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Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28340 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione AO AS che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione;
l'inammissibilità per il resto del ricorso con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. MASSIMO AMBROSI, per il ricorrente, pervenute in data 4 maggio, 2023 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la liquidazione dei compensi in relazione to. all'ammissione al gratuito patrocinio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, ha confermato la sentenza pronunciata in data 9 settembre 2019 dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica nei confronti di Di AN EN con la quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 28340 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 4 1.110/75 (capo A) e 612 comma secondo e 339 cod. pen. (capo B) per avere minacciato di morte, brandendo un machete lungo circa cm. 53, UE AR e i componenti della sua famiglia;
minacciando in particolare AR dicendogli che gli avrebbe staccato la testa appendendola in piazza. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A) intervenuta prima della sentenza di secondo grado La difesa lamenta che, nonostante la espressa richiesta formulata in sede di conclusioni, la Corte territoriale non ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) in considerazione della data del commesso reato (8 novembre 2016) e del maturare del massimo dei termini di prescrizione, ivi comprese le cause di sospensione. La pronunzia delle sezioni Unite (S.U. n.12602 del 17/12/2015, Ricci) consente il ricorso per cassazione anche al solo fine di eccepire l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla pronunzia della sentenza di secondo grado. 2.2. Con il terzo e quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di minaccia. Osserva la difesa che non vi è stata minaccia e nessuno ha sentito nulla. I testi hanno riferito di avere assistito ad una condotta minacciosa (l'imputato inveiva contro la persona offesa brandendo un oggetto ferroso), ma di non avere udito il contenuto della minaccia. La sentenza impugnata sul punto appare manifestamente illogica dal momento che appare inverosimile che se si assiste ad una condotta minacciosa, non si percepisca il contenuto della minaccia. 2.3. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge per mancata estinzione del reato per intervenuta remissione di querela atteso che il reato non risulta aggravato ai sensi dell'art.339 cod. pen. Vi è stato il ritrovamento di un machete, ma lo stesso non è stato utilizzato per la presunta minaccia. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.339 cod. pen. il reato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela in data 9 settembre 2019 accettata dal ricorrente in data 10 settembre 2019. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.11 primo e il secondo motivo sono fondati. Va rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha del tutto pretermesso la motivazione sull'eccezione di prescrizione sollevata sia dal PG che dalla difesa dell'imputato; quanto ai termini prescrizionali, per il reato contravvenzionale di cui al capo A) commesso in data 8.11.2016 il termine di prescrizione è di 4 anni ex art. 157 comma primo cod. pen. cui va aggiunto 1 anno, pari a V4, ex art. 161 cod. pen.; aggiungendo i 133 giorni di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione alla data del 21 marzo 20e, prima della pronunzia della sentenza di appello pronunziata in data 5 dicembre 202_2. Al riguardo si richiam+ pronunzia delle Sez. Un. secondo cui:" È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. B) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (2016), Rv. 266819). 2. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale con motivazione non illogica, né contraddittoria e come tale non censurabile in sede di legittimità, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, ha richiamato le risultanze processuali ed in particolare la testimonianza della persona offesa: dalla ricostruzione dei fatti adottata dai giudici in doppia conforme emerge che l'imputato ebbe a minacciare la persona offesa con l'uso di una arma, poi sequestrata, costituita da un machete sul quale era apposto il nome dell'imputato. Le prove dichiarative acquisite in giudizio hanno consentito di accertare che l'imputato brandiva l'arma direzionandola verso la persona offesa e ciò, indipendentemente dal tenore delle frasi da lui pronunciate nell'occasione -frasi riferite solo dalla persona offesa ma non udite dai testimoni - costituisce indubbiamente una condotta gravemente minacciosa. 3. Manifestamente infondato appare il quinto motivo. Corretta appare la qualificazione giuridica offerta dalla sentenza impugnata della condotta quale minaccia aggravata dall'utilizzo dell'arma (machete) e come tale procedibile di ufficio. 4. A seguito dell'annullamento senza rinvio del reato di cui al capo A) la relativa pena di mesi uno di reclusione deve essere conseguentemente eliminata. 4.1..Quanto alla richiesta di compenso avanzata dalla difesa del ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va evidenziato che l'art. 83, 3 Il Coiglie stensore c...4.....2.51, , Il Presidente comma secondo D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, Roma il 10 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione AO AS che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione;
l'inammissibilità per il resto del ricorso con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. MASSIMO AMBROSI, per il ricorrente, pervenute in data 4 maggio, 2023 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la liquidazione dei compensi in relazione to. all'ammissione al gratuito patrocinio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, ha confermato la sentenza pronunciata in data 9 settembre 2019 dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica nei confronti di Di AN EN con la quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 28340 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 4 1.110/75 (capo A) e 612 comma secondo e 339 cod. pen. (capo B) per avere minacciato di morte, brandendo un machete lungo circa cm. 53, UE AR e i componenti della sua famiglia;
minacciando in particolare AR dicendogli che gli avrebbe staccato la testa appendendola in piazza. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A) intervenuta prima della sentenza di secondo grado La difesa lamenta che, nonostante la espressa richiesta formulata in sede di conclusioni, la Corte territoriale non ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) in considerazione della data del commesso reato (8 novembre 2016) e del maturare del massimo dei termini di prescrizione, ivi comprese le cause di sospensione. La pronunzia delle sezioni Unite (S.U. n.12602 del 17/12/2015, Ricci) consente il ricorso per cassazione anche al solo fine di eccepire l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla pronunzia della sentenza di secondo grado. 2.2. Con il terzo e quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di minaccia. Osserva la difesa che non vi è stata minaccia e nessuno ha sentito nulla. I testi hanno riferito di avere assistito ad una condotta minacciosa (l'imputato inveiva contro la persona offesa brandendo un oggetto ferroso), ma di non avere udito il contenuto della minaccia. La sentenza impugnata sul punto appare manifestamente illogica dal momento che appare inverosimile che se si assiste ad una condotta minacciosa, non si percepisca il contenuto della minaccia. 2.3. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge per mancata estinzione del reato per intervenuta remissione di querela atteso che il reato non risulta aggravato ai sensi dell'art.339 cod. pen. Vi è stato il ritrovamento di un machete, ma lo stesso non è stato utilizzato per la presunta minaccia. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.339 cod. pen. il reato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela in data 9 settembre 2019 accettata dal ricorrente in data 10 settembre 2019. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.11 primo e il secondo motivo sono fondati. Va rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha del tutto pretermesso la motivazione sull'eccezione di prescrizione sollevata sia dal PG che dalla difesa dell'imputato; quanto ai termini prescrizionali, per il reato contravvenzionale di cui al capo A) commesso in data 8.11.2016 il termine di prescrizione è di 4 anni ex art. 157 comma primo cod. pen. cui va aggiunto 1 anno, pari a V4, ex art. 161 cod. pen.; aggiungendo i 133 giorni di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione alla data del 21 marzo 20e, prima della pronunzia della sentenza di appello pronunziata in data 5 dicembre 202_2. Al riguardo si richiam+ pronunzia delle Sez. Un. secondo cui:" È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. B) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (2016), Rv. 266819). 2. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale con motivazione non illogica, né contraddittoria e come tale non censurabile in sede di legittimità, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, ha richiamato le risultanze processuali ed in particolare la testimonianza della persona offesa: dalla ricostruzione dei fatti adottata dai giudici in doppia conforme emerge che l'imputato ebbe a minacciare la persona offesa con l'uso di una arma, poi sequestrata, costituita da un machete sul quale era apposto il nome dell'imputato. Le prove dichiarative acquisite in giudizio hanno consentito di accertare che l'imputato brandiva l'arma direzionandola verso la persona offesa e ciò, indipendentemente dal tenore delle frasi da lui pronunciate nell'occasione -frasi riferite solo dalla persona offesa ma non udite dai testimoni - costituisce indubbiamente una condotta gravemente minacciosa. 3. Manifestamente infondato appare il quinto motivo. Corretta appare la qualificazione giuridica offerta dalla sentenza impugnata della condotta quale minaccia aggravata dall'utilizzo dell'arma (machete) e come tale procedibile di ufficio. 4. A seguito dell'annullamento senza rinvio del reato di cui al capo A) la relativa pena di mesi uno di reclusione deve essere conseguentemente eliminata. 4.1..Quanto alla richiesta di compenso avanzata dalla difesa del ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va evidenziato che l'art. 83, 3 Il Coiglie stensore c...4.....2.51, , Il Presidente comma secondo D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, Roma il 10 maggio 2023