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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 812/2025 V.G., vertente tra:
'Inata a Mesagne il 21.08.1996 (cf.: C.F. 1 Parte 1
e nato a [...] il [...] (cf.: C.F. 2 ) Parte_2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Gino Gioffredi e dall'avv. Emanuela De
ES
***
Con ricorso depositato il 24.02.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona_1 nato dalla loro relazione il 08.10.2017, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del minore.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia e che siano rispondenti all'interesse del minore, sicché le stesse possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_2
[...] e Parte 1 così provvede: dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore Persona 1 siano regolamentati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, depositate telematicamente in data
24.02.2025, allegate in calce e da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 11.09.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI
1. Affido del figlio minore De IC AN ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per ciò che riguarda il diritto di visita, il sig. De IC terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana a scelta libera e il sabato e la domenica a week end alterni;
3. In mancanza di accordo, il diritto di visita sarà esercitato secondo le seguenti modalità: il sig. De IC terrà con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, nello specifico il martedì e il giovedi, durante il periodo invernale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30; quando il piccolo pernotterà con il padre lo terrà con sé il martedì e il giovedì, durante il periodo invernale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30
e dalle ore 17.30 del sabato sino alle ore 20.30;
4. Sempre in mancanza di diverso accordo, il sig. De IC, durante il periodo estivo (giugno- settembre), terrà con sé il minore, nello specifico il martedì e il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 22.00; quando il piccolo pernotterà con il padre lo terrà con sé il martedì
e il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e dalle ore 17.30 del sabato sino alle ore 19.30; 5. Ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà del minore;
6. Il sig. De IC e la sig.ra PA, con riferimento alle vacanze estive, trascorreranno con il figlio 7 giorni, consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 di giugno ed il 10 di settembre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
7. Durante le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza ossia la vigilia di
Natale con uno, il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di capodanno con uno, il primo dell'anno con l'altro, la vigilia di
Pasqua con uno, il giorno di Pasqua con l'altro;
8. Il sig. De IC IO corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro
200,00 entro il primo di ogni mese da rivalutarsi ogni anno secondo la variazione degli indici Istat. L'importo innanzi indicato dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso mediante bonifico ordinario in favore della sig.ra PA IC;
9. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra PA senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. De IC che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
10. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio minore nella misura del 50%;
Il sig. De IC corrisponderà, pertanto, il 50% di tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Brindisi, previamente concordate, che la sig.ra PA avrà sostenuto nell'interesse del figlio minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro un mese, e la Sig.ra PA rilascerà ricevuta di avvenuta ricezione degli importi percepiti a titolo di rimborso spese straordinarie;
11. La Sig.ra PA IC ogni mese trasmetterà a DE
OL IO copia dell'avvenuto pagamento della rata del finanziamento INTESA San OL contratto nell'interesse della famiglia NO, a nome del DE OL.
Brindisi, 29.01.2025
DE OL IO NO IC
P o del
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 812/2025 V.G., vertente tra:
'Inata a Mesagne il 21.08.1996 (cf.: C.F. 1 Parte 1
e nato a [...] il [...] (cf.: C.F. 2 ) Parte_2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Gino Gioffredi e dall'avv. Emanuela De
ES
***
Con ricorso depositato il 24.02.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona_1 nato dalla loro relazione il 08.10.2017, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del minore.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia e che siano rispondenti all'interesse del minore, sicché le stesse possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_2
[...] e Parte 1 così provvede: dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore Persona 1 siano regolamentati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, depositate telematicamente in data
24.02.2025, allegate in calce e da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 11.09.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI
1. Affido del figlio minore De IC AN ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Per ciò che riguarda il diritto di visita, il sig. De IC terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana a scelta libera e il sabato e la domenica a week end alterni;
3. In mancanza di accordo, il diritto di visita sarà esercitato secondo le seguenti modalità: il sig. De IC terrà con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, nello specifico il martedì e il giovedi, durante il periodo invernale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30; quando il piccolo pernotterà con il padre lo terrà con sé il martedì e il giovedì, durante il periodo invernale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30
e dalle ore 17.30 del sabato sino alle ore 20.30;
4. Sempre in mancanza di diverso accordo, il sig. De IC, durante il periodo estivo (giugno- settembre), terrà con sé il minore, nello specifico il martedì e il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 22.00; quando il piccolo pernotterà con il padre lo terrà con sé il martedì
e il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e dalle ore 17.30 del sabato sino alle ore 19.30; 5. Ulteriori periodi di frequentazione/visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà del minore;
6. Il sig. De IC e la sig.ra PA, con riferimento alle vacanze estive, trascorreranno con il figlio 7 giorni, consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 di giugno ed il 10 di settembre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
7. Durante le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza ossia la vigilia di
Natale con uno, il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di capodanno con uno, il primo dell'anno con l'altro, la vigilia di
Pasqua con uno, il giorno di Pasqua con l'altro;
8. Il sig. De IC IO corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro
200,00 entro il primo di ogni mese da rivalutarsi ogni anno secondo la variazione degli indici Istat. L'importo innanzi indicato dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso mediante bonifico ordinario in favore della sig.ra PA IC;
9. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra PA senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. De IC che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
10. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio minore nella misura del 50%;
Il sig. De IC corrisponderà, pertanto, il 50% di tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Brindisi, previamente concordate, che la sig.ra PA avrà sostenuto nell'interesse del figlio minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro un mese, e la Sig.ra PA rilascerà ricevuta di avvenuta ricezione degli importi percepiti a titolo di rimborso spese straordinarie;
11. La Sig.ra PA IC ogni mese trasmetterà a DE
OL IO copia dell'avvenuto pagamento della rata del finanziamento INTESA San OL contratto nell'interesse della famiglia NO, a nome del DE OL.
Brindisi, 29.01.2025
DE OL IO NO IC
P o del