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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2304/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 1480 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 1480-23 con la quale il Comune di Scordia ha chiesto il pagamento della somma di Euro 1.310,53 a titolo di TARSU anni 2009 - 2012 ed ICI anno 2010: a fondamento del ricorso il Ricorrente_1 ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla verificazione del presupposto impositivo risalente agli anni 2009-2012
Si è costituito il Comune di Scordia contestando tutte le eccezioni ed i motivi proposti dal ricorrente ed instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Come detto, il contribuente odierno ricorrente ha impugnato un'intimazione pagamento avente ad oggetto tre ingiunzioni di pagamento che, da ciò che risulta agli atti di causa, gli sono state notificate ad opera del
Comune di Scordia nel 2017 e nel 2019: l'ingiunzione di pagamento n. 1868 relativa a TARSU anno 2009
è stata regolarmente notificata in data 12.10.2017 (documento n. 1 del Comune resistente), l'ingiunzione di pagamento n. 3225 relativa a ICI anno 2010 è stata regolarmente notificata in data 27.03.2019 (documento n. 2 del Comune resistente) e l'ingiunzione di pagamento n. 5020 relativa a TARSU 2012 è stata regolarmente notificata in data 27.03.2019 (documento n. 3 del Comune resistente); tali atti prodromici, che non sono mai stati impugnati sì da avere reso la pretesa tributaria dell'Ente impositore odierno convenuto irrimediabilmente cristallizzata, hanno altresì interrotto la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti, prescrizione che è stata viepiù sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19 tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, facendo in tal modo salvi i tributi oggetto della presente lite. Inconferente poi si palesa la produzione di parte ricorrente avente ad oggetto provvedimenti di annullamento adottato dal
Comune di Scordia, considerato che hanno ad oggetto atti prodromici diversi da quelli su cui si è basato l'intimazione di pagamento oggetto del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore del Comune di Scordia, delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e contributi previdenziali come per legge, spese da distrarre in favore dei dottori Difensore_3 e Difensore_2. Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2304/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 1480 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 1480-23 con la quale il Comune di Scordia ha chiesto il pagamento della somma di Euro 1.310,53 a titolo di TARSU anni 2009 - 2012 ed ICI anno 2010: a fondamento del ricorso il Ricorrente_1 ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla verificazione del presupposto impositivo risalente agli anni 2009-2012
Si è costituito il Comune di Scordia contestando tutte le eccezioni ed i motivi proposti dal ricorrente ed instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Come detto, il contribuente odierno ricorrente ha impugnato un'intimazione pagamento avente ad oggetto tre ingiunzioni di pagamento che, da ciò che risulta agli atti di causa, gli sono state notificate ad opera del
Comune di Scordia nel 2017 e nel 2019: l'ingiunzione di pagamento n. 1868 relativa a TARSU anno 2009
è stata regolarmente notificata in data 12.10.2017 (documento n. 1 del Comune resistente), l'ingiunzione di pagamento n. 3225 relativa a ICI anno 2010 è stata regolarmente notificata in data 27.03.2019 (documento n. 2 del Comune resistente) e l'ingiunzione di pagamento n. 5020 relativa a TARSU 2012 è stata regolarmente notificata in data 27.03.2019 (documento n. 3 del Comune resistente); tali atti prodromici, che non sono mai stati impugnati sì da avere reso la pretesa tributaria dell'Ente impositore odierno convenuto irrimediabilmente cristallizzata, hanno altresì interrotto la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti, prescrizione che è stata viepiù sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19 tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, facendo in tal modo salvi i tributi oggetto della presente lite. Inconferente poi si palesa la produzione di parte ricorrente avente ad oggetto provvedimenti di annullamento adottato dal
Comune di Scordia, considerato che hanno ad oggetto atti prodromici diversi da quelli su cui si è basato l'intimazione di pagamento oggetto del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore del Comune di Scordia, delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e contributi previdenziali come per legge, spese da distrarre in favore dei dottori Difensore_3 e Difensore_2. Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota