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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 04/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3786/2015 depositato il 25/05/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 973/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRESCIA sez. 2 e pubblicata il 16/12/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente a IRPEF per l'anno 2007.
La vertenza concerne la rideterminazione del reddito di partecipazione dichiarato quale socia di Società_1 S.r.l., sottoposta a separato accertamento.
In sede di ricorso la parte chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sostenendo la regolarità delle operazioni svolte dalla società e comunque la mancanza di prova della distribuzione ai soci di utili non dichiarati.
La Commissione adita, preso atto della pendenza di altro procedimento nei confronti della società, ha dichiarato che il reddito della ricorrente deve essere determinato in conseguenza di quanto definitivamente determinato a carico della società.
Appella la contribuente eccependo l'inesistenza di motivazione della sentenza, che non si è espressa sulla richiesta di riunione del procedimento con quello pendente nei confronti della società e dell'altro socio. Il provvedimento nulla ha motivato anche sulla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento stante la regolarità delle operazioni commerciali della società. Ritiene in ogni caso illegittima la presunzione di distribuzione di utili ai soci, stante il divieto di doppia presunzione, evidenziando che analogo ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale per l'anno 2006. Chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia sostenendo che la sentenza
è motivata. Nel merito rileva che l'avviso di accertamento riporta le conclusioni formulate nei confronti di Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa e per la quale è legittima la presunzione della distribuzione di utili ai soci. E' pertanto onere della contribuente dimostrare la non attribuibilità pro quota dei maggiori ricavi accertati alla società. Precisa che per l'anno in discussione i ricorsi della società e dell'altro socio sono stati respinti. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Successivamente la Commissione ha riunito al presente procedimento quello rubricato al n. 4117/15. Rilevato altresì che la sentenza n. 919/64/16 di secondo grado relativa alla società per il 2007 non era ancora definitiva, ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato di tale sentenza.
Il 18.11.2024 la contribuente riassume il giudizio rilevando che, con ordinanza n. 27952/2024 pubblicata il
29.10.2024, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società.
Il 22.10.2025 l'Agenzia delle Entrate deposita memoria al fine di rilevare che, a seguito del definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione in ordine all'atto emesso a carico della società, anche la pretesa vantata nei confronti della socia Ricorrente_1 è venuta meno. Comunica di avere provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione depositata il 22.10.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Viene pertanto a mancare l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 in forza del quale in ogni caso di cessazione della materia del contendere “il giudizio si estingue” con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU VI AT PE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3786/2015 depositato il 25/05/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 973/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRESCIA sez. 2 e pubblicata il 16/12/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B402871/2013 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
Appellato: estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente a IRPEF per l'anno 2007.
La vertenza concerne la rideterminazione del reddito di partecipazione dichiarato quale socia di Società_1 S.r.l., sottoposta a separato accertamento.
In sede di ricorso la parte chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sostenendo la regolarità delle operazioni svolte dalla società e comunque la mancanza di prova della distribuzione ai soci di utili non dichiarati.
La Commissione adita, preso atto della pendenza di altro procedimento nei confronti della società, ha dichiarato che il reddito della ricorrente deve essere determinato in conseguenza di quanto definitivamente determinato a carico della società.
Appella la contribuente eccependo l'inesistenza di motivazione della sentenza, che non si è espressa sulla richiesta di riunione del procedimento con quello pendente nei confronti della società e dell'altro socio. Il provvedimento nulla ha motivato anche sulla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento stante la regolarità delle operazioni commerciali della società. Ritiene in ogni caso illegittima la presunzione di distribuzione di utili ai soci, stante il divieto di doppia presunzione, evidenziando che analogo ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale per l'anno 2006. Chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia sostenendo che la sentenza
è motivata. Nel merito rileva che l'avviso di accertamento riporta le conclusioni formulate nei confronti di Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa e per la quale è legittima la presunzione della distribuzione di utili ai soci. E' pertanto onere della contribuente dimostrare la non attribuibilità pro quota dei maggiori ricavi accertati alla società. Precisa che per l'anno in discussione i ricorsi della società e dell'altro socio sono stati respinti. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
Successivamente la Commissione ha riunito al presente procedimento quello rubricato al n. 4117/15. Rilevato altresì che la sentenza n. 919/64/16 di secondo grado relativa alla società per il 2007 non era ancora definitiva, ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato di tale sentenza.
Il 18.11.2024 la contribuente riassume il giudizio rilevando che, con ordinanza n. 27952/2024 pubblicata il
29.10.2024, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società.
Il 22.10.2025 l'Agenzia delle Entrate deposita memoria al fine di rilevare che, a seguito del definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione in ordine all'atto emesso a carico della società, anche la pretesa vantata nei confronti della socia Ricorrente_1 è venuta meno. Comunica di avere provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comunicazione depositata il 22.10.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Viene pertanto a mancare l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 in forza del quale in ogni caso di cessazione della materia del contendere “il giudizio si estingue” con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LU VI AT PE