Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5868
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Sentenza 17 marzo 1998

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In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sè solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura).

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 consente l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive.

La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod.pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5868
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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