Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
In tema di "ius variandi" del datore di lavoro, il criterio limitativo, derivante dall'art. 41 comma terzo Costituzione, per cui il trasferimento di un dipendente ad altra attività, ancorché sia mantenuta l'equivalenza delle mansioni, è illegittimo se privo di valida motivazione, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, trova applicazione anche con riguardo ai dirigenti delle Ferrovie dello Stato, la cui materia è riservata, ai sensi dell'art. 14 legge n. 210 del 1985, alla disciplina regolamentare; ne consegue che l'assegnazione di dirigenti delle Ferrovie dello Stato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, pur collocabili nell'ambito delle attività dirigenziali, sulla base di una non specificamente motivata inidoneità di tali dirigenti a svolgere le precedenti mansioni, è illegittima e perciò sanzionabile con l'ordine di reintegrazione nel precedente incarico o in altro di identico contenuto, sia sotto il profilo professionale che retributivo.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN GE CI, ER ME, CC TO, NI CE, AZ UM, CI CL, DE GR RA, DE EG RA, DE PA RA, LO NT, RI AR, IN ID, TT SA, TI AO, ZI RA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 04413/97 proposto da:
CC TO, GA RA, DE PA COSIMO, DE EG RA AO, TI AO, EN GE CI, IN ID, NI CE, CI CL, ER ME, AZ UM, DE GR RA, TT SA, LO NT, RI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FERROVIE DELO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2784/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/02/96 R.G.N.44872/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del giudizio
Con ricorso al pretore di Roma, TI LO ed altri funzionari dirigenti delle Ferrovie dello Stato, deducevano che l'Ente, con delibera del 22 ottobre 1986, li aveva rimossi illegittimamente dalle loro funzioni operative e messi a disposizione dei rispettivi direttori per generici compiti di studio, documentazione, verifica e controllo, senza alcuna specificazione di compiti, per cui chiedevano la reintegra nei rispettivi procedimenti incarichi ed il risarcimento del danno.
Il pretore, prima ex art. 700 c.p.c. , e, poi, con la sentenza conclusiva del processo, li reintegrava nelle funzioni e condannava l'Ente ferrovie al pagamento di somme varie in favore di ciascuno dei ricorrenti, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'Ente, il quale sosteneva che competente a decidere fosse il giudice amministrativo.
Avverso la sentenza proponevano appello le Ferrovie dello Stato, riproponendo la questione di giurisdizione e sostenendo nel merito la legittimità del proprio operato.
Proponevano appello incidentale anche i dipendenti in relazione all'entità del danno liquidato in loro favore, ed il tribunale, disatteso l'appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale, procedeva ad una nuova determinazione del danno, sia come danno patrimoniale che come danno non patrimoniale, in favore dei predetti dipendenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente Ferrovie dello Stato, con tre motivi.
Gli intimati hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale, cui ha replicato controparte .
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo le Ferrovie dello Stato hanno impugnato la sentenza del tribunale in punto di giurisdizione, ma la questione è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8602 del 1998, la quale ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo gli atti a questa Sezione per la cognizione degli altri due motivi, e questo previa riunione del ricorso principale e di quello incidentale, che non è più necessario disporre in questa sede.
Con il secondo motivo di ricorso le Ferrovie dello Stato denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento sulle funzioni dirigenziali delle Ferrovie dello Stato, approvato con Decreto ministeriale 15 ottobre 1986, anche avuto riguardo agli artt. 1362 e s.s. c.p.c., oltre che vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che ha errato il tribunale allorché ha ritenuto non osservata la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento nel convincimento che il provvedimento adottato dalle Ferrovie fosse sanzionatorio.
Sostiene infatti la società ricorrente che nella specie i provvedimenti adottati non sono sanzionatori, trattandosi di trasferimento da un ufficio ad un altro.
Deducono inoltre che, anche se si trattasse di una vera e propria sottrazione di mansioni, non può essere reclamata la violazione dell'art.5 del Regolamento, che è norma procedurale e non sostanziale.
Orbene in proposito questa Corte ha ritenuto che in tema di ius variandi del datore di lavoro, il criterio limitativo, derivante dall'art. 41, secondo coma, della Costituzione, per cui il trasferimento di un dipendente ad un'altra attività, ancorché sia mantenuta l'equivalenza delle mansioni, è illegittimo, in quanto lesivo della dignità del lavoratore ove privo di valida motivazione, trova applicazione anche con riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, la cui materia è riservata, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla disciplina regolamentare. Ne deriva che l'assegnazione di dirigenti di tale Ente a mansioni diverse da quelle prima svolte, disposta, pur nell'ambito delle attività dirigenziali sulla base di una non specificatamente motivata affermazione di inidoneità di tali dirigenti a svolgere le mansioni precedenti. è illegittima e, conseguentemente, sanzionabile con l'ordine di reintegrazione dei lavoratori nel precedente incarico o in altro avente identico contenuto, sia con riguardo al profilo professionale che a quello retributivo ( n. 2889 del 1992).
Orbene il tribunale ha fatto puntuale applicazione di tale principio alla situazione da esso accertata in punto di fatto, e consistente in ciò, che i funzionari in questioni erano stati addirittura privati di funzioni operative concrete, essendo stati posti a disposizione senza alcun compito specifico.
Pertanto in parte qua la sentenza appare corretta dal punto di vista dei principi ed adeguatamente motivata, sicché si sottrae alla censura in esame che, pertanto, va disattesa.
Con il terzo motivo le Ferrovie denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c. c., oltre che vizi della motivazione, ritenendo che il tribunale ha liquidato il danno alla professionalità in modo equitativo senza acquisire prove in proposito, come se tale danno fosse in re ipsa.
Tale motivo va esaminato unitamente a quello proposto dal ricorrenti incidentali, i quali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223 e 1226 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e vizi della motivazione, sostenendo che tale danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in 10 milioni per ciascuno, era inferiore al dovuto e che, quanto al danno patrimoniale, esso andava commisurato alla effettiva perdita economica causata dalla mancata attribuzione, a seguito della perdita delle funzioni, del premio industriale e di altre voci retributive.
Osserva la Corte che, in relazione al danno connesso alla perdita di professionalità. il tribunale ha ritenuto che tale perdita ha una indubbia dimensione patrimoniale che la rende suscettibile di risarcimento con il criterio equitativo, evidentemente ritenendo che esso non fosse provabile nel suo preciso ammontare.
La motivazione del tribunale non aggiunge altro e, in particolare, non tiene conto del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale " nel caso di illegittimo mutamento di mansioni che comporti pregiudizio alla vita professionale e di relazione dell'interessato, è possibile il risarcimento del danno derivante da tale pregiudizio, di natura non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa al sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che il lavoratore, sul quale ricade il relativo onere, fornisca la prova dell'effettiva esistenza di tale danno, la quale costituisce il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa", non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale ( n. 1026 del 1997 e n. 7905 del 1998).
Deve pertanto ritenersi il tribunale non abbia motivato la propria sentenza in modo adeguato e tenendo conto di tali principi, per cui in parte qua essa va cassata, con l'accoglimento del motivo proposto dalle Ferrovie dello Stato ed il rigetto della doglianza dei dipendenti, sempre in relazione al profilo relativo al danno non patrimoniale, di cui lamentano l'inadeguatezza.
Ma questi ultimi denunciano anche il fatto che il danno patrimoniale è stato liquidato senza tener conto dell'effettiva perdita subita. Sul punto va detto che il tribunale, dopo aver enunciato l'esatto principio che si è verificato un danno di tal fatta a seguito del demansionamento per effetto della perdita di vari emolumenti, ha poi proceduto ad una liquidazione personalizzata per ciascuno dei dipendenti, tenendo conto delle varia situazioni soggettive e con conteggi specifici a ciascuno relativi.
Contro tale analitica liquidazione i ricorrenti incidentali si limitano a prospettare censure del tutto generiche e, in particolare, prive di ogni specificità relativamente alla posizione di ciascuno, per cui la censura non è ne' specifica ne' decisiva, con la conseguenza che va rigettata.
La causa deve pertanto essere rimessa ad altro giudice solo per la determinazione del danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo il principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorsi riuniti, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo del medesimo ricorso, nonché il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Latina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999.