Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla l. n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 18616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18616 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 800
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 19456/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 4409/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con sentenza in data 11.03.2011 il Tribunale di Como condannava C.F. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, di cui anni uno e mesi tre condonati, e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di maltrattamenti in danno della moglie Co.An. .
A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza in data 17.02.2012 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado, revocando il concesso indulto.
Rilevava in particolare la Corte di merito che la responsabilità del C. era dimostrata dalle precise e sofferte accuse della Co. , confermate, nei limiti del personale ricordo, dai figli della coppia, e non smentite da altre risultanze.
Quanto all'indulto, lo stesso, concesso per la porzione di reato protrattasi fino al (omesso) , doveva essere revocato, essendosi il reato, permanente a condotta plurima, consumato in epoca successiva al termine stabilito per l'applicabilità del beneficio. Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, lamentando il vizio di motivazione:
- sull'apprezzamento delle risultanze processuali, in riferimento in particolare alla valutazione delle dichiarazioni dei figli della coppia, largamente difformi da quelle della madre, e alla mancata rilevazione di una sostanziale assenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dell'essenziale requisito dell'abitualità, necessario per l'integrazione del reato ascritto;
- sulla misura della pena e sui diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente si duole altresì della disposta revoca del parziale indulto concesso, richiamando il carattere plurimo e scomponibile del reato contestato e dolendosi anzi della ridotta misura del concesso indulto.
DIRITTO
Le doglianze in punto responsabilità si risolvono sostanzialmente in generiche contestazioni della componente specificamente valutativa del percorso motivazionale (ampio e accuratamente sviluppato) risultante dalla congiunta motivazione dei provvedimenti di merito, della quale non riescono a evidenziare vizi riconducibili ad alcuno dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p.. Con le censure sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, poi, il ricorso viene a sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni che rientrano nella facoltà discrezionale del giudice e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità ove - come appunto nella specie (v. i riferimenti alla gravità della condotta e all'assenza di resipiscenza) - corredate di una motivazione idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate. Riguardo all'indulto, concesso parzialmente in primo grado e revocato in appello, deve osservarsi che:
- sicuramente non sussiste il diritto a un indulto frazionato a fronte di un reato abituale, non scomponibile a tal fine, al pari di quello permanente (Sez. 3, n. 15587 del 24/03/2011, Pezzoni, Rv. 250149), in separate condotte;
- tale diritto è stato tuttavia riconosciuto dal primo giudice e, in mancanza, di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non poteva revocare l'indulto applicato in primo grado, essendo tale possibilità prevista solo nell'ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di cui all'art. 674 c.p.p., u.c., di irrogazione di condanna per altro reato (Sez. 1, n. 732 del 05/02/1996, Mandaliti, Rv. 205123);
- la pretesa dell'imputato di un ricalcolo più favorevole della quota indultabile è inammissibile - prima e oltre che per il fatto di essere ispirata a un generico meccanicismo temporale e impingente in un ambito prettamente valutativo - in quanto si basa sul detto inesistente diritto (a un indulto frazionato), che, al di là dell'erroneo riconoscimento da parte del primo giudice, non rimediabile per motivi processuali dal giudice d'appello, non può certamente essere fonte legittima di ulteriori vantaggi per l'interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013