CASS
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2025, n. 30465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30465 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER IJ, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/8/2025 emessa dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento del mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30465 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/09/2025 2.1. Con il primo motivo, eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità giu.diziaria tedesca in favore di quella italiana : Sostiene la difesa che l'unico elemento indiziario sarebbe costituito dalla presenza delle impronte del ricorrente sulla "fascetta" che conteneva le banconote false (pari a complessivi €8800), tuttavia, il contatto tra il ricorrente e uno degli altri coindagati sarebbe avvenuto in Provincia di Udine, il che radicherebbe la giurisdizione italiana. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza, in questa fase, della dedotta commissione del reato in Italia, omettendo di considerare la consolidata giurisprudenza secondo cui sussiste la giurisdizione italiana anche nel caso in cui solo una parte della condotta si sia svolta sul territorio nazionale. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'omessa valutazione della gravità indiziaria, nonostante la difesa avesse sottolineato l'assoluta scarsità di elementi addotti dall'autorità richiedente a sostegno del mandato di arresto europeo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la difesa ha invocato il fatto che, quanto meno la parte di condotta imputabile direttamente al ricorrente, si sarebbe svolta in Italia, con conseguente radicannento della giurisdizione interna. 2.1. Invero, la giurisprudenza formatasi sul tema è assolutamente concorde nel ritenere che, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02; Sez.6, n. 20539 del 24/5/2022, Radulovic, Rv. 283600). 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole evidenziare come non risulti in alcun modo la pendenza in Italia, per il medesimo fatto, di un procedimento penale a carico del ricorrente, sicchè non si pone neppure la questione di dover valutare la sussistenza o meno del motivo facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis, I. 22 aprile 2005, n.69. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione della 2 gravità indiziaria, è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). A conferma di tale assunto si è anche affermato che l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253; Sez.6, n. 23030 del 16/6/2025, Lannaj, Rv. 288183). Quanto detto comporta che la Corte di appello si è correttamente limitata a prendere atto del quadro indiziario descritto nella richiesta di consegna, non essendo tenuta ad alcun sindacato in ordine alla sua idoneità o meno a sorreggere l'accusa. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge C n.69 del 2005. < Così deciso 1'8 settembre 2025 •
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento del mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30465 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/09/2025 2.1. Con il primo motivo, eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità giu.diziaria tedesca in favore di quella italiana : Sostiene la difesa che l'unico elemento indiziario sarebbe costituito dalla presenza delle impronte del ricorrente sulla "fascetta" che conteneva le banconote false (pari a complessivi €8800), tuttavia, il contatto tra il ricorrente e uno degli altri coindagati sarebbe avvenuto in Provincia di Udine, il che radicherebbe la giurisdizione italiana. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza, in questa fase, della dedotta commissione del reato in Italia, omettendo di considerare la consolidata giurisprudenza secondo cui sussiste la giurisdizione italiana anche nel caso in cui solo una parte della condotta si sia svolta sul territorio nazionale. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'omessa valutazione della gravità indiziaria, nonostante la difesa avesse sottolineato l'assoluta scarsità di elementi addotti dall'autorità richiedente a sostegno del mandato di arresto europeo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la difesa ha invocato il fatto che, quanto meno la parte di condotta imputabile direttamente al ricorrente, si sarebbe svolta in Italia, con conseguente radicannento della giurisdizione interna. 2.1. Invero, la giurisprudenza formatasi sul tema è assolutamente concorde nel ritenere che, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02; Sez.6, n. 20539 del 24/5/2022, Radulovic, Rv. 283600). 2.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole evidenziare come non risulti in alcun modo la pendenza in Italia, per il medesimo fatto, di un procedimento penale a carico del ricorrente, sicchè non si pone neppure la questione di dover valutare la sussistenza o meno del motivo facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis, I. 22 aprile 2005, n.69. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione della 2 gravità indiziaria, è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). A conferma di tale assunto si è anche affermato che l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253; Sez.6, n. 23030 del 16/6/2025, Lannaj, Rv. 288183). Quanto detto comporta che la Corte di appello si è correttamente limitata a prendere atto del quadro indiziario descritto nella richiesta di consegna, non essendo tenuta ad alcun sindacato in ordine alla sua idoneità o meno a sorreggere l'accusa. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge C n.69 del 2005. < Così deciso 1'8 settembre 2025 •