Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di rapina nel caso in cui la condotta violenta sia dispiegata al fine di sottrarre e distruggere la pagina di un'agenda recante una scrittura privata, in quanto il delitto di rapina è una fattispecie plurioffensiva che, accanto alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona, implica l'offesa al patrimonio, il che significa che la cosa sottratta deve rappresentare un bene suscettibile, di un qualsivoglia, pur modesto, valore economico.
Commentario • 1
- 1. 27 ottobre 2020, n. 29792 in tema di rapina aggravata: effetti sulla sanzione in caso di aggravanti concorrenti – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Avv. Francesco Bellocchio 1 – Introduzione. Con la sentenza n. 29792/2020, la seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha argomentato in merito all'effetto sulla sanzione, irrogabile all'imputato, nel caso delle c.d. aggravanti concorrenti, esprimendo il principio secondo cui “In tema di rapina aggravata, il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto dell'art. 628 cod. pen., nell'ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti previste dal comma terzo del medesimo articolo ovvero nel caso di concorso di una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'art. 61 cod. pen., si applica anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2011, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/12/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 3070
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 24872/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) IV CI N. IL 06/03/1938 C/;
2) IV DA N. IL 06/09/1972 C/;
avverso la sentenza n. 1963/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 23 settembre 2010, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città il 29 novembre 2007, con la quale IV AN e IV VI erano stati ritenuti responsabili del reato di rapina impropria e lesioni, e condannati ciascuno alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno.
Propongono ricorso per cassazione tanto il Procuratore generale che gli imputati. Il Procuratore generale censura la decisione impugnata in punto di qualificazione giuridica dei fatti posto che la condotta violenta si è dispiegata al fine di sottrarre la pagina della agenda recante una scrittura privata al fine di distruggere la scrittura stessa, con successive minacce. Nei fatti, dunque, non sussiste il delitto di rapina, ma quelli di violenza privata, violazione dell'art. 490 c.p. e minacce. Anche gli imputati, che rassegnano motivi identici, censurano la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorso è fondato. Il delitto di rapina, infatti, deve, come è noto, qualificarsi alla stregua di fattispecie plurioffensiva, nel senso che, accanto alla lesione per la libertà di autodeterminazione della persona, costretta a subire lo spossessamento della cosa mobile realizzato con violenza o minaccia, viene integrato, al tempo stesso - come la stessa sistematica del codice penale, d'altra parte, chiaramente rivela - un reato che offende il patrimonio. Il che significa che la cosa sottratta deve comunque rappresentare un bene suscettibile di un qualsivoglia - anche se modesto - valore economico, giacché altrimenti la fattispecie assumerebbe i connotati tipici del reato contro la persona. Ebbene, nella specie, i fatti depongono, appunto, per la ravvisabilità di condotte strutturalmente e "teologicamente" orientate, non ad aggredire il patrimonio della vittima, ma esclusivamente a coartare la sua volontà, realizzando, dunque, fattispecie in cui il bene protetto è soltanto la persona o la fede pubblica, in riferimento alla distruzione della scrittura privata. Gli imputati, infatti, hanno strappato di mano alla persona offesa l'agenda sulla quale era stata redatta una scrittura privata, distruggendo, poi, la pagina in cui tale scrittura era stata vergata. Correttamente, dunque, in tali fatti il ricorrente procuratore generale ha ravvisato i reati di cui all'art. 610 c.p., per la sottrazione dell'agenda, il reato di cui all'art. 490 c.p., per la distruzione della pagina contenente la scrittura privata, di nuovo il reato di cui all'art. 610, per la condotta successiva di aver impedito con violenza l'uso del telefono per chiamare la polizia, ed il reato di cui all'art. 612 c.p., per aver minacciato la persona offesa dopo la sottrazione e la distruzione del documento. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio alla luce della segnalata riqualificazione dei fatti contestati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012