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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1165/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/o Avv. Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD5CRH100035 2024 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero del credito di imposta n. TD5CRH100035/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 8.8.2024, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.12.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 2.10.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 3.2.2026 Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta conciliazione ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - per come chiesto dall'Agenzia delle
Entrate - essendo stato documentato il raggiungimento dell'accordo conciliativo inter partes ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1165/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/o Avv. Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD5CRH100035 2024 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero del credito di imposta n. TD5CRH100035/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 8.8.2024, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.12.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 2.10.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 3.2.2026 Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta conciliazione ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - per come chiesto dall'Agenzia delle
Entrate - essendo stato documentato il raggiungimento dell'accordo conciliativo inter partes ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.