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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4038/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 424675 VARIE
contro
Soget Spa - 01807790686 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 338070 IMU 2008
- INGIUNZIONE n. 267464 TARI 2010
- INGIUNZIONE n. 199576 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 80374 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 144778 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 292626 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 20587 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4292 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11927 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4130 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3529 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 300/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito l'omessa od errata notifica degli atti presupposti e conseguentemente la prescrizione del credito azionato.
Costituitasi parte resistente ha prodotto vari atti e documentazione asseritamente comprovante l'avvenuta notifica. Ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
La ricorrente ha prodotto memoria difensiva a seguito di costituzione della resistente.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto e tanto lo si rileva dalla stessa documentazione versata in atti dalla resistente.
Non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle ingiunzioni n. 338070/2015 (notifica del 20.11.2015) e n. 267464/2017 (notifica dell'11.01.2018).
Relativamente agli altri atti prodotti va rilevato che le notifiche sarebbero state effettuate ex art 60 DPR 600/73, -irreperibilità assoluta-. Procedura errata in quanto la ricorrente risultava residente in [...]snc. In ogni caso non risulta essere stata espletata e/o documentata alcuna attività di ricerca del destinatario ad opera dell'ignoto notificatore del quale non vi è indicazione alcuna del suo status giuridico abilitante. Ne discende sotto tale ulteriore profilo la nullità della notificazione ovvero la sua inesistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alle rifusione delle spese di giudizio in favore di
Ricorrente_1, (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 650,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso CUT per € 60,00) con attribuzione all' Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4038/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 424675 VARIE
contro
Soget Spa - 01807790686 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 338070 IMU 2008
- INGIUNZIONE n. 267464 TARI 2010
- INGIUNZIONE n. 199576 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 80374 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 144778 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 292626 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 20587 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4292 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11927 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4130 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3529 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 300/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito l'omessa od errata notifica degli atti presupposti e conseguentemente la prescrizione del credito azionato.
Costituitasi parte resistente ha prodotto vari atti e documentazione asseritamente comprovante l'avvenuta notifica. Ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
La ricorrente ha prodotto memoria difensiva a seguito di costituzione della resistente.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto e tanto lo si rileva dalla stessa documentazione versata in atti dalla resistente.
Non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle ingiunzioni n. 338070/2015 (notifica del 20.11.2015) e n. 267464/2017 (notifica dell'11.01.2018).
Relativamente agli altri atti prodotti va rilevato che le notifiche sarebbero state effettuate ex art 60 DPR 600/73, -irreperibilità assoluta-. Procedura errata in quanto la ricorrente risultava residente in [...]snc. In ogni caso non risulta essere stata espletata e/o documentata alcuna attività di ricerca del destinatario ad opera dell'ignoto notificatore del quale non vi è indicazione alcuna del suo status giuridico abilitante. Ne discende sotto tale ulteriore profilo la nullità della notificazione ovvero la sua inesistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alle rifusione delle spese di giudizio in favore di
Ricorrente_1, (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 650,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso CUT per € 60,00) con attribuzione all' Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-