Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 2
La dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere comunicate, ai sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, cod. proc. pen., all'ufficio giudiziario che procede, rimanendo valide, fino alla loro ricezione, così come stabilito dall'art. 162, comma 4, cod. proc. pen., le « notificazioni disposte» presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto, per tali dovendosi intendere le notificazioni in corso di esecuzione, per le quali è già iniziato l'iter procedimentale che si conclude con la consegna del documento al destinatario. (conf. Sez. 5, n. 9376 del 24/09/1993, Rv. 196002; conf. Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep.1990, Rv. 184919).
L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
03454-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Anna Petruzzellis - Presidente Sent. n. sez. 952/2020 UP 03/11/2020- Angelo Costanzo -Relatore R.G.N. 14212/2020 Angelo Capozzi Riccardo Amoroso Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2019 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 4390/2019 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Forlì a MA ND per i reati ex artt. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B) descritti nelle imputazioni. Nel valutare la regolarità delle notifiche, la Corte di appello ha rilevato che la nuova elezione di domicilio da parte dell'imputato non è stata oggetto di specifico deposito perché nell'atto di appello manca una specifica annotazione della nuova elezione di domicilio, mentre l'art. 162 cod. proc. pen. prescrive precise modalità da rispettare nel comunicare il mutamento della elezione di domicilio. Su questa base, ha ritenuta valida la citazione effettuata al domicilio in quel momento conosciuto come eletto. 1 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ND si chiede l'annullamento della sentenza deducendo la nullità della citazione dell'imputato davanti alla Corte di appello perché la notificazione è stata eseguita al precedente domicilio da lui eletto presso il suo difensore e non al domicilio successivamente eletto in grado di appello, con atto sottoscritto sia dal difensore che dall'imputato, (con sottoscrizione autenticata) e depositato presso il Tribunale di Forlì («luogo nel quale l'imputato si trova») come consentito dall'art. 162 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L'art. 162 cod. proc. pen. impone specifiche formalità da rispettare in relazione alla comunicazione all'autorità che procede del domicilio eletto e di ogni suo mutamento. La dichiarazione di domicilio, contenuta nell'atto di appello, cui sia allegata apposita delega al relativo deposito, con sottoscrizione autenticata dal difensore, può assimilarsi alla dichiarazione trasmessa con lettera raccomandata, perché presenta identiche garanzie di autenticità, trattandosi di atto certamente proveniente dalla parte, che ha l'effetto di portare validamente a conoscenza della autorità procedente la volontà che le notificazioni vengano effettuate presso nuovo domicilio (Sez. 5, n. 6978 del 22/11/2001, dep. 2002, Bandiera, Rv. 221386). Tuttavia, deve ribadirsi che una analoga conclusione non può valere nel caso in esame in cui l'elezione è stata formulata in atto allegato non specificamente indicato. Infatti, l'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello che non sia in quest'ultimo specificamente indicato (Sez. 2, n. 39919 del 08/11/2006, Meli, Rv. 235308).
1.1. Per altro verso, per produrre effetto la dichiarazione di elezione di domicilio depositata presso il Tribunale di Forlì, ex art. 162, comma 2, cod. proc. pen. doveva essere comunicata alla Corte di appello ex art. 162, comma 3 e, fino al ricevimento della comunicazione per la Corte d'appello rimanevano valide, come stabilito dall'art. 162, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni presso il domicilio precedente disposte prima della ricezione della nuova elezione di domicilio. Infatti, con l'espressione notificazioni disposte» l'art. 162, comma 4, cod. proc. pen. (come l'art. 171, quarto comma, cod. proc. pen. 1930) indica le notificazioni in corso di esecuzione, cioè quelle per le quali è già iniziato il procedimento che si conclude con la consegna del documento al destinatario (Sez. 5, n. 9376 del 24/09/1993, Canni, Rv. 196002; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep.1990, Bettinelli, Rv. 184919). 2 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2020 Presidente Il Consigliere estensore Angelo Costanzo Anna Petruzzellis лига DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN IL CANCELLIERE E. Patrizia D renzio 3