Sentenza 2 ottobre 2017
Massime • 1
Il mutamento di giurisprudenza determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione costituisce elemento nuovo di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena pur fondata sui medesimi presupposti di fatto di altra precedentemente rigettata sulla base dell'orientamento interpretativo poi superato. (Fattispecie relativa alla sentenza di patteggiamento ed alla sua natura di titolo idoneo per la revoca del beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.).
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- 1. Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021-: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale…Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021-: il punto sugli spazi detentivi minimi e un'occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale e limiti all'apprezzamento del giudice nazionale di Fabio Gianfilippi Sommario: 1.Il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. penit. 2. La questione del letto singolo. 3.Le conseguenze della decisione delle SU. 4. Il rapporto tra giurisprudenza alsaziana e giudice nazionale 5. Sui fattori compensativi. 1.Il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. penit Le Sezioni Unite penali hanno depositato negli scorsi giorni le motivazioni della sentenza 24 settembre 2020 n. 6551/2021, anticipata da notizia di decisione …
Leggi di più… - 2. Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021-: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale…Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Leggi di più… - 3. Il letto (di Procuste) e le Sezioni Unite-sent.n.6551/2021-: il punto sugli spazi detentivi minimi e un’occasione per parlare ancora di giurisprudenza convenzionale…Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 2 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2017, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2017 |
Testo completo
046 79-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/10/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente Sent. n. sez. 1143/2017 FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.5105/2017 ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - - PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ID nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
in allee»S01 lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, revocava la sospensione condizionale concessa a NT ID, in relazione alle pene allo stesso inflitte con le sentenze pronunciate dal Pretore di Torino il 4.4.1998 ed il 22.12.1997. 2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il NT, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito ha omesso di considerare che la domanda di revoca dei benefici avanzata dal pubblico ministero era inammissibile, costituendo mera riproposizione di identica istanza già rigettata con provvedimento reso dal medesimo giudice per le indagini preliminari, sempre quale giudice dell'esecuzione, in data 12.10.2004. Con requisitoria del 26.6.2017 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati. Il punto centrale della questione giuridica da affrontare è se il precedente rigetto da parte del giudice dell'esecuzione della richiesta di revoca degli indicati benefici, possa costituire ostacolo alla riproposizione della medesima richiesta ed al conseguente suo accoglimento da parte del medesimo giudice dell'esecuzione che l'aveva rigettata. La soluzione del problema, di cui è investito il Collegio, non può che passare dalla individuazione dei motivi che giustificarono l'originario rigetto, fondato, come si evince dalla lettura dell'ordinanza del 12.10.2004, su di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di patteggiamento (nel caso in esame quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino il 9.7.2003), non poteva costituire il presupposto di un provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 168, c.p., perché non contiene un positivo accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, come è stato correttamente osservato nella requisitoria del pubblico ministero, il suddetto indirizzo interpretativo è stato superato, avendo la Corte di Cassazione, nella sua espressione più autorevole, successivamente affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (cfr. Cass., Sez. U., 29.11.2005, n. 17781, rv. 233518). L'intervenuto mutamento giurisprudenziale non consente di ritenere la richiesta di revoca del pubblico ministero come mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, che l'art. 666, co. 2, c.p.p., assoggetta alla sanzione della inammissibilità, trattandosi di richiesta fondata su diverse argomentazioni giuridiche ed, in particolare, sull'equiparazione, in precedenza negata, tra la sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., e la sentenza di condanna, anche ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Ed invero, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ° preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 14.6.2011, n. 36005, rv. 250785; Cass., sez. I, 31.5.2013, n. 29983, rv. 256406; Cass., sez. III, 1.7.2014, n. 50005, rv. 261394). In questa prospettiva il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra senza dubbio un nuovo elemento di diritto idoneo a legittimare la 2 riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta basata sui medesimi presupposti di fatto, in precedenza rigettata (cfr. Cass., sez. I, 12.2.2016, n. 12955, rv. 267287, in tema di richiesta di rimodulazione della pena inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riguardante droghe leggere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014). Né tale conclusione appare confliggere con la conforme interpretazione data dalla Corte EDU all'art. 7 della CEDU, che non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, ma non di una norma processuale. Divieto, peraltro, operante solo nel caso in cui il diverso risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile (cfr. Cass., sez. F., 1.8.2013, n. 35729, rv. 256584), circostanza, in tutta evidenza, non sussistente nel caso in esame, posto che nella giurisprudenza di legittimità vi era un contrasto proprio sulla natura da attribuire alla sentenza di patteggiamento, per dirimere il quale intervennero nel 2005 le Sezioni Unite, sicché non è possibile affermare che la (diversa) soluzione interpretativa fatta successivamente propria dalla Suprema Corte nella sua più autorevole espressione, non fosse ragionevolmente prevedibile quando la richiesta di revoca dei benefici venne rigettata nel 2004 dal giudice dell'esecuzione.
4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma il 2.10.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente In Cancellería 1 31 GEN 2018 R TLCANCIALIERE Rosson Conne 3