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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3446/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15157/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062895680000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1664/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.09.2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 7120250062895680000 notificata in data 07.05.2025 5 , emessa da Agenzia
Entrate NE a seguito del mancato pagamento di tassa auto 2019.
Opponeva la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto , mai ricevuto ,per conseguenza l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE la quale ed in riferimento all'attività di accertamento, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la infondatezza della pretesa stante la legittimità dell'operato.
Non si costituiva la Regione Campania ,pur ritualmente evocata , giusta pec di consegna del
04.07.2025 .
Alla pubblica udienza del 29.01.2026, assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento di cui si controverte, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova ,pertanto, il ricorso è fondato e va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Società_1 ,estranea a tale attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite,in favore del ricorrente, liquidate in € 100,00 oltre rimborso cut € 30,00, se versato , rimb. forf. 15% ed accessori di legge,se dovuti .Compensa le spese nei confronti di AD.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15157/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062895680000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1664/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.09.2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 7120250062895680000 notificata in data 07.05.2025 5 , emessa da Agenzia
Entrate NE a seguito del mancato pagamento di tassa auto 2019.
Opponeva la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto , mai ricevuto ,per conseguenza l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE la quale ed in riferimento all'attività di accertamento, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la infondatezza della pretesa stante la legittimità dell'operato.
Non si costituiva la Regione Campania ,pur ritualmente evocata , giusta pec di consegna del
04.07.2025 .
Alla pubblica udienza del 29.01.2026, assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento di cui si controverte, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova ,pertanto, il ricorso è fondato e va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Società_1 ,estranea a tale attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite,in favore del ricorrente, liquidate in € 100,00 oltre rimborso cut € 30,00, se versato , rimb. forf. 15% ed accessori di legge,se dovuti .Compensa le spese nei confronti di AD.