Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, comma sesto, legge 11 marzo 1988 n. 67 - autenticamente interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, comma undicesimo, legge 29 maggio 1982 n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 1 luglio 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma; ne consegue che, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di pensione di cui al sesto comma dell'art. 21 della citata legge n. 67, deve tenersi conto della misura di retribuzione imponibile fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1999, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel Consigliere
3. Dottor Bruno Battimiello Consigliere
4. Dottor Federico Roselli Consigliere
5. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti, giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di controricorso, dagli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 27 giugno 1997, depositata il 12 luglio 1997, numero 8097/97, r.g. 310/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Carlo De Angelis;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 17 novembre 1993, BE NI - premesso che era titolare, dal mese di giugno del 1981, di pensione di anzianità a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, riliquidatagli ai sensi dell'articolo 21 della legge numero 67 del 1988 venendo lasciato inalterato l'importo della medesima mentre questo doveva essere aumentato sin dall'inizio e operarsi sui relativi incrementi la perequazione - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Milano, l'ente previdenziale, chiedendone la condanna a corrisponderli gli aumenti negatigli e gli arretrati con interessi e rivalutazione.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, previo espletamento di consulenza tecnica, accolse la domanda con pronuncia resa l 31 luglio 1995. Nei confronti di questa propose appello l'ente, che ne lamentò la erroneità deducendo che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che il comma 2 bis dell'articolo 3 del decreto legge numero 86 del 1988 (convertito con modificazioni nella legge numero 160 dello stesso anno) - con il quale si era fornita la interpretazione autentica della norma sopra citata - aveva disposto nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate secondo i criteri dettati dal comma 11^ dell'articolo 3 della legge numero 297 del 1982, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione, derivandone che, essendo, nella concreta fattispecie, la media inferiore al tetto, nulla sarebbe spettato all'istante.
Il Tribunale, aderendo a questa tesi, in riforma di quanto deciso in primo grado, ha rigettato la domanda con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale il BE ha interposto ricorso chiedendone la cassazione con atto sostenuto da un motivo. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando, ai sensi numeri 3 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 2 bis (rectius, articolo 3, comma 2 bis) del decreto legge 21 marzo 1988 numero 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988 numero 160), 21 della legge 11 marzo 1988 numero 67, 3 della legge 25 (rectius, 29) maggio 1982
numero 297 e 26 della legge numero 160 del 1975 - il ricorrente deduce che erroneamente si è ritenuta operante, nella specie, la regola dettata dall'articolo 2 bis della legge numero 160 del 1988, nel cui ambito temporale di applicazione rientrano le pensioni liquidate successivamente alla data del 30 giugno 1982, dovendo invece valere la disciplina antecedente (legge numero 160 del 1975) vertendosi in ipotesi di trattamento pensionistico maturato e liquidato nell'anno 1981, conseguendone che doveva invece farsi ricorso al criterio della media retributiva da calcolarsi sui tre anni di retribuzione più favorevoli negli ultimi dieci anni di lavoro, con esclusione (anno solare per anno solare) di quelle eccedenti il massimale in vigore nell'anno del pensionamento. Il rilievo è fondato.
E invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, una corretta lettura della disposizione dettata dal comma 2 bis dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988 numero 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988 numero 160) consente di escludere - come già affermato da questa Corte con la sentenza numero 12137 del 24 novembre 1995 - che i criteri posti dalla stessa in materia del calcolo delle retribuzioni pensionabili possano temporalmente estendere il loro ambito di operatività a situazioni ricadenti sotto la disciplina prevista antecedentemente alla data del 1^ luglio 1982, e cioè a pensioni liquidate in precedenza e perciò non interessate dalle previsioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982 numero 297, e ciò in forza dell'espresso richiamo,
contenuto nella prima, alle "retribuzioni imponibili e pensionabili rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982 numero 297".
D'altra parte una tale conclusione riceve sostegno dalla decisione della Corte costituzionale numero 622 del 14 luglio 1988, con la quale si ritenne che fosse costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione - l'articolo 3 comma 8 della legge 29 maggio 1982 numero 297, contenente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, nella parte in cui non prevedeva - per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati - il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, criteri dettati dall'articolo 26 comma 3 della legge 3 giugno 1975 numero 160, contenente norme per il miglioramento trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, che prevedeva - ai fini del calcolo - una media che tenesse conto del triennio di migliore contribuzione INPS nell'ultimo decennio prima del pensionamento.
Ne consegue quindi che, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva della pensione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge numero 67 del 1988, dovrà tenersi conto della misura della retribuzione imponibile fissata dal citato articolo 26 della legge numero 160 del 1976 essendosi statuito, sempre dalla Corte
costituzionale con la sentenza numero 296 del 1995, che la prima delle due disposizioni - prevedente, a decorrere dal 1^ gennaio 1988, l'attribuzione di una quota aggiuntiva della pensione commisurata, in percentuali decrescenti, alla retribuzione imponibile eccedente il limite massimo pensionabile, è applicabile anche in favore di coloro che abbiano conseguito la pensione anteriormente a tale data. Ma, a questo proposito, occorre aggiungere che - dovendo ritenersi che con l'articolo 21 si sia inteso erogare una "quota aggiuntiva di pensione da sommare a quella determinata in base al limite massimo della retribuzione annua pensionabile, disponendosi cioè che l'intera retribuzione imponibile sia oggetto del computo del trattamento pensionistico dovuto all'assicurato (C. cost., n. 72 del 1990) - il meccanismo predisposto dalla norma deve operare in ogni caso in cui tale retribuzione sia stata mediamente determinata, per l'incidenza massimali, in misura inferiore a quella che sarebbe stata altrimenti assunta a base del calcolo della pensione, a prescindere dalla circostanza che essa superi o meno il "tetto" vigente all'atto della sua liquidazione (Cass., 13 gennaio 1998, n. 220). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice di appello - che si designa nel Tribunale di Lodi - che, nel decidere, si atterrà ai principi sopra enunciati e al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 1999.