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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
LA AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3434/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Rosita Leone (CF ) Luigi Barone C.F._1
( ) giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._2 alla Piazza Matteotti 2, presso la .; Controparte_1
-appellante
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Memoli C.F._4
( in Santa Maria La Carità (NA) alla via Motta Bardascini n. 59 , P.E.C.che C.F._5 li rappresenta e difende per procura in atti. PEC Email_1
-appellati-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado di giudizio e deducevano che, in data 27/04/1995, Parte_2 Parte_3 avevano sottoscritto n. 3 buoni fruttiferi postali, n° 01.385.640 11, n° 01.385.641 11, n°01.385.642
11, presso l'ufficio Postale di Sant'Antonio Abate, del valore di Lire 500.000 cadauno e con scadenza Cont trentennale. Sui tre summenzionati non vi era alcuna indicazione relativa alla eventuale serie di appartenenza, alla data di scadenza, ai saggi di interesse applicati e al termine ultimo entro cui
1 provvedere al relativo incasso, per cui i coniugi, avevano fatto affidamento sulla loro durata trentennale quali BPF ordinari, da riscuotere, quindi, entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Nel mese di maggio del 2018 si recavano all'ufficio postale per riscuotere i buoni, ma veniva loro riferito che gli stesso risultavano prescritti poiché non di natura ordinaria trentennale ma a termine.
Pertanto, a seguito di tale rifiuto, con p.e.c. datata 30.09.2019 gli appellati invitavano ancore
[...]
a rimborsare i buoni, e che solo a seguito del successivo riscontro da parte dell'ente gli attori Pt_1 apprendevano che i suddetti buoni appartenevano alla serie “AD” con scadenza all'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, per cui erano da considerarsi prescritti. Risultati vani i tentativi di risolvere in via stragiudiziale l'insorta controversia citavano in giudizio la società al Parte_1 fine di ottenere il rimborso del buono e la condanna della convenuta al pagamento dei buoni per cui
è causa.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei Buoni trattandosi Parte_1 di titolo “a termine” appartenente alla detta Serie per la quale era previsto il raddoppio del capitale dopo sette anni dal collocamento, e la triplicazione dopo undici anni;
alla scadenza dell'11° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio, termine innalzato poi a dieci anni dal D.M. 19.12.2000. Pertanto, i buoni emessi il 27/04/1995 avevano raggiunto la massima fruttuosità in data 27/04/2006 dalla quale ha avuto decorso il termine di prescrizione decennale compiuto alla data del 27/04/2016.
Inoltre, asseriva l'assenza di qualunque violazione di obblighi informativi in ragione Parte_1 della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali di riferimento e che, in ogni caso,
l'obbligo della consegna del foglio informativo non cedeva a carico di per essere stato previsto, Pt_1 tra l'altro, solo dal successivo D.M. 19.12.2000.
Con la sentenza n. 949/2024, pubblicata il 10/06/2024 e notificata il successivo 04.07.2024, il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo le istanze avanzate dall'attore ha così deciso: “Condanna Parte_1 al pagamento in favore degli attori delle somme portate dai buoni postali per cui sono causa oltre interessi dalla domanda al soddisfo e comunque entro la competenza per valore esente di questo giudice;
condanna la convenuta al pagamento, delle spese e compenso professionale del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 500,00 di cui 50,00 per spese oltre rimborso, iva”
Con atto d'appello tempestivamente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare e/o annullare la sentenza recante n.
949/2024, R.G. 859/2020 del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata in data 10/06/2024 e notificata in data 04/07/2024, accogliendo i motivi di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per
2 tutto quanto esposto;
- Condannare l'appellato alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (All. 26); - per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio gli appellati eccependo l'infondatezza di ogni singolo motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
****
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della violazione ad opera del giudice di prime cure del principio statuito dell'art. 11 delle preleggi, poiché avrebbe imputato a Pt_1
l'inadempimento circa la mancata consegna del foglio informativo sebbene tale obbligo è previsto dal D.M. 19.12.2000 mentre i BPF oggetto del giudizio sono stati emessi il 27.04.1995
Il motivo è infondato ed infatti dal tenore della sentenza impugnata emerge in modo evidente come il giudice di primo grado abbia dato soprattutto rilievo alla disamina dei buoni fruttiferi acclarando la totale mancanza di indicazioni circa la serie di appartenenza, la data di scadenza e qualsiasi altra informazione necessaria per i suoi detentori in ordine al dato prescrizionale e, per tale via, la mancanza di qualsivoglia utile informazione in relazione alla tipologia del prodotto sottoscritto, soprattutto, in relazione alla data di scadenza.
Dalla disamina degli atti di causa, infatti, può evincersi che il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni prospettate dalle parti, abbia rilevato la violazione di un generale dovere informativo incombente sulla società appellante, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Alla pagina 3 della sentenza gravata il Giudice richiama la decisione n. 110452020 dell'Arbitrato
Bancario Finanziario in cui, certamente, si fa riferimento al Foglio informativo, reso obbligatorio dal
2000 in poi (ma non certo perché ritenuto applicabile l'obbligo al caso di specie) ma per richiamare i principi di diritto cui era ed è tenuta ad uniformarsi al momento della collocazione dei buoni, Pt_1 in particolare con riferimento alla questione della decorrenza del termine di prescrizione.
Risulta dagli atti che i buoni fruttiferi postali sottoscritti dagli appellati prodotti in primo grado e riprodotti nella presente fase di appello ai doc. 7,8 e 9, a parte la dicitura “A Termine” riportata sul fronte, non contengono alcuna indicazione a tergo circa la serie e la scadenza. Risulta vieppiù fuorviante la dicitura posta a tergo dei buoni, che testualmente riporta: “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni…”. Sul punto va osservato che a tale dicitura non segue alcuna indicazione temporale inerente al periodo di scadenza, ragion per cui
- del tutto legittimamente - gli appellati hanno fatto riferimento alla normale durata di un BFP ordinario, all'epoca a scadenza trentennale. Da tali mancanze la sentenza di primo grado ha fatto
3 discendere la responsabilità precontrattuale di Parte_1
Inoltre, a sostegno dei rilievi sopra evidenziati, si consideri che i buoni fruttiferi postali rappresentano strumenti di investimento, materia nella quale la più recente giurisprudenza afferma che l'investitore il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. Civ
n. 8550/2024; Cass., Civ n. 10111/2018).
Nel caso in esame, peraltro, risulta non contestato che l' non abbia fornito agli appellanti CP_3 alcuna informazione aggiuntiva poiché ritenuta non dovuta.
Con il secondo motivo di appello, ed in relazione al mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, lamenta la violazione di legge posta la riconducibilità dei buoni fruttiferi Parte_1 postali ai titoli di legittimazione, regolati dalle determinazioni Ministeriali di riferimento pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in uno alle condizioni riferite alle singole serie istituite;
per tale via da considerarsi conosciute dai sottoscrittori dal momento della pubblicazione.
Il motivo è parimenti infondato. Come detto i buoni fruttiferi di causa non contengono le indicazioni minime, in primis la serie (assunta appartenente a quella “AD”), la data di maturazione della massima fruttuosità ed infine quella di scadenza, affinché gli appellati potessero desumere la tipologia del prodotto sottoscritto: a tanto aggiungasi che i buoni in esame non riportano alcun riferimento neanche al provvedimento istitutivo della serie (asseritamente risalente al 23/07/1997 con pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.09.1987 cfr. atto di appello).
Deve condividersi, quindi, sul punto l'argomentazione della sentenza di primo grado che: “A tal proposito si è espressa la Cassazione evidenziando che il buono in contestazione reca un timbro che non rende in alcun modo nota all'intestatario la data possibile scadenza, nei termini per l'incasso, rendendo così impossibile alla ricorrente calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi quindi individuale, nei confronti del risparmiatore il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 cc e non come titolo di credito (Cassazione, Sezioni Unite 11/2/19 n. 3963) da esso non di meno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.”.
D'altra parte, dalla stessa giurisprudenza di merito citata dall'appellante è evincibile il principio Cont secondo il quale, pur trattandosi di titoli di legittimazione, il dato testuale del non rimane del
4 tutto indifferente al fine di individuare la data di scadenza del titolo medesimo. Ci si riferisce in particolare alla pronuncia riportata nell'atto di appello (sentenza n. 1439/2022 Corte appello) con la quale il giudice del gravame afferma “Pertanto, i dati riportati sui moduli cartacei dei buoni rappresentano le condizioni contrattuali che regolano le obbligazioni tra le parti. Da queste premesse, deriva nel merito il superamento del codice postale e dell' art. 176 dpr 156/1973 non solo perché formalmente abrogato, poiché la disciplina dei buoni fruttiferi va ricondotta nel dato testuale da essi desumibile qualora chiaramente leggibile.”
Da quanto esposto ed alla luce del generale principio di responsabilità che deve guidare ogni condotta nell'ambito dei rapporti negoziali, deve dedursi che, se è pur vero che sussiste un onere di attivazione in capo all'investitore - volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono - tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi pubblicitari di trasparenza, oggi esplicitati con il D.M.
19.12.2000 ma da sempre operanti, secondo i fondamentali principi anche di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., cui le parti devono uniformarsi in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'appello va pertanto rigettato.
Circa le spese, stante la particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano opportune ragioni per disporne compensazione integrale tra le parti.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante (cfr., Cons. St., Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146, sulla sussistenza dell'obbligazione ex lege di pagamento del doppio del contributo unificato anche in caso di compensazione delle spese di lite).
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- spese compensate.
Condanna la società al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello già versato
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
dott.ssa Anna LA AG
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
LA AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3434/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Rosita Leone (CF ) Luigi Barone C.F._1
( ) giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._2 alla Piazza Matteotti 2, presso la .; Controparte_1
-appellante
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Memoli C.F._4
( in Santa Maria La Carità (NA) alla via Motta Bardascini n. 59 , P.E.C.che C.F._5 li rappresenta e difende per procura in atti. PEC Email_1
-appellati-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado di giudizio e deducevano che, in data 27/04/1995, Parte_2 Parte_3 avevano sottoscritto n. 3 buoni fruttiferi postali, n° 01.385.640 11, n° 01.385.641 11, n°01.385.642
11, presso l'ufficio Postale di Sant'Antonio Abate, del valore di Lire 500.000 cadauno e con scadenza Cont trentennale. Sui tre summenzionati non vi era alcuna indicazione relativa alla eventuale serie di appartenenza, alla data di scadenza, ai saggi di interesse applicati e al termine ultimo entro cui
1 provvedere al relativo incasso, per cui i coniugi, avevano fatto affidamento sulla loro durata trentennale quali BPF ordinari, da riscuotere, quindi, entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Nel mese di maggio del 2018 si recavano all'ufficio postale per riscuotere i buoni, ma veniva loro riferito che gli stesso risultavano prescritti poiché non di natura ordinaria trentennale ma a termine.
Pertanto, a seguito di tale rifiuto, con p.e.c. datata 30.09.2019 gli appellati invitavano ancore
[...]
a rimborsare i buoni, e che solo a seguito del successivo riscontro da parte dell'ente gli attori Pt_1 apprendevano che i suddetti buoni appartenevano alla serie “AD” con scadenza all'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, per cui erano da considerarsi prescritti. Risultati vani i tentativi di risolvere in via stragiudiziale l'insorta controversia citavano in giudizio la società al Parte_1 fine di ottenere il rimborso del buono e la condanna della convenuta al pagamento dei buoni per cui
è causa.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei Buoni trattandosi Parte_1 di titolo “a termine” appartenente alla detta Serie per la quale era previsto il raddoppio del capitale dopo sette anni dal collocamento, e la triplicazione dopo undici anni;
alla scadenza dell'11° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio, termine innalzato poi a dieci anni dal D.M. 19.12.2000. Pertanto, i buoni emessi il 27/04/1995 avevano raggiunto la massima fruttuosità in data 27/04/2006 dalla quale ha avuto decorso il termine di prescrizione decennale compiuto alla data del 27/04/2016.
Inoltre, asseriva l'assenza di qualunque violazione di obblighi informativi in ragione Parte_1 della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali di riferimento e che, in ogni caso,
l'obbligo della consegna del foglio informativo non cedeva a carico di per essere stato previsto, Pt_1 tra l'altro, solo dal successivo D.M. 19.12.2000.
Con la sentenza n. 949/2024, pubblicata il 10/06/2024 e notificata il successivo 04.07.2024, il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo le istanze avanzate dall'attore ha così deciso: “Condanna Parte_1 al pagamento in favore degli attori delle somme portate dai buoni postali per cui sono causa oltre interessi dalla domanda al soddisfo e comunque entro la competenza per valore esente di questo giudice;
condanna la convenuta al pagamento, delle spese e compenso professionale del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 500,00 di cui 50,00 per spese oltre rimborso, iva”
Con atto d'appello tempestivamente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare e/o annullare la sentenza recante n.
949/2024, R.G. 859/2020 del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata in data 10/06/2024 e notificata in data 04/07/2024, accogliendo i motivi di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per
2 tutto quanto esposto;
- Condannare l'appellato alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (All. 26); - per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio gli appellati eccependo l'infondatezza di ogni singolo motivo di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
****
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della violazione ad opera del giudice di prime cure del principio statuito dell'art. 11 delle preleggi, poiché avrebbe imputato a Pt_1
l'inadempimento circa la mancata consegna del foglio informativo sebbene tale obbligo è previsto dal D.M. 19.12.2000 mentre i BPF oggetto del giudizio sono stati emessi il 27.04.1995
Il motivo è infondato ed infatti dal tenore della sentenza impugnata emerge in modo evidente come il giudice di primo grado abbia dato soprattutto rilievo alla disamina dei buoni fruttiferi acclarando la totale mancanza di indicazioni circa la serie di appartenenza, la data di scadenza e qualsiasi altra informazione necessaria per i suoi detentori in ordine al dato prescrizionale e, per tale via, la mancanza di qualsivoglia utile informazione in relazione alla tipologia del prodotto sottoscritto, soprattutto, in relazione alla data di scadenza.
Dalla disamina degli atti di causa, infatti, può evincersi che il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni prospettate dalle parti, abbia rilevato la violazione di un generale dovere informativo incombente sulla società appellante, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Alla pagina 3 della sentenza gravata il Giudice richiama la decisione n. 110452020 dell'Arbitrato
Bancario Finanziario in cui, certamente, si fa riferimento al Foglio informativo, reso obbligatorio dal
2000 in poi (ma non certo perché ritenuto applicabile l'obbligo al caso di specie) ma per richiamare i principi di diritto cui era ed è tenuta ad uniformarsi al momento della collocazione dei buoni, Pt_1 in particolare con riferimento alla questione della decorrenza del termine di prescrizione.
Risulta dagli atti che i buoni fruttiferi postali sottoscritti dagli appellati prodotti in primo grado e riprodotti nella presente fase di appello ai doc. 7,8 e 9, a parte la dicitura “A Termine” riportata sul fronte, non contengono alcuna indicazione a tergo circa la serie e la scadenza. Risulta vieppiù fuorviante la dicitura posta a tergo dei buoni, che testualmente riporta: “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni…”. Sul punto va osservato che a tale dicitura non segue alcuna indicazione temporale inerente al periodo di scadenza, ragion per cui
- del tutto legittimamente - gli appellati hanno fatto riferimento alla normale durata di un BFP ordinario, all'epoca a scadenza trentennale. Da tali mancanze la sentenza di primo grado ha fatto
3 discendere la responsabilità precontrattuale di Parte_1
Inoltre, a sostegno dei rilievi sopra evidenziati, si consideri che i buoni fruttiferi postali rappresentano strumenti di investimento, materia nella quale la più recente giurisprudenza afferma che l'investitore il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. Civ
n. 8550/2024; Cass., Civ n. 10111/2018).
Nel caso in esame, peraltro, risulta non contestato che l' non abbia fornito agli appellanti CP_3 alcuna informazione aggiuntiva poiché ritenuta non dovuta.
Con il secondo motivo di appello, ed in relazione al mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, lamenta la violazione di legge posta la riconducibilità dei buoni fruttiferi Parte_1 postali ai titoli di legittimazione, regolati dalle determinazioni Ministeriali di riferimento pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in uno alle condizioni riferite alle singole serie istituite;
per tale via da considerarsi conosciute dai sottoscrittori dal momento della pubblicazione.
Il motivo è parimenti infondato. Come detto i buoni fruttiferi di causa non contengono le indicazioni minime, in primis la serie (assunta appartenente a quella “AD”), la data di maturazione della massima fruttuosità ed infine quella di scadenza, affinché gli appellati potessero desumere la tipologia del prodotto sottoscritto: a tanto aggiungasi che i buoni in esame non riportano alcun riferimento neanche al provvedimento istitutivo della serie (asseritamente risalente al 23/07/1997 con pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.09.1987 cfr. atto di appello).
Deve condividersi, quindi, sul punto l'argomentazione della sentenza di primo grado che: “A tal proposito si è espressa la Cassazione evidenziando che il buono in contestazione reca un timbro che non rende in alcun modo nota all'intestatario la data possibile scadenza, nei termini per l'incasso, rendendo così impossibile alla ricorrente calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi quindi individuale, nei confronti del risparmiatore il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 cc e non come titolo di credito (Cassazione, Sezioni Unite 11/2/19 n. 3963) da esso non di meno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.”.
D'altra parte, dalla stessa giurisprudenza di merito citata dall'appellante è evincibile il principio Cont secondo il quale, pur trattandosi di titoli di legittimazione, il dato testuale del non rimane del
4 tutto indifferente al fine di individuare la data di scadenza del titolo medesimo. Ci si riferisce in particolare alla pronuncia riportata nell'atto di appello (sentenza n. 1439/2022 Corte appello) con la quale il giudice del gravame afferma “Pertanto, i dati riportati sui moduli cartacei dei buoni rappresentano le condizioni contrattuali che regolano le obbligazioni tra le parti. Da queste premesse, deriva nel merito il superamento del codice postale e dell' art. 176 dpr 156/1973 non solo perché formalmente abrogato, poiché la disciplina dei buoni fruttiferi va ricondotta nel dato testuale da essi desumibile qualora chiaramente leggibile.”
Da quanto esposto ed alla luce del generale principio di responsabilità che deve guidare ogni condotta nell'ambito dei rapporti negoziali, deve dedursi che, se è pur vero che sussiste un onere di attivazione in capo all'investitore - volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono - tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi pubblicitari di trasparenza, oggi esplicitati con il D.M.
19.12.2000 ma da sempre operanti, secondo i fondamentali principi anche di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., cui le parti devono uniformarsi in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'appello va pertanto rigettato.
Circa le spese, stante la particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano opportune ragioni per disporne compensazione integrale tra le parti.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante (cfr., Cons. St., Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146, sulla sussistenza dell'obbligazione ex lege di pagamento del doppio del contributo unificato anche in caso di compensazione delle spese di lite).
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- spese compensate.
Condanna la società al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello già versato
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
dott.ssa Anna LA AG
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