all'unità 3B, salvo l'allacciamento dell'impianto elettrico, il giorno 29 luglio 2022, mentre per tutte le altre opere era stato previsto che l'esecuzione avvenisse entro e non oltre il 31 agosto 2022;
- che le parti avevano pattuito una penale giornaliera pari a € 100,00 per unità immobiliare, dovuta, senza necessità di costituzione in mora, nel caso di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione delle opere ovvero nella consegna della documentazione relativa alle opere ed agli impianti realizzati;
- che le parti avevano allegato al contratto una serie di documenti ed atti, prevedendo che gli stessi, nonché quelli successivamente allegati, avrebbero formato parte integrante ed essenziale del contratto
(art. 1 contratto di subappalto);
- che in tali atti, nonché nelle “premesse” del contratto di subappalto, il subappaltatore aveva dichiarato pagina 4 di 10 di essere in possesso di “tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte”, menzionando espressamente il proprio “interesse” ad assumere in subappalto le opere chiavi in mano;
- che essa istante, contrariamente a quanto sostenuto dalla società nel ricorso CP_1 monitorio, aveva ripetutamente contestato il credito da quest'ultima vantato (doc. 5), deducendo l'esistenza del proprio controcredito, maturato per effetto del ritardo nell'esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice e per i vizi delle stesse (questi ultimi peraltro “coperti”, sia pure parzialmente, dalle somme trattenute in garanzia e che avrebbero costituito oggetto di eventuale altra causa);
- che già a partire dal 25 ottobre 2022 essa istante aveva evidenziato le problematiche causate dal ritardo nell'esecuzione del subappalto, lamentando il conseguente mancato pagamento, da parte dei committenti, di quanto dovuto a saldo delle opere nonché l'impossibilità di procedere alla cessione dei crediti “da sconto in fattura” con conseguente ritardo nel recupero dei crediti.
2.1
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata la sussistenza dei presupposti della compensazione legale tra i rispettivi crediti delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società alla CP_1 restituzione della somma di € 34.758,08 corrisposta in esecuzione del decreto in data 29 agosto 2023, oltre interessi moratori sulla somma a titolo di capitale pari ad € 32.181,56 dal 29 agosto 2023 al saldo.
In via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti della compensazione, chiedeva che, previa sospensione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c., venisse accertato il credito opposto in compensazione, con conseguente condanna della società CP_1
al pagamento, in suo favore, della somma di € 32.181,56, o della maggiore o minore somma
[...] accertata, con compensazione tra i reciproci crediti. Con vittoria di spese.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta, in particolare, deduceva che l'opponente le aveva commissionato, con il contratto di subappalto, alcune lavorazioni relative a nove unità immobiliari presenti nella “palazzina alta” del
Condominio sito in CA;
che il prezzo convenuto, inizialmente determinato nella somma di €
271.600,00, oltre IVA, era stato incrementato, per effetto di successive varianti, in € 400.000,00
(confermato dalla società anche via mail: doc. 4); che in relazione a tale Parte_1
pagina 5 di 10 corrispettivo era stata, inoltre, pattuita la detrazione del 5%, quale ritenuta in garanzia;
che l'opponente aveva provveduto al saldo della prima fattura (n. 91/2022: doc. 6) per l'importo di € 140.380,81, ed aveva poi provveduto al pagamento solo parziale delle fatture n. 9 e n. 10 del 2023, inerenti al SAL di fine lavori per ulteriori € 239.619,19, trattenendo dall'ammontare complessivo l'importo di € 32.181,56 asseritamente dovuta a titolo di penale da ritardo, immediatamente contestata;
che le lavorazioni relative alle singole unità immobiliari si erano concluse nei primi di settembre 2022, quindi pochi giorni dopo il termine finale contrattualmente pattuito, mentre l'unità 3B era stata consegnata in data 30 luglio 2022, nel termine previsto;
che, infine, le lavorazioni sulle parti comuni ed esterne alle singole unità eran state realizzate 49 giorni dopo il termine originariamente pattuito, mai rivisto alla luce delle varianti aggiuntesi in corso d'opera.
3.1
L'opposta chiedeva, quindi, in via preliminare che venisse dichiarata inammissibile o improponibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza di interesse, essendo già intervenuto il pagamento, e che venisse, inoltre, dichiarata inammissibile o improponibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, per carenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito, oltre che di certezza. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande ed eccezioni proposte e sollevate dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la debenza della somma di € 32.181,56, a saldo delle fatture n. 9 e n. 10 del 2023, o comunque del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, tenuto conto degli interessi moratori successivamente maturati e dei compensi legali già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e già corrisposti dall'opponente. In subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di un credito in favore dell'opponente a titolo di penale, chiedeva la riduzione equitativa della somma ai sensi dell'art. 1384
c.c..
4.
Alla prima udienza del 22 febbraio 2024, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva concesso rinvio per la verifica di eventuale possibilità di conciliazione.
Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti (come da ordinanza ammissiva), veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive.
Alla successiva udienza del 9 ottobre 2025, mutato il giudice, i procuratori delle parti procedevano alla discussione, anche riportandosi alle note conclusive, e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 6 di 10 * * *
5.
L'opposizione è infondata.
5.1
Occorre, in fatto, premettere che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che con contratto di subappalto concluso in data 29 marzo 2022 la società (odierna Parte_1 opponente/appaltatore) aveva subappaltato alla società TE GR (odierna opposta/subappaltatore) parte delle opere oggetto dell'appalto concluso dall'opponente e relativo ad interventi di ristrutturazione con frazionamento e cambio d'uso del fabbricato in via Tosarelli 100 – palazzina “alta – fase 2” a CA (BO) (cfr. doc. 1 di parte opposta e doc. 3 di parte opponente).
Del pari pacifica è l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto (a prescindere da eventuali questioni attinenti ai vizi che non costituiscono – per espressa riserva contenuta nell'atto di opposizione – oggetto del presente giudizio), a fronte delle quali l'opposta vanta un credito per complessivi € 32.181,56 (a titolo di capitale), dati dalla differenza tra l'importo originariamente pattuito con il contratto di subappalto, pari ad € 271.600,00, aumentato del valore delle varianti in corso d'opera (per complessivi € 128.400,00, essendo il valore complessivo finale del subappalto, quale riportato nel SAL finale approvato, pari a complessivi € 400.000,00: cfr. doc. 4a di parte opposta), ed i pagamenti ad opera dell'opponente . Parte_1
Pacifico infine è che – detratte le ritenute del 5% a titolo di garanzia contrattualmente prevista – dall'ultimo pagamento effettuato dalla società in relazione alle fatture n. 9 e n. 10 Parte_1 del 2023 (entrambe relative al SAL di fine lavori al 31 dicembre 2022) per complessivi € 239.619,19 era stata ulteriormente detratta – dalla medesima opponente – la somma di € 32.181,56 (€ 239.619,19 -
€ 207437,63 = € 32.181,56), a titolo di importo asseritamente maturato quale penale contrattuale (per il ritardo nella consegna).
5.2
Tema della controversia è, dunque, la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della penale richiesta per il ritardo lamentato dall'opponente: ritardo che, a detta dell'opponente, avrebbe comportato il maturare di tale penale, opposta in compensazione al credito vantato – a titolo di residuo corrispettivo dei lavori effettuati – dall'opposta.
Al riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto: tale pagina 7 di 10 clausola, oltre ad individuare il giorno della consegna del cantiere e di inizio dei lavori (entro e non oltre il 26 aprile 2022), così disponeva, quanto alla data di ultimazione dei lavori stessi: “(i) lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 29/07/2022 per la sola unità 3B (fatto salvo gli allacciamenti all'impianto di riscaldamento condominiale) ed entro e non oltre il 31/08/2022 per tutte le altre opere, fatte salve le cause di forza maggiore, nonché le variazioni al progetto concordate od ordinate dall'appaltatore, per le quali il Direttore dei lavori abbia ritenuto necessario concedere un tempo maggiore al subappaltatore, secondo le modalità previste al successivo Art. 12; (…) In caso di ritardo nell'inizio o nella ultimazione dei lavori, ovvero nella consegna della documentazione relativa alle opere ed agli impianti realizzati, il subappaltatore soggiacerà, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, ad una penale giornaliera di euro 100 (…) per unità immobiliare, salvo il diritto dell'appaltatore di ottenere il risarcimento del maggior danno (…)” (cfr. pagg. 6 e 7 del contratto di appalto).
Il successivo art. 12 del contratto di subappalto, riguardante proprio le variazioni esecutive, prevedeva, tra l'altro (e per quanto qui interessa), che “(su) motivata richiesta scritta del subappaltatore, il
Direttore Lavori sarà tenuto a verificare se, ed in quale misura, il compimento di variazioni esecutive richieste dall'appaltatore possa determinare un allungamento dei tempi di esecuzione dei Lavori e, quindi, porre il subappaltatore nella impossibilità di rispettare il termine fissato per la loro ultimazione. Il subappaltatore e l'appaltatore sono tenuti a prendere atto di quanto verificato dal
Direttore dei Lavori e, ove l'appaltatore intenda comunque far eseguire le variazioni, ad attenervisi. Il termine fissato contrattualmente per l'ultimazione dei Lavori verrà prorogato di un numero di giorni, naturali e consecutivi, pari a quello ritenuto necessario dal D.L. per effettuare le variazioni richieste”
(cfr. pag. 7 del contratto di subappalto).
5.3
Orbene, nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'interpretazione della clausola contenente la penale prevista per il ritardo (se essa, cioè, fosse da interpretarsi nel senso che il ritardo doveva attenere alle sole unità immobiliari e non al ritardo anche nel completamento delle parti comuni, secondo l'assunto dell'opposta, o nel senso che tale ritardo rilevava anche in relazione al mancato completamento delle parti comuni, secondo l'assunto dell'opponente), è evidente che, non essendosi attivata la procedura contemplata dall'art. 12 (né dalla documentazione prodotta dall'opponente ed in particolare dal doc. 2a prodotto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. risulta che sia avvenuta tale attivazione), nonostante l'invito della società (cfr. doc. CP_1
10 di parte opposta), non può che farsi riferimento al principio generale desumibile dal condivisibile pagina 8 di 10 orientamento della Suprema Corte, secondo cui in “tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (cfr. in massima Cass. 12396/2024).
Tale principio, del resto, è espressione di un orientamento consolidato della Cassazione (la citata pronuncia richiama le precedenti decisioni Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019, Rv. 653307
– 01; Cass. n. 10201 del 2012; Cass. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011), che pure evidenzia come “(l'efficacia) della penale (sia), tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484 del 2011; conf. Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass.
n. 2394 del 1986)”.
Ne consegue che, essendo venuta meno la sussistenza dei presupposti per l'operatività della penale in questione (valutato l'indubbio rilievo dei lavori in variante eseguiti dal subappaltatore ed in difetto di un nuovo – comprovato – accordo delle parti circa la fissazione di nuovo termine connesso all'operatività della penale in precedenza pattuita), l'opponente avrebbe dovuto provare la sussistenza sia dei presupposti del suo diritto al risarcimento sia del danno derivante da ritardata consegna dell'opera: onere che nella specie non è stato assolto dall'opponente.
5.4
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni (che rendono superfluo l'esame delle ulteriori questioni poste dalle parti, ivi compresa quella relativa alla possibilità di eccepire in compensazione il controcredito vantato dall'opponente), l'opposizione proposta va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (in relazione al quale è già pacificamente avvenuto in pagamento della somma ingiunta) e rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
6.
Del tutto nuova e, quindi, inammissibile è poi l'ulteriore domanda proposta dall'opposta (relativa al rimborso dell'imposta di registro), in quanto formulata dopo il maturare delle relative preclusioni.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, valutati i parametri medi per le cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000, in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
3395/2023 emesso in data 1 agosto 2023, che per l'effetto conferma;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) dichiara inammissibile la domanda dell'opposta tesa al rimborso dell'imposta di registro pagata;
4) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'8 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13410/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPERINI PIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 6 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GASPERINI PIERO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Controparte_1 P.IVA_2
NN e dell'avv. CORONA SANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SANTA
MARGHERITA AL COLLE N. 10/3 presso i difensori
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3395/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO:
1) IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della sussistenza dei presupposti della compensazione legale fra i rispettivi crediti delle parti in causa, dichiarare estinto il credito della “ e per l'effetto, Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, N. 3395/2023 (R.G. 10031/2023), emesso il giorno 1 agosto
2023, notificato il successivo giorno 2, condannando “ ut- supra, alla Controparte_1
pagina 1 di 10 restituzione della somma di € 34.758,08 corrisposta da “ in data 29 agosto 2023, Parte_1 oltre interessi moratori sulla sorte capitale di € 32.181,56 dal giorno 29 agosto 2023 al saldo;
2) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui si ritenessero insussistenti e/o inammissibili i presupposti della compensazione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 3395/2023 (R.G. 10031/2023), emesso il giorno 1 agosto 2023, notificato il successivo giorno 2, accertare l'esistenza del credito opposto in compensazione o comunque il diritto alla restituzione di ogni somma corrisposta in conseguenza e per effetto dell'ingiunzione detta e per l'effetto condannare “ ut- supra, al Controparte_1 pagamento in favore di “ della somma di € 34.758,08 corrisposta da “ Parte_1 Parte_1
in data 29 agosto 2023, oltre interessi moratori sulla sorte capitale di € 32.181,56 dal
[...] giorno 29 agosto 2023 al saldo o la maggiore o minor somma che apparirà in seguito all'accertamento;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano i depositi effettuati all' atto dell'iscrizione a ruolo della causa, nonché le produzioni ex art.171 n. 2 e 3 cpc, nonché gli interrogatori formali e le dichiarazioni testimoniale in atti”.
L'opposta così conclude:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile/improponibile la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, n. 3395/2023, perché priva di interesse ad agire;
in rito, dichiarare inammissibile / improponibile la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
per l'accertamento della compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c.; Parte_1 nel merito, in via principale, respingere tutte le domande e/o eccezioni proposte da e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale principale, accertare comunque la debenza da parte di del Parte_1 complessivo importo di € 32.181,56 oggetto delle fatture TGB nn. 9 e 10/2023 o comunque del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, tenuto conto degli interessi moratori successivamente maturati e dei compensi legali già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e già corrisposti da in data 29 agosto 2023, nonché condannare la medesima al pagamento Parte_1 dell'ulteriore importo di € 462,75 a titolo di imposta di registro (cfr. nostro doc. 13); in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un credito di pagina 2 di 10 derivante da penali, ridurre equamente ex art. 1384 c.c. l'ammontare della penale Parte_1 in quanto manifestamente eccessiva;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%) ed altri oneri di legge;
in via istruttoria, se del caso ulteriormente disporre l'interrogatorio formale del dott. Controparte_2 quale legale rappresentante di , nonché la prova testimoniale dei signori Parte_1 Tes_1 via Santa Liberata n. 102, Cento (FE), via del Triumvirato n. 123/9,
[...] Controparte_3 sui seguenti ulteriori capitoli di prova:
1) Vero che il 16 dicembre 2022 TGB ha inviato a la comunicazione PEC che si Parte_1 rammostra (doc. 8 fascicolo TGB) comunicando a di non aveva saldato la fattura TGB Parte_1
n. 91/2022 per l'importo di € 140.380,81 relativa ai lavori eseguiti da TGB nel complesso immobiliare di via Tosarelli a CA con particolare riferimento a quelli oggetto della c.d. “palazzina alta”;
2) Vero che ha corrisposto a TGB l'importo di € 140.380,81 in data 5 gennaio 2023, Parte_1 come da documento che si rammostra (doc. 7 fascicolo TGB);
3) Vero che il 19 gennaio 2023 si sono incontrati a Casalecchio di Reno presso gli uffici di Parte_1 di via Isonzo 14 i signori e per TGB e i signori
[...] Testimone_1 Controparte_3 Tes_2
e per e Geom. in qualità di Direttore dei
[...] Testimone_3 Parte_1 Parte_2
Lavori per discutere degli importi complessivi inerenti ai lavori di cui al capitolo precedente;
4) Vero che in occasione di quell'incontro i signori e per TGB hanno Testimone_1 Controparte_3 illustrato e poi consegnato ai signori e per il Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 prospetto definitivo dei lavori, poi concordato in complessivi € 400.000,00, per la palazzina alta, come da documento che si rammostra (doc. 4A fascicolo;
CP_1
5) Vero che nelle successive giornate del 20, 23 e 24 gennaio 2023 TGB e si sono Parte_1 scambiate le e-mail che si rammostrano (docc. 4 e 5 fascicolo TGB) con tutti gli allegati ivi indicati;
6) Vero che nel giugno 2022 TGB ha inviato a il primo SAL inerente ai lavori di cui al Parte_1 contratto del 29 marzo 2022, come da prospetto che si rammostra (doc. 11A fascicolo TGB);
7) Vero che con l'e-mail del 12 luglio 2022 che si rammostra (doc. 12 fascicolo TGB) Parte_1 ha comunicato a TGB di avere approvato il contenuto del SAL di cui al capitolo precedente, salva una rimostranza su un errore di calcolo legato alla trattenuta in garanzia che era stata sommata e non sottratta;
- rigettare tutti gli ulteriori capitoli di prova orale eventualmente riproposti da;
nella Parte_1 denegata ipotesi di ammissione di tutti o parte di essi disporre la prova contraria diretta dei testimoni
. Testimone_1 Controparte_3
FATTO E DIRITTO pagina 3 di 10 1.
(d'ora in avanti anche solo società ) Controparte_1 CP_1 conseguiva dal Tribunale di Bologna, nei confronti di (d'ora in avanti anche Parte_1 solo società ), decreto ingiuntivo n. 3395/2023, emesso in data 1 agosto 2023, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 32.181,56, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo corrispettivo per i lavori oggetto del contratto di subappalto concluso dalle parti in data 29 marzo 2022.
2.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la società chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso, e formulando anche domanda riconvenzionale subordinata.
In particolare, l'opponente esponeva:
- che essa istante aveva sottoscritto un contratto di appalto con il Condominio di via Tosarelli n.100 e con i singoli proprietari delle unità immobiliari, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile denominato “palazzina alta” sia nelle parti di proprietà esclusiva che in quelle comuni;
- che in data 29 marzo 2022 aveva concluso con la un contratto di CP_4 CP_1 subappalto avente ad oggetto i suddetti interventi di ristrutturazione con frazionamento;
- che il corrispettivo era stato determinato dalle parti in complessivi € 271.600,00;
- che tale somma era da ritenersi fissa ed invariabile;
- che era stato convenuto quale termine finale per l'esecuzione dei lavori relativi all'unità 3B, salvo l'allacciamento dell'impianto elettrico, il giorno 29 luglio 2022, mentre per tutte le altre opere era stato previsto che l'esecuzione avvenisse entro e non oltre il 31 agosto 2022;
- che le parti avevano pattuito una penale giornaliera pari a € 100,00 per unità immobiliare, dovuta, senza necessità di costituzione in mora, nel caso di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione delle opere ovvero nella consegna della documentazione relativa alle opere ed agli impianti realizzati;
- che le parti avevano allegato al contratto una serie di documenti ed atti, prevedendo che gli stessi, nonché quelli successivamente allegati, avrebbero formato parte integrante ed essenziale del contratto
(art. 1 contratto di subappalto);
- che in tali atti, nonché nelle “premesse” del contratto di subappalto, il subappaltatore aveva dichiarato pagina 4 di 10 di essere in possesso di “tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte”, menzionando espressamente il proprio “interesse” ad assumere in subappalto le opere chiavi in mano;
- che essa istante, contrariamente a quanto sostenuto dalla società nel ricorso CP_1 monitorio, aveva ripetutamente contestato il credito da quest'ultima vantato (doc. 5), deducendo l'esistenza del proprio controcredito, maturato per effetto del ritardo nell'esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice e per i vizi delle stesse (questi ultimi peraltro “coperti”, sia pure parzialmente, dalle somme trattenute in garanzia e che avrebbero costituito oggetto di eventuale altra causa);
- che già a partire dal 25 ottobre 2022 essa istante aveva evidenziato le problematiche causate dal ritardo nell'esecuzione del subappalto, lamentando il conseguente mancato pagamento, da parte dei committenti, di quanto dovuto a saldo delle opere nonché l'impossibilità di procedere alla cessione dei crediti “da sconto in fattura” con conseguente ritardo nel recupero dei crediti.
2.1
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata la sussistenza dei presupposti della compensazione legale tra i rispettivi crediti delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società alla CP_1 restituzione della somma di € 34.758,08 corrisposta in esecuzione del decreto in data 29 agosto 2023, oltre interessi moratori sulla somma a titolo di capitale pari ad € 32.181,56 dal 29 agosto 2023 al saldo.
In via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti della compensazione, chiedeva che, previa sospensione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c., venisse accertato il credito opposto in compensazione, con conseguente condanna della società CP_1
al pagamento, in suo favore, della somma di € 32.181,56, o della maggiore o minore somma
[...] accertata, con compensazione tra i reciproci crediti. Con vittoria di spese.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta, in particolare, deduceva che l'opponente le aveva commissionato, con il contratto di subappalto, alcune lavorazioni relative a nove unità immobiliari presenti nella “palazzina alta” del
Condominio sito in CA;
che il prezzo convenuto, inizialmente determinato nella somma di €
271.600,00, oltre IVA, era stato incrementato, per effetto di successive varianti, in € 400.000,00
(confermato dalla società anche via mail: doc. 4); che in relazione a tale Parte_1
pagina 5 di 10 corrispettivo era stata, inoltre, pattuita la detrazione del 5%, quale ritenuta in garanzia;
che l'opponente aveva provveduto al saldo della prima fattura (n. 91/2022: doc. 6) per l'importo di € 140.380,81, ed aveva poi provveduto al pagamento solo parziale delle fatture n. 9 e n. 10 del 2023, inerenti al SAL di fine lavori per ulteriori € 239.619,19, trattenendo dall'ammontare complessivo l'importo di € 32.181,56 asseritamente dovuta a titolo di penale da ritardo, immediatamente contestata;
che le lavorazioni relative alle singole unità immobiliari si erano concluse nei primi di settembre 2022, quindi pochi giorni dopo il termine finale contrattualmente pattuito, mentre l'unità 3B era stata consegnata in data 30 luglio 2022, nel termine previsto;
che, infine, le lavorazioni sulle parti comuni ed esterne alle singole unità eran state realizzate 49 giorni dopo il termine originariamente pattuito, mai rivisto alla luce delle varianti aggiuntesi in corso d'opera.
3.1
L'opposta chiedeva, quindi, in via preliminare che venisse dichiarata inammissibile o improponibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza di interesse, essendo già intervenuto il pagamento, e che venisse, inoltre, dichiarata inammissibile o improponibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, per carenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito, oltre che di certezza. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande ed eccezioni proposte e sollevate dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la debenza della somma di € 32.181,56, a saldo delle fatture n. 9 e n. 10 del 2023, o comunque del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, tenuto conto degli interessi moratori successivamente maturati e dei compensi legali già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e già corrisposti dall'opponente. In subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di un credito in favore dell'opponente a titolo di penale, chiedeva la riduzione equitativa della somma ai sensi dell'art. 1384
c.c..
4.
Alla prima udienza del 22 febbraio 2024, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva concesso rinvio per la verifica di eventuale possibilità di conciliazione.
Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti (come da ordinanza ammissiva), veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive.
Alla successiva udienza del 9 ottobre 2025, mutato il giudice, i procuratori delle parti procedevano alla discussione, anche riportandosi alle note conclusive, e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 6 di 10 * * *
5.
L'opposizione è infondata.
5.1
Occorre, in fatto, premettere che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che con contratto di subappalto concluso in data 29 marzo 2022 la società (odierna Parte_1 opponente/appaltatore) aveva subappaltato alla società TE GR (odierna opposta/subappaltatore) parte delle opere oggetto dell'appalto concluso dall'opponente e relativo ad interventi di ristrutturazione con frazionamento e cambio d'uso del fabbricato in via Tosarelli 100 – palazzina “alta – fase 2” a CA (BO) (cfr. doc. 1 di parte opposta e doc. 3 di parte opponente).
Del pari pacifica è l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto (a prescindere da eventuali questioni attinenti ai vizi che non costituiscono – per espressa riserva contenuta nell'atto di opposizione – oggetto del presente giudizio), a fronte delle quali l'opposta vanta un credito per complessivi € 32.181,56 (a titolo di capitale), dati dalla differenza tra l'importo originariamente pattuito con il contratto di subappalto, pari ad € 271.600,00, aumentato del valore delle varianti in corso d'opera (per complessivi € 128.400,00, essendo il valore complessivo finale del subappalto, quale riportato nel SAL finale approvato, pari a complessivi € 400.000,00: cfr. doc. 4a di parte opposta), ed i pagamenti ad opera dell'opponente . Parte_1
Pacifico infine è che – detratte le ritenute del 5% a titolo di garanzia contrattualmente prevista – dall'ultimo pagamento effettuato dalla società in relazione alle fatture n. 9 e n. 10 Parte_1 del 2023 (entrambe relative al SAL di fine lavori al 31 dicembre 2022) per complessivi € 239.619,19 era stata ulteriormente detratta – dalla medesima opponente – la somma di € 32.181,56 (€ 239.619,19 -
€ 207437,63 = € 32.181,56), a titolo di importo asseritamente maturato quale penale contrattuale (per il ritardo nella consegna).
5.2
Tema della controversia è, dunque, la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della penale richiesta per il ritardo lamentato dall'opponente: ritardo che, a detta dell'opponente, avrebbe comportato il maturare di tale penale, opposta in compensazione al credito vantato – a titolo di residuo corrispettivo dei lavori effettuati – dall'opposta.
Al riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 11 del contratto di appalto: tale pagina 7 di 10 clausola, oltre ad individuare il giorno della consegna del cantiere e di inizio dei lavori (entro e non oltre il 26 aprile 2022), così disponeva, quanto alla data di ultimazione dei lavori stessi: “(i) lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 29/07/2022 per la sola unità 3B (fatto salvo gli allacciamenti all'impianto di riscaldamento condominiale) ed entro e non oltre il 31/08/2022 per tutte le altre opere, fatte salve le cause di forza maggiore, nonché le variazioni al progetto concordate od ordinate dall'appaltatore, per le quali il Direttore dei lavori abbia ritenuto necessario concedere un tempo maggiore al subappaltatore, secondo le modalità previste al successivo Art. 12; (…) In caso di ritardo nell'inizio o nella ultimazione dei lavori, ovvero nella consegna della documentazione relativa alle opere ed agli impianti realizzati, il subappaltatore soggiacerà, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, ad una penale giornaliera di euro 100 (…) per unità immobiliare, salvo il diritto dell'appaltatore di ottenere il risarcimento del maggior danno (…)” (cfr. pagg. 6 e 7 del contratto di appalto).
Il successivo art. 12 del contratto di subappalto, riguardante proprio le variazioni esecutive, prevedeva, tra l'altro (e per quanto qui interessa), che “(su) motivata richiesta scritta del subappaltatore, il
Direttore Lavori sarà tenuto a verificare se, ed in quale misura, il compimento di variazioni esecutive richieste dall'appaltatore possa determinare un allungamento dei tempi di esecuzione dei Lavori e, quindi, porre il subappaltatore nella impossibilità di rispettare il termine fissato per la loro ultimazione. Il subappaltatore e l'appaltatore sono tenuti a prendere atto di quanto verificato dal
Direttore dei Lavori e, ove l'appaltatore intenda comunque far eseguire le variazioni, ad attenervisi. Il termine fissato contrattualmente per l'ultimazione dei Lavori verrà prorogato di un numero di giorni, naturali e consecutivi, pari a quello ritenuto necessario dal D.L. per effettuare le variazioni richieste”
(cfr. pag. 7 del contratto di subappalto).
5.3
Orbene, nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'interpretazione della clausola contenente la penale prevista per il ritardo (se essa, cioè, fosse da interpretarsi nel senso che il ritardo doveva attenere alle sole unità immobiliari e non al ritardo anche nel completamento delle parti comuni, secondo l'assunto dell'opposta, o nel senso che tale ritardo rilevava anche in relazione al mancato completamento delle parti comuni, secondo l'assunto dell'opponente), è evidente che, non essendosi attivata la procedura contemplata dall'art. 12 (né dalla documentazione prodotta dall'opponente ed in particolare dal doc. 2a prodotto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. risulta che sia avvenuta tale attivazione), nonostante l'invito della società (cfr. doc. CP_1
10 di parte opposta), non può che farsi riferimento al principio generale desumibile dal condivisibile pagina 8 di 10 orientamento della Suprema Corte, secondo cui in “tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (cfr. in massima Cass. 12396/2024).
Tale principio, del resto, è espressione di un orientamento consolidato della Cassazione (la citata pronuncia richiama le precedenti decisioni Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019, Rv. 653307
– 01; Cass. n. 10201 del 2012; Cass. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011), che pure evidenzia come “(l'efficacia) della penale (sia), tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484 del 2011; conf. Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass.
n. 2394 del 1986)”.
Ne consegue che, essendo venuta meno la sussistenza dei presupposti per l'operatività della penale in questione (valutato l'indubbio rilievo dei lavori in variante eseguiti dal subappaltatore ed in difetto di un nuovo – comprovato – accordo delle parti circa la fissazione di nuovo termine connesso all'operatività della penale in precedenza pattuita), l'opponente avrebbe dovuto provare la sussistenza sia dei presupposti del suo diritto al risarcimento sia del danno derivante da ritardata consegna dell'opera: onere che nella specie non è stato assolto dall'opponente.
5.4
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni (che rendono superfluo l'esame delle ulteriori questioni poste dalle parti, ivi compresa quella relativa alla possibilità di eccepire in compensazione il controcredito vantato dall'opponente), l'opposizione proposta va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (in relazione al quale è già pacificamente avvenuto in pagamento della somma ingiunta) e rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
6.
Del tutto nuova e, quindi, inammissibile è poi l'ulteriore domanda proposta dall'opposta (relativa al rimborso dell'imposta di registro), in quanto formulata dopo il maturare delle relative preclusioni.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, valutati i parametri medi per le cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000, in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
3395/2023 emesso in data 1 agosto 2023, che per l'effetto conferma;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) dichiara inammissibile la domanda dell'opposta tesa al rimborso dell'imposta di registro pagata;
4) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'8 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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