Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2561
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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In tema di "ius variandi" del datore di lavoro, il criterio limitativo, derivante dall'art. 41 comma terzo Costituzione, per cui il trasferimento di un dipendente ad altra attività, ancorché sia mantenuta l'equivalenza delle mansioni, è illegittimo se privo di valida motivazione, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, trova applicazione anche con riguardo ai dirigenti delle Ferrovie dello Stato, la cui materia è riservata, ai sensi dell'art. 14 legge n. 210 del 1985, alla disciplina regolamentare; ne consegue che l'assegnazione di dirigenti delle Ferrovie dello Stato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, pur collocabili nell'ambito delle attività dirigenziali, sulla base di una non specificamente motivata inidoneità di tali dirigenti a svolgere le precedenti mansioni, è illegittima e perciò sanzionabile con l'ordine di reintegrazione nel precedente incarico o in altro di identico contenuto, sia sotto il profilo professionale che retributivo.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2561
Data del deposito : 19 marzo 1999

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