Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
In tema di reati edilizi, un contratto preliminare di vendita può autonomamente dar luogo ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che, nell'ipotesi in cui il preliminare non sia "contra ius" all'epoca della stipula - avvenuta sotto il vigore di differenti normative - esso non rende lecito, come "post-factum" non punibile, l'eventuale rogito stipulato successivamente nella vigenza della legge n. 47 del 1985).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 35701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35701 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 26/06/2007
Dott. ZECCCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1199
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 020170/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SE RI,
2) RO RI, N. IL 08/09/1926;
avverso ORDINANZA del 18/04/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha chiesto alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 18 aprile 2006 la Corte d'Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, revocava la confisca di un fondo, disposta in danno di GG AR. In motivazione così ricostruiva il decidente la vicenda processuale oggetto del giudizio:
- con sentenza n. 470 dell'8 marzo 1995 il Pretore del luogo, nel dichiarare di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di lottizzazione abusiva, di cui alla L. 26 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), nel procedimento a carico di PA
IC e PA NC, aveva ordinato la confisca di terreni e opere in località Fangariello della città;
- la Corte d'appello, in parziale riforma di tale pronuncia, aveva revocato la misura in relazione a terreni ed opere di cui a sette rogiti notarili;
- GG AR, il cui atto non era compreso tra i sette, aveva proposto incidente di esecuzione, sostenendo che la compravendita intervenuta tra lui e la società "Il Centro s.r.l." era stata preceduta da un contratto preliminare e che pertanto, essendo stato il fondo frazionato prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, il contratto definitivo doveva essere considerato un post factum non punibile;
- con ordinanza dell'8 gennaio 2003 la Corte d'Appello, rilevato che la fattispecie di lottizzazione abusiva si prestava ad essere realizzata anche a mezzo di preliminare di vendita e che la confisca prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 11, non si applicava retroattivamente, aveva accolto la richiesta, rilevando altresì che la confisca de quo, venendo a colpire anche persone estranee al reato e avendo natura affine ad un provvedimento ablatorio di tipo amministrativo, poteva essere revocata dal Giudice dell'esecuzione, nonostante il giudicato;
- proposto ricorso per Cassazione da parte del Comune di Salerno, la Corte, con sentenza del 6 ottobre 2004, in accoglimento dello stesso, aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, non essendo stato notificato al Comune di Salerno, per legge proprietario dell'area, l'avviso di trattazione del procedimento: dall'accettata violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., conseguiva la necessità di cassare l'ordinanza con rinvio al giudice dell'esecuzione cui competeva di accertare, nella pienezza del contraddittorio, la fondatezza o meno della pretesa del privato.
Tanto premesso, nel dare conto delle ragioni della scelta di revocare la confisca del fondo disposta in danno di GG AR, osservava il giudicante:
a) che il reato di lottizzazione abusiva si configura anche a seguito di preliminari di vendita ed operazioni meramente materiali di frazionamento di suoli con attribuzione del relativo possesso;
b) che la Corte d'Appello, pronunciando quale Giudice dell'esecuzione, ben poteva intervenire sul giudicato in relazione ad un provvedimento di confisca che aveva "natura affine a quella di un provvedimento amministrativo" e che riguardava terzi, rispetto all'imputato del processo;
andava pertanto disattesa la deduzione del Comune secondo cui la situazione giuridica, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, era esaurita. In particolare tale principio non poteva operare in relazione a fatti che erano a monte del processo e che si configuravano come impeditivi della stessa nascita del diritto del Comune;
a) che, quanto al preliminare di vendita, la veridicità della scrittura privata con la quale esso era stato concluso, soprattutto in ordine alla data, era, tra l'altro, "riscontrata dalla richiesta di rimborso delle quote acqua del 1985" nonché "dalle dichiarazioni sostitutive relative al possesso del fondo (inequivoche in ordine all'anteriorità del possesso)";
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Salerno chiedendone l'annullamento senza rinvio per i seguenti motivi: - carenza e illogicità della motivazione in ordine all'esaurimento della situazione giuridica per irrevocabilità della sentenza. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe del tutto ignorato quanto esplicitato, nella sentenza di annullamento con rinvio, sulla obbligatorietà della confisca, L. n. 47 del 1985, ex art. 19, e sul suo automatico inerire "alla condanna definitiva del giudice penale che abbia accertato una lottizzazione abusiva". Il passaggio in giudicato di tali statuizioni, attuando un trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio statale o comunale, imporrebbe di ritenere esaurite le relative situazioni giuridiche;
- erronea applicazione di norme giuridiche, carenza e illogicità della motivazione in ordine alla esistenza e alla "valenza" della scrittura privata in data 20 dicembre 1984, della quale il GG "da contezza solo sei anni dopo", senza considerare che, se è vero che la lottizzazione abusiva può essere integrata anche da un contratto preliminare, il momento perfezionativo dell'illecito, come evidenziato da autorevole dottrina, coincide con la stipula del relativo atto pubblico e che "anche un trasferimento di proprietà solo presupposto, come nel caso di specie, rientra sotto la previsione della L. n. 47 del 1985". Lamenta inoltre il ricorrente che la data dell'atto non possa affatto ritenersi certa e opponibile rispetto ai terzi;
che le "dichiarazioni sostitutive" che la supportano sono chiaramente compiacenti, oltre che intrinsecamente contraddittorie;
che alcuna prova sussiste in ordine alla autenticità delle firme;
che la scrittura, sprovvista di adeguata certificazione di destinazione urbanistica, è contraddittoria persino nella indicazione della estensione della superficie.
2.1 Il ricorso è fondato.
Il collegio non ritiene condivisibile la lettura data dai ricorrenti alla sentenza n. 39030 del 2004 di questa Corte: non ritiene in particolare sostenibile che in essa il giudice di legittimità abbia affermato l'intangibilità della situazione giuridica conseguente alla confisca, una volta passata in giudicato la sentenza che la dispone. A ben vedere, infatti, nella richiamata pronuncia il decidente si è limitato a osservare genericamente che "la natura amministrativa della confisca non esclude la sua obbligatorietà ed il rispetto del giudicato, in una rigorosa linea collaborativa tra P.A. e magistratura anche in sede esecutiva", con notazione che, per la sua mancanza di perentorietà, non può ritenersi esplicativa della natura giuridica, e del conseguente regime, della misura adottata.
Quanto al merito, osserva il collegio che il Giudice a quo ha erroneamente ritenuto che la liceità del preliminare concluso nell'assetto normativo antecedente all'entrata in vigore della L. n.47 del 1985, fosse assorbente al punto da far degradare la stipula del definitivo a un post factum non punibile, funzionando in definitiva da salvacondotto per il rogito sottoscritto successivamente.
Così argomentando, invero, la Corte di merito non ha considerato che la stipula di un preliminare può essere presupposto sufficiente ai fini della sussistenza della figura criminosa di lottizzazione abusiva, e insufficiente invece ai fini della sua esclusione. Non par dubbio infatti che se, successivamente alla sua sottoscrizione, la circolazione del bene che il promittente si è obbligato a trasferire diventa contra ius, come nella fattispecie, il definitivo non solo non possa, ma non debba essere stipulato, come non ha mancato di riconoscere la contigua giurisprudenza civilistica, che ha negato in casi siffatti l'accesso al mezzo di cui all'art. 2932 cod. civ. (confr. Cass. civ. sez. 2^, 12 maggio 2003, n. 7262). Sono queste le ragioni per le quali la Corte ritiene che la decisione impugnata debba essere cassata senza rinvio: posto che l'atto pubblico, che portò ad esecuzione il programma negoziale delineato nel preliminare, venne sottoscritto dopo l'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, la confisca dell'immobile non poteva essere revocata.
E la sentenza che l'ha disposta va cassata senza rinvio. Resta assorbito l'esame delle censure relative alla plausibilità della valutazione del decidente in ordine alla certezza della data di sottoscrizione del preliminare.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giungo 2007. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007