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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49707 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EU AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIA PARTE CIVILE: Ministero dell'Economia e delle Finanze Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA RI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15/03/2022 la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 12/12/2014, appellata anche da AN EB, condannava costui al risarcimento del danno in favore della parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze - nella misura da liquidarsi in separata sede - con riferimento ai reati di induzione indebita ex art. 319-ter cod. pen., contestati sub DD (con riferimento al capo W) e GG (con riferimento al capo sub Y), sul presupposto della declaratoria di estinzione per prescrizione di tali reati disposta con la sentenza rescindente e della rimessione al giudice di rinvio della decisione sulle statuizioni civili;
assolveva invece l'appellante dagli ulteriori episodi di induzione contestati nell'ambito degli stessi capi, con revoca delle relative statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49707 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/10/2023 In sintesi, le vicende esaminate nel processo erano emerse nell'ambito delle indagini su un diffuso sistema corruttivo esistente in relazione all'attività della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, coinvolgenti il giudice Bruno Venturati, AM Mensali segretario della sezione, commercialisti e difensori degli imprenditori, destinatari degli avvisi di accertamento impugnati, ai quali veniva garantito l'esito favorevole dei ricorsi dietro corresponsione di una somma di danaro. La responsabilità di AN EB, ai fini in argomento, è stata riconosciuta in relazione ai ricorsi della Olimpia srl di RO RC (capo DD sub w) e di AR IU per conto della Associazione Ricreativa Smart, con il ruolo di intermediario nelle vicende corruttive (richiesta delle somme alle vittime;
acquisizione del denaro;
consegna al Mensali tramite un collaboratore). 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AN EB sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge (artt. 129, 578, 627 cod. proc. pen., 319-quater, 185 cod. pen., 2043 cod. civ.) in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi DD (con riferimento a W) e GG (con riferimento ad Y). Ha rilevato a riguardo che rispetto a tali capi la Corte di Cassazione aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati, annullando la sentenza della Corte di appello di Ancona con riferimento alle statuizioni civili e disponendo il rinvio al giudice di merito perché motivasse in ordine alle contestazioni dell'appellante sul riconoscimento delle ragioni di danno. La Corte di appello di Perugia, tuttavia, ritenendo che il giudice di legittimità avesse vincolato il giudizio di responsabilità per la mancata assoluzione con formula piena, aveva confermato le statuizioni civili, senza attenersi all'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente, in relazione ad entrambi i casi (RO e AR) sottoposti alla verifica della responsabilità civile, con contraddittoria valutazione della prova dichiarativa, costituita dalla deposizione del RO. 2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge e i vizi di motivazione sono stati riferiti alla condanna risarcitoria, in relazione alla norma penale incriminatrice (art. 319-quater cod. pen.) ed ai principi civilistici sull'onere probatorio in tema di responsabilità civile (artt. 1223, 2043, 2697 cod. civ.), con specifico riferimento all'an debeatur del danno non patrimoniale, aspetto del tutto assente nel brevissimo percorso motivazionale della sentenza impugnata (mancava, infatti, qualsiasi riscontro processuale circa la rilevanza pubblica, con relativo discredito, della condotta illecita, posto che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa ma 2 costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento). 3. Con motivi aggiunti del 12 aprile 2023 la difesa del ricorrente ha allegato ulteriore documentazione a sostegno del ricorso, al fine di evidenziare l'incongruenza del percorso argomentativo della sentenza di condanna rispetto alle acquisizioni processuali. 3.1. Da ultimo, è pervenuta comunicazione del 6 ottobre 2023 di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, procuratore speciale. 4. Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - nella misura di euro 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La residente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA RI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15/03/2022 la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 12/12/2014, appellata anche da AN EB, condannava costui al risarcimento del danno in favore della parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze - nella misura da liquidarsi in separata sede - con riferimento ai reati di induzione indebita ex art. 319-ter cod. pen., contestati sub DD (con riferimento al capo W) e GG (con riferimento al capo sub Y), sul presupposto della declaratoria di estinzione per prescrizione di tali reati disposta con la sentenza rescindente e della rimessione al giudice di rinvio della decisione sulle statuizioni civili;
assolveva invece l'appellante dagli ulteriori episodi di induzione contestati nell'ambito degli stessi capi, con revoca delle relative statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49707 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/10/2023 In sintesi, le vicende esaminate nel processo erano emerse nell'ambito delle indagini su un diffuso sistema corruttivo esistente in relazione all'attività della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, coinvolgenti il giudice Bruno Venturati, AM Mensali segretario della sezione, commercialisti e difensori degli imprenditori, destinatari degli avvisi di accertamento impugnati, ai quali veniva garantito l'esito favorevole dei ricorsi dietro corresponsione di una somma di danaro. La responsabilità di AN EB, ai fini in argomento, è stata riconosciuta in relazione ai ricorsi della Olimpia srl di RO RC (capo DD sub w) e di AR IU per conto della Associazione Ricreativa Smart, con il ruolo di intermediario nelle vicende corruttive (richiesta delle somme alle vittime;
acquisizione del denaro;
consegna al Mensali tramite un collaboratore). 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AN EB sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge (artt. 129, 578, 627 cod. proc. pen., 319-quater, 185 cod. pen., 2043 cod. civ.) in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi DD (con riferimento a W) e GG (con riferimento ad Y). Ha rilevato a riguardo che rispetto a tali capi la Corte di Cassazione aveva prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati, annullando la sentenza della Corte di appello di Ancona con riferimento alle statuizioni civili e disponendo il rinvio al giudice di merito perché motivasse in ordine alle contestazioni dell'appellante sul riconoscimento delle ragioni di danno. La Corte di appello di Perugia, tuttavia, ritenendo che il giudice di legittimità avesse vincolato il giudizio di responsabilità per la mancata assoluzione con formula piena, aveva confermato le statuizioni civili, senza attenersi all'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente, in relazione ad entrambi i casi (RO e AR) sottoposti alla verifica della responsabilità civile, con contraddittoria valutazione della prova dichiarativa, costituita dalla deposizione del RO. 2.2. Con il secondo motivo la violazione di legge e i vizi di motivazione sono stati riferiti alla condanna risarcitoria, in relazione alla norma penale incriminatrice (art. 319-quater cod. pen.) ed ai principi civilistici sull'onere probatorio in tema di responsabilità civile (artt. 1223, 2043, 2697 cod. civ.), con specifico riferimento all'an debeatur del danno non patrimoniale, aspetto del tutto assente nel brevissimo percorso motivazionale della sentenza impugnata (mancava, infatti, qualsiasi riscontro processuale circa la rilevanza pubblica, con relativo discredito, della condotta illecita, posto che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa ma 2 costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento). 3. Con motivi aggiunti del 12 aprile 2023 la difesa del ricorrente ha allegato ulteriore documentazione a sostegno del ricorso, al fine di evidenziare l'incongruenza del percorso argomentativo della sentenza di condanna rispetto alle acquisizioni processuali. 3.1. Da ultimo, è pervenuta comunicazione del 6 ottobre 2023 di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, procuratore speciale. 4. Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - nella misura di euro 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La residente