Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1999, n. 1973
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Sentenza 8 marzo 1999

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La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, comma sesto, legge 11 marzo 1988 n. 67 - autenticamente interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, comma undicesimo, legge 29 maggio 1982 n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 1 luglio 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma; ne consegue che, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di pensione di cui al sesto comma dell'art. 21 della citata legge n. 67, deve tenersi conto della misura di retribuzione imponibile fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1999, n. 1973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1973
    Data del deposito : 8 marzo 1999

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