Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2025, proposto da-OMISSIS- in qualità di genitori dei-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Castelluccio, Michela Antolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Progetto ABA formulato dall’ASL di AL in data-OMISSIS-, con il quale sono state prescritte 16 ore mensili di trattamento ABA senza supervisione e parent training , nonché di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi le delibere dell’ASL di AL n. 594/2019, n. 483/2021, n. 2033/2024 nonché il PDTA regionale, la DGRC n.131/21 e la DGRC 42/2024;
e per l’accertamento
del diritto del minore alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL AL mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per 20 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale di AL;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa ON AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data -OMISSIS-, i ricorrenti, nella qualità di genitori del minore-OMISSIS-, nato il -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Progetto Riabilitativo Individualizzato, n.-OMISSIS-del-OMISSIS- con il quale l’ASL di Avellino ha disposto un piano terapeutico in favore del minore che prevede 16 ore settimanali di trattamento aba (circa 64 mensili), per la durata di sei mesi, negando l’erogazione di 20 ore settimanali (80 ore mensili) come richiesto dal supervisore analista del comportamento BCBA, e in conformità alle Linee Guida sul trattamento dei disturbi dello Spettro Autistico emanate dall’ISS, fino al compimento del diciottesimo anno di età
1.2. A tale fine hanno allegato e dedotto che:
- la storia clinica del piccolo -OMISSIS- inizia intorno ai 18 mesi, allorquando i genitori, preoccupati a cagione di una regressione marcata del linguaggio, di interessi del piccolo ristretti, con tendenza all’isolamento e significative difficoltà nella comunicazione, decidono di sottoporlo ad una serie di visite specialistiche all’esito delle quali viene diagnosticato un “Disturbo Generalizzato dello Sviluppo” con indicazione di approfondimenti diagnostici (esami genetici e consulenze neuropsichiatriche) e presso l’ Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, il prof. -OMISSIS- certifica la presenza di un Disturbo dello Spettro Autistico, raccomandando l’immediato avvio di un “trattamento ABA domiciliare di tipo intensivo”, che, in mancanza di una risposta adeguata da parte del servizio pubblico, i genitori iniziano a proprie spese sebbene per un numero molto limitato di ore settimanali;
- sottoposto il piccolo -OMISSIS- ad ulteriori approfondimenti diagnostici presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli, viene confermato un quadro clinico compatibile con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, e consigliato “ il potenziamento del trattamento abilitativo in atto ”, che tuttavia i genitori non riescono a garantire per le risorse economiche insufficienti e per l’onerosità del trattamento richiesto in regime privato;
- nel 2019, con l’adozione da parte dell’ASL SA della Delibera n. 594/2019, -OMISSIS- ha avuto accesso ad un percorso riabilitativo fondato sulla metodologia ABA, a carico del SSN, sebbene non intensivo, con un piano terapeutico costantemente rinnovato e articolato su 40 ore mensili, comprensive di supervisione e parent training , in conformità alla fascia di età 6-14 anni, prevista dalla predetta delibera;
- il trattamento è stato erogato sino al mese di luglio 2024, allorquando, in prossimità del compimento del quattordicesimo anno di età del minore, e al fine di evitarne una riduzione in linea con le previsioni di cui alla Delibera ASL n. 594/1019 - i genitori hanno optato per un regime terapeutico alternativo, proposto dalla stessa ASL, consistente in 6 ore settimanali ripartite tra logopedia e terapia occupazionale, unicamente allo scopo di garantire al figlio un monte orario terapeutico più ampio, confidando nella validità dell’alternativa indicata;
- in seguito è stato registrato nel piccolo -OMISSIS- un peggioramento del quadro clinico, con un incremento dei comportamenti disfunzionali, motivo per cui la stessa ASL proponeva la riattivazione del trattamento ABA nella misura di 16 ore mensili, senza però alcuna forma di supervisione specialistica né di parent training ;
- la famiglia, allora, si è rivolta alla analista comportamentale BCBA, già responsabile del trattamento ABA erogato per conto dell’ASL sino a luglio 2024, la quale, a seguito di valutazione clinico-funzionale, ha evidenziato “ la necessità di un intervento ABA costante e intensivo, costituito da sessioni di terapie effettuate da tutor qualificate, supervisioni mensili e di un quantitativo di ore superiori rispetto a quelle erogate che sono riduttive. Tutte le competenze inserite ed i rispettivi training devono essere condivisi in tutti i contesti associati alla gestione comportamentale e questo comporta un monte ore maggiore, almeno di 20 ore settimanali, sia per le terapiste che possono confrontarsi direttamente con le altre figure che interagiscono con luigi e quindi svolgere le terapie non solo al centro ma anche a scuola e a casa e sia per le supervisioni in modo da permettere osservazione diretta nei diversi contesti in cui -OMISSIS- è inserito ”;
- anche il Centro Neuromed di Pozzilli, ove il minore è in cura da tempo, ha confermato la necessità di un sostanziale incremento del trattamento ABA in ragione dei miglioramenti clinici già riscontrati in passato grazie al trattamento ABA, nonché dei più recenti , seppur parziali , progressi osservati in concomitanza con la sua recente ripresa e resi possibili grazie all’integrazione, a carico della famiglia, di ulteriori ore settimanali di terapia e all’attivazione di supervisioni specialistiche in ambito privato;
- nel senso dell’ulteriore conferma della gravità del quadro clinico, si muovono anche i più recenti accertamenti effettuati presso l’ASL di AL con attestazione della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di livello 3 ex DSM 5 ed evidenziazione di significative compromissioni del funzionamento globale, con pesanti ricadute sull’autonomia personale e sulle abilità adattive.
1.3. Su queste premesse, ritenendo la prescrizione di 16 ore di trattamento mensili contenuta nel P.R.I. formulato dall’Amministrazione resistente e qui impugnato non corrispondente ai bisogni del bambino, (affetto da Disturbo dello Spettro Autistico di Livello 3 in comorbidità con psicosi infantile, epilessia, sindrome di Kanner, disabilità intellettiva), sostenendo la necessità dell’erogazione del trattamento ABA nella misura di almeno 20 ore settimanali e con l’apporto dell’analista comportamentale (BCBA) e adeguato percorso di parent training , i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato, sulla base delle doglianze in diritto di seguito riportate:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione degli articoli 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU. sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con la L.n. 18 /2009; D .lgs 502/92; legge 134/2015; DPCM del 12 gennaio 2017; violazione del DLgs n. 117/2017. Violazione del principio dell’appropriatezza delle cure. Eccesso di potere;
II. Violazione e falsa applicazione di legge: Violazione art. 3 L. 134/15; Violazione art. 25 DPCM del 12/01/ 2017; Violazione PDTA regionale. Violazione dei principi di buona amministrazione. Violazione della Convezione ONU sui Diritti del Fanciullo, ratificata in Italia con Legge 176/1991;
III. Violazione principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza 2129/22 - Violazione principi del sapere scientifico propri dell’applicazione del metodo ABA- Violazione Linee Giuda ISS 2023;
IV. Violazione e falsa applicazione della L. 104/92 e Dlgs 62/2024. Omessa considerazione della gravità della diagnosi anche ai sensi del DSM 5;
V. Illegittimità della Delibera ASL AL n. 594 del 10.07.2019; DGRC 131/2021 e 42 del 21.01.2024;
VI Violazione art. 32 DPCM del 12.01.2017; violazione delle Linee Guida SINPIA.
VII ECCESSO DI POTERE per omessa considerazione delle valutazioni specialistiche. Manifesta illogicità, irragionevolezza degli atti impugnati, difetto di istruttoria e motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia e appropriatezza delle terapie D.lgs. 299/1999. Uso arbitrario della discrezionalità tecnica.
1.4. In forza delle citate causali, i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e, segnatamente, il riconoscimento del diritto del minore ad un trattamento ABA in regime domiciliare e nei principali contesti di vita con frequenza di 20 ore settimanali (80 mensili), oltre supervisione da parte del BCBA e parent training, fino al compimento del diciottesimo anno d’età con continuità terapeutica delle medesime figure professionali ovvero per il numero di ore e per la durata che sarà ritenuto di giustizia, anche all’esito di CTU.
2. In data -OMISSIS- si è costituita l’ASL di Avellino per resistere al ricorso.
Si è altresì costituita, in data -OMISSIS-, la Regione Campania articolando le proprie difese.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che la domanda cautelare, presentata dai ricorrenti, si presti ad essere favorevolmente delibata, stante prima facie la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e, quindi, dell’imprescindibile requisito del fumus boni iuris, in quanto l’interruzione del trattamento ABA, in precedenza garantito al minore, appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute della persona interessata, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui la stessa è affetta;
Ritenuto, pertanto, di dover ripristinare l’erogazione del precedente trattamento riabilitativo sanitario con le modalità A.B.A. nella misura di 40 ore mensili, comprensive di supervisione specialistica e parent training presso la struttura convenzionata, che aveva già in carico il minore-OMISSIS-; ”
E’ stata inoltre disposta una C.T.U. per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, assegnando i termini necessari all’espletamento della consulenza e fissando l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
Con nota depositata in data -OMISSIS- il CTU ha chiesto una proroga del termine per l’inizio delle operazioni peritali e in data -OMISSIS-ha depositato verbale del tentativo di “ accordo sui contenuti del piano riabilitativo individuale, al fine di favorire l’efficacia del patto terapeutico implicitamente insito nel rapporto tra genitori ed Istituzioni deputate alla cura ed assistenza in favore del minore ”, in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-; nel suddetto verbale si dà atto che solo su alcuni punti è stato manifestato il consenso dalle parti in lite, come peraltro risulta confermato dalle memorie depositate dai ricorrenti in data -OMISSIS- e dall’ASL in data -OMISSIS-.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, preso atto dell’infruttuosità del tentativo di accordo tra le parti, attesa la sua parzialità, è stata accolta la richiesta di proroga dei termini avanzata dal CTU, assegnati nuovi termini per le operazioni peritali e confermata la data dell’udienza pubblica per la discussione del merito.
La relazione scritta di C.T.U. è stata depositata, dapprima in data -OMISSIS- e poi, in seguito al contraddittorio con il CTP nominato dall’SL (come da dichiarazione di nomina depositata agli atti in data-OMISSIS-
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, si ritiene di richiamare e ribadire in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione (v. tra le tante, cfr. sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: ha osservato quanto segue: “ la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale … “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”. 3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo […] Non risulta, dunque, ragionevole – specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore – quanto sostenuto, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN. Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria […] E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA -OMISSIS- rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022). Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
6. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 ed il PDTA alla stessa allegato.
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23”:
“1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024), bensì sulla base del mero richiamo alle delibere aziendali dell’ASL.
11. Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui impugna le deliberazioni dell’ASL AL n. 594/2019, n. 483/2021, sul presupposto che sarebbero stati previsti: “ trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età ” in quanto l’ASL di AL, nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 42 del 31.01.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n. 2033 del 22.12.2024, in tal modo superando le delibere oggetto dell’odierna impugnazione.
La citata delibera (vd. all. 5 al ricorso), ha in effetti stabilito che “ il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL AL, fornendo in ogni caso adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
Ciò, tuttavia, non toglie che permanga l’esigenza di valutare in concreto il recepimento o meno di tali dichiarazioni programmatiche al fine di esaminare se, nel singolo caso concreto, il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente sottoposto a valutazione.
Con tale premessa, si arriva all’esame del gravato PRI del-OMISSIS-.
In applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione, il ricorso proposto è fondato e va in parte accolto nei sensi di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
Risultano centrate le doglianze dei ricorrenti relative all’adeguatezza delle ore di trattamento ABA rispetto alla specifica condizione del minore.
8.1. Nel caso di specie, nella relazione scritta di C.T.U. depositata nel presente giudizio, previo contraddittorio con le parti e con il CTP dell’ASL, l’ausiliario:
- ha diagnosticato la presenza di un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di livello 3 di gravità con “ associata disabilità intellettiva ” e “ funzionamento adattivo non adeguato nell’area delle abilità del vivere quotidiano, comunicazione, espressione e nelle relazioni interpersonali .” (cfr. pag. 22 relazione C.T.U.);
- ha evidenziato l’inadeguatezza del programma terapeutico formulato dall’AASL di Avellino in data-OMISSIS-;
- ha concluso nel senso di riconoscere al minore, fino al compimento del diciottesimo anno di età, l’opportunità e validità di un percorso riabilitativo con metodologia aba che preveda “ un numero non inferiore alle 20 ore a settimana, a cui è necessario aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA®) e/o International Behavior Analyst (IBA ®), preferibilmente psicoterapeuta CBT. Le ore di trattamento dovrebbero prevedere una ripartizione così definita:
- 7 ore di trattamento intensivo presso la scuola del paziente in affiancamento all’insegnante di sostegno al fine di fornire le strategie più opportune per la gestione comportamentale del paziente e per la guida all’utilizzo delle procedure opportune per l’insegnamento di abilità accademiche;
- 8 ore di trattamento intensivo presso il domicilio del paziente con particolare indicazione all’implementazione di opportune procedure per la gestione dei comportamenti problema secondo le modalità previste dall’SBT, sotto descritto e chiarito.
- 3 o 5 ore di trattamento intensivo presso il domicilio del paziente o in contesti esterni per il lavoro finalizzato all’apprendimento delle autonomie personali e/o delle autonomie di comunità e sociali; ”
Pur rinviando, per ragioni di sinteticità ai contenuti della Relazione peritale, il Collegio ritiene di riportare quanto ivi evidenziato in risposta alle controdeduzioni dell’ASL resistente circa la possibilità di beneficiare dell’intervento di un terapista ABA per un’ora al giorno al domicilio e/o almeno per tre ore settimanali presso il contesto scolastico: “ l’esecuzione di sedute di terapia per la durata di una sola ora al giorno non sono da ritenersi sufficienti per l’espletamento delle opportune tecniche e strategie terapeutiche atte all’insegnamento di abilità e soprattutto alla gestione dei comportamenti problema .”
Questo Collegio ritiene di poter condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale).
14. Rimane, a questo punto, da accertare se possa o meno riscuotere favorevole apprezzamento la richiesta di mantenere la quantificazione del trattamento ABA (n. 20 ore settimanali) fino al compimento del diciottesimo anno di età.
14.1. Al riguardo, il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
Del resto, parte ricorrente ha censurato in maniera soltanto generica il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 e, per quanto abbia richiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento ABA fino al compimento del diciottesimo anno di età, non ha formulato autentiche e specifiche doglianze in relazione alla durata dell’intervento prevista dal predetto PDTA a seconda delle fasce di età.
Non senza sottolineare la notoria evoluzione del disturbo dello spettro autistico nel corso della vita del minore, con conseguente necessità di evitare approcci che predeterminino in via giudiziale per una durata eccessiva il tipo di terapia ed il numero di ore da erogare (con potenziale pregiudizio per lo stesso minore laddove questo in futuro abbisogni di un numero maggiore di ore).
14.2. Nel caso di specie, la peculiare vicenda del minore, la quale ha, da un lato, registrato progressivi, ma pur sempre moderati miglioramenti ed ha, d’altro lato, subito una inopinata e repentina discontinuità terapeutica, suggerisce, pertanto, di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del trattamento ABA nella misura di n. 20 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, salvo che, dopo il primo semestre, l’ASL Avellino non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
15. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto va annullato il PRI gravato; va, inoltre, ordinato all’ASL Avellino di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 20 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, salvo diversa e debitamente motivata determinazione dell’amministrazione dopo il primo semestre di somministrazione del trattamento socio-sanitario.
16. Nei confronti dell’ASL AL le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Si ravvisano congrue ragioni per disporne la compensazione nei confronti della Regione Campania.
17. Il compenso dovuto al CTU viene liquidato nella misura di euro 1.000,00 (comprensivi dell’anticipo disposto all’atto della nomina) e posto a carico dell’ASL intimata, che provvederà al rimborso delle somme già versate al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di AL al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari;
C) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AR | IG RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.