Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza certificato di provenienza (art. 49, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) è configurabile anche nel caso in cui l'accisa sia stata pagata al momento dell'importazione o dell'immissione del prodotto al consumo, trattandosi di reato di pericolo che si realizza per il mero fatto del trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1851
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 19070/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL MA, N. IL 03/05/1967;
avverso la sentenza n. 723/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 16/4/2008, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di quella città del 29/5/2007 con la quale OT RI era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 6 mila di multa - pena condonata - per il reato di cui al D.Lgs. n. 504/1995, art. 12, comma 1, art. 40, comma 1, lett. b), art. 49, per avere sottratto litri 5.315 di gasolio all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, omettendo di custodire e di contabilizzare il prodotto secondo le norme di legge e di porlo in circolazione munito di documento di accompagnamento - Accertato in Olgiate Comasco il 22/9/2005.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il OT, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1) insussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata, in quanto il prevenuto svolgeva da anni l'attività di autosoccorso, con recupero di automezzi, incidentati o da rottamare, dai quali recuperava il gasolio residuo. La condanna era intervenuta poiché il notevole quantitativo di gasolio rinvenuto non era stato ritenuto compatibile con l'attività di recupero degli automezzi ed in assenza di ogni documentazione giustificativa. Tuttavia, non vi era prova dell'acquisto "in nero" del prodotto.
In ogni caso, l'imposta sul gasolio usato era stata già pagata, in quanto l'accisa veniva pagata - precedentemente- da colui che inseriva il gasolio nell'auto successivamente demolita. Il ricorrente non era ne' l'acquirente del gasolio, ne' l'esercente del deposito fiscale;
il prodotto energetico in questione veniva messo in circolazione con l'imposta già assolta. Nella specie, la mancanza della documentazione aveva erroneamente indotto la Corte territoriale a ritenere che il gasolio fosse di origine illecita, mentre, per contro, provenendo da altri automezzi, aveva già l'imposta assolta;
2.2) in ogni caso, la fattispecie andava sussunta in quella disciplinata dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, art. 8 e art. 10, comma 2, trattandosi di olio usato e detenuto per fini personali. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il gravame va rigettato, essendo infondate le doglianze che lo sorreggono.
3.1) Con il primo motivo, come si è detto, il ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza del reato, non ricorrendo, a suo avviso, l'applicabilità dell'art. 40 D.Lgs. n. 504 del 1995 e neppure del cit. decreto, art. 49, secondo il quale si presumono di provenienza illecita i prodotti trasportati senza la specifica documentazione.
A tale riguardo, va evidenziato che, con apparato motivazionale congruo ed esaustivo, la Corte di merito ha evidenziato che la tesi difensiva, secondo cui, svolgendo il OT l'attività di autosoccorso, il gasolio rinvenuto era dal prevenuto recuperato dai mezzi incidentati o da rottamare, non appariva credibile, sia perché l'attività in oggetto si riferiva all'anno 2007, mentre l'accertamento era avvenuto il 22/9/2005, sia per il fatto che il quantitativo di gasolio rinvenuto presso l'imputato (oltre 5000 litri), non era in ogni caso compatibile con la dedotta attività di autotrasportatore, in quanto, anche a voler ammettere che ogni auto consegnata contenesse, in media, circa dieci litri di gasolio da recuperare, si giungeva ad un quantitativo medio ben distante dagli oltre cinquemila litri rinvenuti: conseguentemente, non poteva che trattarsi di prodotto acquistato non regolarmente. Tanto essendo stato accertato in fatto e tenuto conto della circostanza che il prevenuto non disponeva di alcuna documentazione che potesse legittimare la detenzione di un così rilevante quantitativo di gasolio, consegue in diritto la piena sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata, in quanto " i prodotti sottoposti ad accisa... trasportati senza la specifica documentazione prevista ... ovvero con documento che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza". Infondato è il rilievo difensivo secondo cui la norma in oggetto non sarebbe applicabile, in quanto comunque connessa al pagamento dell'accisa, che certamente era stata pagata al momento dell'importazione o della immissione del prodotto al consumo. A tale riguardo, costante è l'orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di trasporto di olii combustibili senza certificato di provenienza, è del tutto irrilevante che l'imposta sia stata pagata, in quanto trattasi di reato di pericolo, che si realizza anche per il mero fatto del trasporto senza il possesso di valido documento (cfr. Cass. Sez. 3, 18/9/1986 n. 9490; Sez.3, 7/6/1984 n. 5319). Che, nella specie, "trasporto" vi sia stato, è fuor di dubbio.
In tema di olii minerali senza certificato di provenienza, rientra nella nozione di "trasporto" tanto la circolazione quanto la sosta del prodotto petrolifero in ogni località, compresa tra l'esterno del deposito di estrazione e l'esterno del deposito di destinazione, atteso che il controllo teso ad evitare ogni frode fiscale è esteso a tutto il tragitto (cfr. Cass. Sez. 3, 14/12/2004 n. 3320, Guglielmino). Nella specie, prima di giungere presso il deposito del OT, il gasolio per autotrazione ha sicuramente circolato irregolarmente, senza alcuna documentazione, con ciò integrando la fattispecie contestata.
3.2) Destituita di fondamento è anche la seconda censura, tesa alla derubricazione dell'ipotesi contestata in quella disciplinata dal D.P.R. n. 691 del 1982, art. 8 e art. 10, comma 2. Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, titolato "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati", ha, invero, oggetto e finalità completamente diverse da quelle perseguite dalla normativa applicata. La disciplina invocata dal ricorrente riguarda l'eliminazione degli oli usati e le disposizioni sono dettate al fine di evitare pericoli di inquinamento delle acque (gli artt. 2 e 6 statuiscono che a detta attività si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'inquinamento). La normativa per la quale il OT ha riportato condanna concerne, invece, un diverso prodotto (gasolio per autotrazione) ed ha riguardo al pagamento delle imposte su produzione e consumi.
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010