Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2019, n. 5946
CASS
Sentenza 18 dicembre 2019

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento).

Commentari3

  • 1Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente: il principio di affidamento nella prevenzione degli infortuni
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  • 2Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 gennaio 2023

    1. Premessa. 2. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 589, comma 2 del codice penale. 3. Il reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del codice penale. 4. Il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del codice penale. 5. Il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del codice penale. 6. La giurisprudenza di legittimità 1. Premessa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare una serie di misure preventive ed organizzative, finalizzate a garantire ai …

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  • 3La responsabilità penale del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 1 gennaio 2022

    Per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio del dipendente dell'appaltatore, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, in relazione alle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (così, tra le altre, Cass., IV, 18 dicembre 2019 n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2019, n. 5946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5946
Data del deposito : 18 dicembre 2019

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