Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 203
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Efficacia opzione cedolare secca senza raccomandata

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione tramite raccomandata non è un fine a sé stessa, ma serve a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione. Quando la rinuncia e la comunicazione sono contenute nel testo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti, l'obiettivo della norma è pienamente realizzato, rendendo inutile l'invio di una raccomandata separata. Tale interpretazione è conforme alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 26/E/2011 e n. 20/E/2012, Risoluzione n. 115/E/2017) e alla giurisprudenza consolidata, inclusa una recente ordinanza della Cassazione (n. 12395/2024).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 203
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo