Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2026, proposto da
ED MD HA NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio
serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Provincia di Milano, nel procedimento avviato in data 25/2/2025 relativo a richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, recante numero di protocollo MI2210460802 e non definito entro il termine di sessanta giorni, con conseguente violazione delle norme di cui all’art. 2, co. 4 L. 241/90 e 5, co. 9 D. Lgs. N. 286/98;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa UR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Nel ricorso in epigrafe, all’udienza del 9 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, alla luce della produzione documentale dell'amministrazione e in particolare del provvedimento di rigetto dell’istanza (all. 3 dell’amministrazione), è venuto meno l'interesse alla decisione.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha preso atto della dichiarazione della ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 9 aprile 2026.
In conformità alla richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TE, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UR TE | RD SO |
IL SEGRETARIO