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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1398/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
LI OR, TO
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4991/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1664/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000816276 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000816276 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, previa rimessione in termini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento con sentenza n. 1664/2024 depositata il 31.12.2024 ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 contro una intimazione di pagamento notificata il 19.4.2022 sulla scorta di una prevedente cartella per tributi erariali del 2006 (importo €. 20.801,08).
Secondo i giudici di primo grado, mancava la prova della notifica di atti prodromici e pertanto la sequenza procedimentale doveva ritenersi viziata, come affermato in giurisprudenza, con logico assorbimento di tutte le altre questioni.
2 Contro questa decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con unico motivo.
Il contribuente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese in questa sede e all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei due appellati (contribuente e Agenzia delle Entrate
Riscossione) che non hanno ritenuto di costituirsi nonostante la regolare notifica dell'appello ad entrambi
(v. PEC del 26.6.2025).
Ciò premesso, con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate sostiene di avere notificato in data 2.12.2014 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che ha interrotto i termini di prescrizione e che non è stata impugnata, per cui la pretesa tributaria deve ritenersi consolidata.
L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto si afferma, nè in primo grado nè in appello risulta tempestivamente prodotto nessun atto prodromico, come si evince dall'esame del fascicolo telematico e pertanto la tesi dell'appellante è rimasta sfornita di prova.
E' vero che il presente giudizio è iniziato nel 2022 e quindi resta soggetto alla disciplina previgente quanto al deposito dei documenti in appello (come affermato di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025), ma è pur vero che l'appellante ha depositato documentazione solo in data 30.1.2026 (quindi oltre il termine di legge fissato dall'art. 32 DLGS n. 546/1992 applicabile anche all'appello in virtù del rinvio contenuto nell'art. 61). L'istanza di rimessione in termini, formulata per la prima volta a verbale, si rivela del tutto generica (in quanto motivata con un non precisato “problema informatico”) e pertanto è inammissibile, trovando applicazione anche per il processo tributario i principi valevoli per il processo civile (cfr. tra le varie,
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 268 del 05/01/2022).
Di tale documentazione il Collegio non può pertanto tener conto. La sentenza di primo grado va quindi confermata.
La contumacia del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Nulla sulle spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
LI OR, TO
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4991/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1664/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000816276 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000816276 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello, previa rimessione in termini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento con sentenza n. 1664/2024 depositata il 31.12.2024 ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 contro una intimazione di pagamento notificata il 19.4.2022 sulla scorta di una prevedente cartella per tributi erariali del 2006 (importo €. 20.801,08).
Secondo i giudici di primo grado, mancava la prova della notifica di atti prodromici e pertanto la sequenza procedimentale doveva ritenersi viziata, come affermato in giurisprudenza, con logico assorbimento di tutte le altre questioni.
2 Contro questa decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con unico motivo.
Il contribuente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese in questa sede e all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei due appellati (contribuente e Agenzia delle Entrate
Riscossione) che non hanno ritenuto di costituirsi nonostante la regolare notifica dell'appello ad entrambi
(v. PEC del 26.6.2025).
Ciò premesso, con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate sostiene di avere notificato in data 2.12.2014 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che ha interrotto i termini di prescrizione e che non è stata impugnata, per cui la pretesa tributaria deve ritenersi consolidata.
L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto si afferma, nè in primo grado nè in appello risulta tempestivamente prodotto nessun atto prodromico, come si evince dall'esame del fascicolo telematico e pertanto la tesi dell'appellante è rimasta sfornita di prova.
E' vero che il presente giudizio è iniziato nel 2022 e quindi resta soggetto alla disciplina previgente quanto al deposito dei documenti in appello (come affermato di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025), ma è pur vero che l'appellante ha depositato documentazione solo in data 30.1.2026 (quindi oltre il termine di legge fissato dall'art. 32 DLGS n. 546/1992 applicabile anche all'appello in virtù del rinvio contenuto nell'art. 61). L'istanza di rimessione in termini, formulata per la prima volta a verbale, si rivela del tutto generica (in quanto motivata con un non precisato “problema informatico”) e pertanto è inammissibile, trovando applicazione anche per il processo tributario i principi valevoli per il processo civile (cfr. tra le varie,
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 268 del 05/01/2022).
Di tale documentazione il Collegio non può pertanto tener conto. La sentenza di primo grado va quindi confermata.
La contumacia del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Nulla sulle spese.