Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2017, n. 42346
CASS
Sentenza 16 maggio 2017

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È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma secondo, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, nè pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'obbligatorietà della sanzione amministrativa rientra nell'esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore nazionale, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non repressiva).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2017, n. 42346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42346
Data del deposito : 16 maggio 2017

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