Articolo 15 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 marzo 1974
Art. 15.
La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000.
Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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