Art. 2.
Il vice direttore agronomo ed il segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado 7° ed il grado 8°, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.
Il vice direttore agronomo ed il segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado 7° ed il grado 8°, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.