CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2024, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Luisa Jolanda Tasca, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato - riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la sentenza del Penale Sent. Sez. 5 Num. 5100 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 18/10/2023 Tribunale di Cremona che aveva condannato RO MM per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella comunicazione di inizio attività asseverata, presentata al Comune di Cremona, avrebbe falsamente attestato di essere proprietario dell'immobile sito in Cremona, alla Via Livrasco n. 52. L'imputato sarebbe stato, invece, solo il promissario acquirente dell'immobile, avendo stipulato con il proprietario un preliminare di vendita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Con una prima censura, sostiene che la comunicazione di inizio attività asseverata non avrebbe natura di atto pubblico e non potrebbe essere considerata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Evidenzia al riguardo che, nel modulo utilizzato per la dichiarazione in questione, non era richiamata la relativa normativa e che l'atto non era accompagnato da una copia del documento di identità dell'imputato. Il ricorrente, sotto altro profilo, rappresenta che: la comunicazione di inizio lavori asseverata era prevista, per l'attività edilizia libera, dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001; tale norma è stata abrogata dal d.lgs. n. 222 del 2016. Tanto premesso, sostiene che, per effetto del mutato quadro normativo, si sia venuta a determinare una vera e propria «aboliti° criminis». Con una seconda censura, contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale sul punto avrebbe reso una motivazione apodittica. Con una terza censura, sostiene che il falso sarebbe, in ogni caso, innocuo, non avendo avuto alcuna effttiva incidenza nel procedimento amministrativo. Con una quarta censura rappresenta che: la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
la Corte territoriale aveva ritenuto infondata tale richiesta, in considerazione del fatto che il proprietario dell'immobile aveva chiesto all'autorità competente di bloccare il procedimento amministrativo, in quanto sarebbero stati realizzati anche lavori da lui non consentiti. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe errata, atteso che il bene giuridico protetto dalla norma violata «non farebbe capo al promittente venditore», i cui interessi, conseguentemente, non potrebbero essere ritenuti rilevanti al fine di valutare la tenuità o meno del fatto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata, poiché oggetto della condotta illecita è una comunicazione inizio lavori asseverata, che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve attestare che i lavori sono conformi a tutte le norme e agli strumenti urbanistici. Abbiamo, pertanto, una norma che specificamente attribuisce all'atto in questione la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. Al riguardo, va ricordato che da tempo si è consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale «il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero» (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110). La circostanza che l'attuale normativa in materia urbanistica - a seguito della modifica dell'art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001- non preveda più, per "l'attività edilizia libera", la comunicazione inizio lavori non assume rilievo rispetto al fatto in esame. Le modifiche apportate all'art. 6 cit., infatti, non hanno determinato un fenomeno abrogativo e la conseguente applicazione dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, atteso che la norma modificata non contribuiva a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiva solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, la cui modifica non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, Tragara, Rv. 238197; Sez. 5, n. 26580 del 21/02/2018, Lo Piccolo, Rv. 273355; Sez. 5, Sentenza n. 6253 del 19/11/1998, Cangemi, Rv. 212644). La censura relativa all'elemento soggettivo del reato è intrinsecamente generica, in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La censura relativa al falso innocuo è manifestamente infondata, atteso che: con la falsa dichiarazione, l'imputato ha fatto risultare la sussistenza di un requisito che egli non possedeva;
l'atto si presentava del tutto idoneo a ingannare la fede pubblica. 3 Al riguardo, deve essere ribadito che il falso innocuo sussiste «quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica» (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 52742 del 20/09/2017, Mirabile, Rv. 271465). La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, si presenta generica, non avendo il ricorrente indicato i motivi per i quali una falsa dichiarazione asseverata, finalizzata ad aggirare la normativa in materia urbanistica, dovrebbe integrare un fatto di particolare tenuità. Il ricorrente si limita, infatti, a criticare genericamente una parte della motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, quella in cui la Corte territoriale ha evidenziato che gli interventi edilizi che l'imputato aveva realizzato non erano stati autorizzati dal proprietario dell'immobile. Va, peraltro, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli interessi tutelati dalla norma violata non sono solo quelli pubblici, atteso che i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere (Cfr. Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855; Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 08/09/2016, Conti, Rv. 269024). La censura del ricorrente, basata sulla presunta irrilevanza degli interessi privati lesi, pertanto, risulta manifestamente infondata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Luisa Jolanda Tasca, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato - riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la sentenza del Penale Sent. Sez. 5 Num. 5100 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 18/10/2023 Tribunale di Cremona che aveva condannato RO MM per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella comunicazione di inizio attività asseverata, presentata al Comune di Cremona, avrebbe falsamente attestato di essere proprietario dell'immobile sito in Cremona, alla Via Livrasco n. 52. L'imputato sarebbe stato, invece, solo il promissario acquirente dell'immobile, avendo stipulato con il proprietario un preliminare di vendita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Con una prima censura, sostiene che la comunicazione di inizio attività asseverata non avrebbe natura di atto pubblico e non potrebbe essere considerata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Evidenzia al riguardo che, nel modulo utilizzato per la dichiarazione in questione, non era richiamata la relativa normativa e che l'atto non era accompagnato da una copia del documento di identità dell'imputato. Il ricorrente, sotto altro profilo, rappresenta che: la comunicazione di inizio lavori asseverata era prevista, per l'attività edilizia libera, dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001; tale norma è stata abrogata dal d.lgs. n. 222 del 2016. Tanto premesso, sostiene che, per effetto del mutato quadro normativo, si sia venuta a determinare una vera e propria «aboliti° criminis». Con una seconda censura, contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale sul punto avrebbe reso una motivazione apodittica. Con una terza censura, sostiene che il falso sarebbe, in ogni caso, innocuo, non avendo avuto alcuna effttiva incidenza nel procedimento amministrativo. Con una quarta censura rappresenta che: la difesa, con l'atto d'appello, aveva chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
la Corte territoriale aveva ritenuto infondata tale richiesta, in considerazione del fatto che il proprietario dell'immobile aveva chiesto all'autorità competente di bloccare il procedimento amministrativo, in quanto sarebbero stati realizzati anche lavori da lui non consentiti. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe errata, atteso che il bene giuridico protetto dalla norma violata «non farebbe capo al promittente venditore», i cui interessi, conseguentemente, non potrebbero essere ritenuti rilevanti al fine di valutare la tenuità o meno del fatto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata, poiché oggetto della condotta illecita è una comunicazione inizio lavori asseverata, che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve attestare che i lavori sono conformi a tutte le norme e agli strumenti urbanistici. Abbiamo, pertanto, una norma che specificamente attribuisce all'atto in questione la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. Al riguardo, va ricordato che da tempo si è consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale «il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero» (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Rv. 215413; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110). La circostanza che l'attuale normativa in materia urbanistica - a seguito della modifica dell'art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001- non preveda più, per "l'attività edilizia libera", la comunicazione inizio lavori non assume rilievo rispetto al fatto in esame. Le modifiche apportate all'art. 6 cit., infatti, non hanno determinato un fenomeno abrogativo e la conseguente applicazione dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, atteso che la norma modificata non contribuiva a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiva solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, la cui modifica non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, Tragara, Rv. 238197; Sez. 5, n. 26580 del 21/02/2018, Lo Piccolo, Rv. 273355; Sez. 5, Sentenza n. 6253 del 19/11/1998, Cangemi, Rv. 212644). La censura relativa all'elemento soggettivo del reato è intrinsecamente generica, in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La censura relativa al falso innocuo è manifestamente infondata, atteso che: con la falsa dichiarazione, l'imputato ha fatto risultare la sussistenza di un requisito che egli non possedeva;
l'atto si presentava del tutto idoneo a ingannare la fede pubblica. 3 Al riguardo, deve essere ribadito che il falso innocuo sussiste «quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica» (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 52742 del 20/09/2017, Mirabile, Rv. 271465). La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, si presenta generica, non avendo il ricorrente indicato i motivi per i quali una falsa dichiarazione asseverata, finalizzata ad aggirare la normativa in materia urbanistica, dovrebbe integrare un fatto di particolare tenuità. Il ricorrente si limita, infatti, a criticare genericamente una parte della motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, quella in cui la Corte territoriale ha evidenziato che gli interventi edilizi che l'imputato aveva realizzato non erano stati autorizzati dal proprietario dell'immobile. Va, peraltro, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli interessi tutelati dalla norma violata non sono solo quelli pubblici, atteso che i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere (Cfr. Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855; Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 08/09/2016, Conti, Rv. 269024). La censura del ricorrente, basata sulla presunta irrilevanza degli interessi privati lesi, pertanto, risulta manifestamente infondata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ottobre 2023.