Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2025, proposto da
BI SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Falcetta, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Andria, alla piazza Ruggero Settimo n. 12, per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore ;
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente pro tempore ;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 2072/2023 del 7 dicembre2023, pubblicata in pari data, notificata il 13 dicembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dell’Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EO GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la istanza depositata il 23 febbraio 2026, con cui il difensore della ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, avendo l’Autorità intimata comunicato in data 20 gennaio 2026 l’avvenuta esecuzione del giudicato; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Ritenuto che il Collegio debba provvedere in conformità e che in relazione all’adempimento e alla connessa fondatezza del ricorso possano liquidarsi le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna le Autorità intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO GN, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EO GN |
IL SEGRETARIO