Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 21.10.2025 di rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. NI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con provvedimento del 21.10.2025, il Questore di -OMISSIS- rigettava l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento veniva motivato sulla base di un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, alla luce della sentenza di condanna emessa in data 11.4.2019 dal Tribunale di -OMISSIS-, alla pena di mesi sei di reclusione e alla multa di 800,00 euro, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (cfr. anche allegato n. 20 al ricorso), fattispecie di per sé ostativa alla luce di quanto previsto dall’art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998.
2. Il ricorrente impugnava l’atto suddetto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza camerale del 3.2.2026, previo avviso alle parti ai seni dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Dirimente ai fini della decisione è la sentenza n. 88/2023 della Corte Costituzionale che, avendo dichiarato l’incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, ha stabilito che non può essere automaticamente respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero, parimenti al caso in esame (dato che la condotta è stata riqualificata dal Tribunale di -OMISSIS- nel delitto, meno grave, sanzionato dall’art. 73 co. 5 D.P.R. cit.; cfr. al riguardo l’allegato n. 20 al ricorso proposto da -OMISSIS-), per fatti di lieve entità.
In queste situazioni, l’autorità amministrativa deve sempre valutare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
La Corte Costituzionale ha chiarito che il legislatore è titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, da esercitarsi tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.
A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati nella pronuncia (in un caso, quello di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, nell’altro, la vendita di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p.), l’automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive e tra queste è stato considerato in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 8 CEDU. Dunque, ha osservato la Corte, ben può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non è tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto.
Risulta, pertanto, necessario che, nell’esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
6. Facendo applicazione di tale pronuncia nel caso in esame, deve osservarsi che nella specie è mancato un concreto giudizio di pericolosità dello straniero istante, questo perché si è ritenuto che la condanna fosse stata subita per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. cit. e non per la più lieve fattispecie di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990.
7. In definitiva, l’amministrazione nel provvedimento impugnato non ha dato conto di un’effettiva ponderazione della pericolosità sociale del ricorrente, tenuto conto della sua attuale situazione socio-lavorativa, in violazione degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 D. Lgs. n. 286/1998 nella lettura che ne è stata fornita dalla Corte costituzionale.
8. Ne discende, allo stato e salvo valutazioni future dell’amministrazione, l’illegittimità del gravato diniego, adottato senza una specifica e concreta estrinsecazione delle ragioni afferenti ai caratteri di effettività e di attualità della pericolosità sociale e, in particolare, della preminenza delle ragioni di ordine e di sicurezza pubblica rispetto a quelle di inserimento sociale e lavorativo nel territorio nazionale.
9. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite a eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
NI ME, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ME | IE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.