Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 3
In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sè solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura).
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 consente l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive.
La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod.pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TONINI Paolo Maria Presidente del 17.3.98
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " OS EO " N. 928
3. " SI DO " REGISTRO GENERALE
4. " AL TO " N. 34091/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Verona in proc. c. OT TO n. a Verona il 25.6.1937;
avverso la sentenza del 20.5.1997 del Pretore di Verona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Scardaccione che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo:
Con sentenza del Pretore di Verona del 10 maggio 1997 OT TO è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 727 c.p. per aver detenuto e utilizzato n. 3 merli, 9 tordi Bottacei in condizioni incompatibili con la loro natura, valutato secondo le loro caratteristiche etologiche, essendo i volatili rinchiusi in minuscole gabbie che impedivano agli stessi l'uso dei muscoli delle ali, di che non potevano essere aperte completamente in quanto ciò avrebbe provocato lo strofinamento delle penne contro le sbarrette con loro rottura o usura innaturale;
acc. in Grezzana il 9.10.1994.
Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Verona deducendo la violazione dell'art. 727 c.p. perché, nonostante l'art. 21 legge sulla caccia consenta l'uso di richiami vivi, da comune sensibilità non tollera che un animale sia utilizzato in condizioni di segregazione tale, per la dimensione della gabbia, che comporti uno stato di permanente stress.
Motivi della decisione:
Ritiene la Corte che per risolvere la questione posta dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Verona ricorrente, non essere cioè consentito l'uso quali richiami vivi per la caccia di volatili detenuti in piccole gabbie perché ciò è condizione incompatibile con la loro natura ex art. 727 c.p., conviene esaminare brevemente e porre a fronte i termini normativi relativi.
La l. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna venatoria e per il prelievo venatorio) al 4^ co. dell'art. 4 e all'art. 5 disciplina la cattura, l'allevamento, la detenzione dei richiami, specificandone le specie, e all'art. 21 oltre a circoscriverne l'uso, vieta in particolare che siano usati a fine di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali. Con tali disposizioni la legge sulla caccia consente quindi l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico - fisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo purché rispondenti a pratiche diffuse e non escludendo quindi altri usi dei richiami secondo modalità parimenti afflittive (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, 11 novembre 1996, n. 10673, Calopaci, 206.480). Per quanto concerne poi l'art. 727 cod. pen., del quale il ricorrente chiede l'applicazione per il caso di spese, è noto che a seguito della sua riformulazione avvenuta con l'art. 1 della l. 22 novembre 1993, n. 473, accanto alle previgenti ipotesi di maltrattamento di animali consistenti in incrudelimento, fatiche ingiustificate, esperimenti che destino ribrezzo, giuochi o spettacoli che impostino strazio o sevizie, diversamente formulate, ne sono state previste altre, tra cui quella di detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ed è questa appunto quella che qui viene in considerazione.
Occorre subito notare che tra le disposizioni esaminate non vi è incompatibilità sicché si possa affermare che il novellato art. 727 abbia abrogato la cennata disciplina dei richiami vivi per la caccia, e quindi di tale disciplina bisogna rinvenire l'armonico coordinamento (cfr. Sez. III, 1^ ottobre 1996, n. 601, Dal Prà, 206.81 9). Pur senza allargare in modo specifico il discorso al modo di detenzione degli animali non domestici, non è discutibile che l'unico modo per detenere un volatile è quello di porlo in gabbia, ne è dubitabile che occorra una piccola gabbia per trasportalo e, quindi, anche per usarlo come richiamo, modo questo che non infligge sofferenze derivanti da manipolazione.
Ciò posto, non è controverso che nella specie gli uccelli da richiamo fossero tenuti in gabbie delle dimensioni corrispondenti a quelle prescritte per l'utilizzo di passeriformi come richiamo, che vale condizione, limitata al tempo di esercizio della caccia, non potesse provocare atrofia dei muscoli delle ali ovvero perdita del tono muscolare, e che gli animali stessi fossero ben tenuti e privi di evidenti patologie.
Stabilito, quindi, che tale era lo stato di detenzione dei richiami vivi, e chela norma di cui all'art. 727 c.p. vieta appunto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura occorre verificare se tale specifica detenzione dei richiami sia incompatibile con la loro natura: in altri termini, se sia incompatibile non la detenzione, che è prevista dalla norma, ma il modo di detenzione.
La risposta deve essere negativa.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente suppone, per il modo di detenzione, che gli uccelli da richiamo subiscano uno strass psichico proprio perché ristretti in piccole gabbie che impediscono loro di mantenere la distanza di fuga. Ciò però è contraddetto sia dalla naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia dal fatto che tale modo di detenzione, fatte le debite proporzioni e anche solo correlato alla meramente supposta come necessaria distanza di fuga, è comune a svariate specie di animali gestiti in molteplici attività, per giungere sino alle comunissime pratiche di trasporto di animali domestici, tra i quali vi sono anche i volatili, il che smentisce tale supposizione, sicché deve concludersi nel senso che la sola detenzione di un animale, correttamente modalizzata, com'è sul caso, non costituisce di per sè solo maltrattamento in quanto non incompatibile con la sua natura (cfr., analogicamente, Dal Prà, cit., 206.82 3). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998