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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8850/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005452610000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4381/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023
0005452610 notificata in data 09.09.2024 ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2018, ha lamentato la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, la tardività della notifica in violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 ed ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che sul motivo del ricorso relativo alla decadenza ed alla tardiva notifica della cartella di pagamento risulta che la dichiarazione cui si riferisce l'impugnata cartella di pagamento è stata presentata in data 19.11.2019. Inoltre va evidenziato che il ruolo
è stato consegnato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 25.03.2023. Tenuto conto che per effetto dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 il termine sarebbe scaduto il 31.12.2022, che in base alla sospensione dei termini prevista, a seguito del Covid - 19, dall'art. 68 del D.L. 18/2020 i termini di decadenza e prescrizione sono stati prorogati al 31.12.2023. In conseguenza la notifica della cartella di pagamento impugnata è stata effettuata in data 09.09.2024 oltre il termine di proroga previsto al 31.12.2023. Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio vanno compensate in quanto non è dimostrata la non debenza dell'imposta ed il ricorso è accolto per l'intervenuta prescrizione della pretesa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8850/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005452610000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4381/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023
0005452610 notificata in data 09.09.2024 ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2018, ha lamentato la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, la tardività della notifica in violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 ed ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che sul motivo del ricorso relativo alla decadenza ed alla tardiva notifica della cartella di pagamento risulta che la dichiarazione cui si riferisce l'impugnata cartella di pagamento è stata presentata in data 19.11.2019. Inoltre va evidenziato che il ruolo
è stato consegnato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 25.03.2023. Tenuto conto che per effetto dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 il termine sarebbe scaduto il 31.12.2022, che in base alla sospensione dei termini prevista, a seguito del Covid - 19, dall'art. 68 del D.L. 18/2020 i termini di decadenza e prescrizione sono stati prorogati al 31.12.2023. In conseguenza la notifica della cartella di pagamento impugnata è stata effettuata in data 09.09.2024 oltre il termine di proroga previsto al 31.12.2023. Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio vanno compensate in quanto non è dimostrata la non debenza dell'imposta ed il ricorso è accolto per l'intervenuta prescrizione della pretesa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo