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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1576/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8405/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115170505000 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720249115170505000 notificata il 24.02.25, ed alla cartella di pagamento n. 09720210220646516000 ad essa sottesa con la quale veniva chiesta la tassa automobilistica per l'anno 2019 riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per un importo di
€ 425,00-
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione in quanto carente di motivazione anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti ad essa sottesi.
La ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento.
Si costituisce in giudizio anche la Regione Lazio che sottolinea la legittimità ed esigibilità del proprio credito.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto, che l'intimazione di pagamento, come anche la cartella esattoriale, sono atti il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non richiede ulteriore motivazione oltre l'esposizione degli elementi indicati, sia pure sinteticamente, nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Premesso ciò, nel merito, le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica della cartella e la sua mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale della cartella di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 270,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8405/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115170505000 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 si oppone alla intimazione di pagamento n. 09720249115170505000 notificata il 24.02.25, ed alla cartella di pagamento n. 09720210220646516000 ad essa sottesa con la quale veniva chiesta la tassa automobilistica per l'anno 2019 riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per un importo di
€ 425,00-
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione in quanto carente di motivazione anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti ad essa sottesi.
La ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento.
Si costituisce in giudizio anche la Regione Lazio che sottolinea la legittimità ed esigibilità del proprio credito.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto, che l'intimazione di pagamento, come anche la cartella esattoriale, sono atti il cui contenuto è redatto su modelli predeterminati per legge e pertanto non richiede ulteriore motivazione oltre l'esposizione degli elementi indicati, sia pure sinteticamente, nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Premesso ciò, nel merito, le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica della cartella e la sua mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale della cartella di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 270,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI