Art. 15.
La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000.
Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.
La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000.
Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.