Art. 275-quater.
(Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita').
Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
((Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.))
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
(Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita').
Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
((Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.))
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.