Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 3454
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Sentenza 3 novembre 2020

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La dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere comunicate, ai sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, cod. proc. pen., all'ufficio giudiziario che procede, rimanendo valide, fino alla loro ricezione, così come stabilito dall'art. 162, comma 4, cod. proc. pen., le « notificazioni disposte» presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto, per tali dovendosi intendere le notificazioni in corso di esecuzione, per le quali è già iniziato l'iter procedimentale che si conclude con la consegna del documento al destinatario. (conf. Sez. 5, n. 9376 del 24/09/1993, Rv. 196002; conf. Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep.1990, Rv. 184919).

L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 3454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3454
    Data del deposito : 3 novembre 2020

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