Sentenza 28 maggio 1997
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora in seguito alla valutazione positiva dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine al riconoscimento ed alla comparazione di circostanze attenuanti risulti ridotta l'originaria pena edittale e si renda conseguentemente applicabile un più breve termine prescrizionale, deve ritenersi che al giudice richiesto dell'applicazione della pena sia preclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato, come ritenuto nell'accordo, per essere decorso il termine predetto: diversamente, infatti, sarebbe consentito utilizzare solo una parte dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, era preordinato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/1997, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. prof: Antonio LA TORRE Presidente N. 5
1.Dott. Giovanni TRANFO Componente
2. " Francesco SA " REG. GEN.
3 " Renato TERESI " N.25927/96
4. " Nicola MARVULLI (Rel.) "
5. " MB AD "
6. " AU EN LO "
7. " LO EL "
8 " BE AL "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI PP, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 15 aprile 1996;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Nicola MARVULLI Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché improcedibile l'azione penale per intervenuta prescrizione del reato.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
l. IS PP era stato tratto a giudizio del Tribunale di Palermo per rispondere del reato previsto dagli art. 468 e 61 C.P.:
era accusato di avere contraffatto i sigilli dell'ENEL sul contatore installato nell'esercizio pubblico da lui gestito, al fine di far risultare un consumo di energia elettrica inferiore a quello reale, fatto accertato in data 9 aprile 1986.
L'imputato, prima dell'apertura dei dibattimento, chiedeva che il procedimento venisse definito nelle forme previste dall'art. 444 C.P.P e proponeva come pena - base, applicabile al reato contestatogli, quella di un anno, mesi tre di reclusione e lire 900mila di multa, diminuita di un terzo per le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. e, quindi ulteriormente ridotta a mesi otto di reclusione ed a lire 400mila di multa per effetto della diminuente conseguente alla scelta del rito.
Il pubblico ministero offriva il suo consenso alla proposta formulata dall'imputato ed il Tribunale di Palermo con sentenza in data 15 aprile l996, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato e giudicata congrua la pena proposta, accoglieva la richiesta nei termini concordati tra le parti. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e con un unico motivo, ha denunciato la mancata applicazione degli art. 157 C.P. e 129 C.P.P., sostenendo che una volta riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, il reato a lui ascritto, risalente ad epoca anteriore al 9 aprile 1986, doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, e tale declaratoria, omessa dal tribunale, doveva essere pronunciata dalla Corte di Cassazione, previo annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
Il ricorso veniva assegnato alla quinta sezione penale della Corte, ma questa con ordinanza del 21.01.1997 lo rimetteva alle Sez. Un., avendo rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla soluzione dei problema sollevato dal ricorrente:
in alcune decisioni (cfr. Sez. VI - 22 settembre 1995 ric. Marzocco;
Sez. VI. - 18 dicembre1996 ric. Longi, etc.); si era affermato che allorquando il reato contestato risulti prescritto in conseguenza delle attenuanti e del giudizio di comparazione, oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti sul procedimento speciale previsto dagli art. 444 e segg. C.P.P., la prescrizione deve essere dichiarata, in virtù di quanto disposto dall'art. 129 C.P.; in altre, più numerose decisioni (cfr. Sez. VI - 23 ottobre 1995 ric. Brughera;
Sez. IV - 18 gennaio 1996 ricorso Fontanive;
Sez. IV - 7 novembre 1996 ric. Episcopo;
Sez. IV - 4.10.1994 ric. Pozzati;
Sez. IV - 7.06.1994 ric. Correnti, etc.), si era invece prospettata un'opposta conclusione in base a diverse considerazioni. In tutte le decisioni che a quest'ultimo risultato erano pervenute era stata affermata l'impossibilità di utilizzare il procedimento previsto dall'art.444 C.P.P. per una finalità diversa rispetto a quella alla quale esso è specificatamente predisposto, e cioè l'applicazione di una pena per un determinato reato, con la conseguenza che le cause che possono giustificare il proscioglimento dell'indagato o dell'imputato, nei limiti imposti dall'art. 129 C.P.P., debbono preesistere all'accordo intervenuto tra le parti sulla misura della pena applicabile e sui criteri utilizzati per pervenire a tale determinazione, e, quindi, prescindere dal contenuto dell'accordo.
In alcune decisioni, pur esse pervenute alla stessa conclusione, (c.p. Sez. VI - 23 ottobre 1995 ric. Brughera) si è altresì osservato che il carattere sommario della cognizione del giudice nel procedimento speciale previsto dagli art. 444 e segg. C.P.P., preordinato alla verifica della congruità della pena indicata dalle parti, era incompatibile rispetto all'accertamento degli elementi che concorrono ad integrare una determinata fattispecie penale, siano essi essenziali o soltanto accessori e tale ravvisata incompatibilità è stata assunta nell'ambito di una vera e propria rinuncia ad avvalersi della prescrizione quale causa estintiva del reato: si è infatti affermato che una volta manifestata la volontà di definire il procedimento penale con quelle particolari modalità, preordinate all'applicazione di una determinata pena, tale scelta, per il suo contenuto e per gli effetti che ne conseguono, implicherebbe una rinuncia ad avvalersi di quella causa estintiva del reato.
Pertanto, considerato che il contrasto giurisprudenziale esistente su tale problema si era manifestato, e con progressiva accentuazione, proprio in relazione ai limiti del potere decisorio del giudice nell'ambito di quel procedimento speciale, di così frequente applicazione, la Sezione remittente riteneva opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 618 C.P.P.. Il primo Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte, acquisito il parere dei Procuratore Generale che concludeva per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e per la conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando l'odierna udienza per la trattazione in camera di consiglio.
E le Sezioni Unite, a conclusione dell'odierna udienza hanno deciso nei termini di seguito esposti.
2. La questione, oggetto della rimessione alle Sezioni Unite, consiste nel verificare se rientra nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 444 e segg. C.P.P. l'ipotesi in cui la prescrizione del reato contestato sia conseguenza della valutazione positiva dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti che, ritenute prevalenti su una o più aggravanti, riducono l'originaria pena edittale, facendo così scaturire un più breve termine di prescrizione.
È doveroso riconoscere, innanzi tutto, che i contrapposti orientamenti che si sono manifestati nella giurisprudenza di questa Corte, pur offrendo un ampio ventaglio di argomentazioni a sostegno di ciascuna delle due tesi prospettate, sono indubbiamente conseguenti all'oggettiva difficoltà di coordinare le peculiari caratteristiche del procedimento speciale disciplinato dagli art.444 e segg. C.P.P. con tutto il sistema normativo vigente.
I limiti intrinseci di un meccanismo processuale così difficile da costruire e da disciplinare in un sistema ispirato da una ben diversa tradizione culturale e scientifica, hanno finito per avere un'accentuata manifestazione a causa dell'ovvia necessità di non limitarne l'applicazione, posto che proprio le prospettive applicative, in chiave deflattiva, hanno rappresentato l'unica ragione giustificatrice della sua ammissibilità nel nostro ordinamento processuale. Ma proprio perché tali prospettive applicative non potevano che assumere una rilevante dimensione, si è finito per incrementare l'eccentricità del procedimento rispetto al sistema, rendendo certamente non agevole all'interprete il compito di delineare, e con appagante certezza, gli effetti conseguenti alla sua adozione, senza dover travalicare i limiti imposti dai principi processuali aventi rilevanza costituzionale, coordinandoli con tutto l'ordinamento positivo.
Orbene, anche in relazione al problema la cui soluzione è stata rimessa a questo Supremo Collegio, appare evidente che la scelta tra i due contrapposti indirizzi giurisprudenziali non possa in alcun modo prescindere dalla costruzione normativa di quel procedimento speciale, dalle finalità che con la sua introduzione nel sistema il legislatore ha voluto perseguire, e, soprattutto, dai limiti oggettivi e funzionali, che in quel procedimento sussistono in relazione ai poteri valutativi e decisori del giudice. Impostato in tali termini il metodo d'indagine - l'unico idoneo al conseguimento dei risultati interpretativi affrancati dal rischio della loro arbitrarietà - la Corte ritiene di poter offrire una soluzione negativa al problema sottoposto al suo esame. È agevole osservare, innanzi tutto, che il procedimento speciale previsto dagli art. 444 e segg. C.P.P. è utilizzabile per consentire alle parti di addivenire ad un "accordo" sulla pena concretamente applicabile per un determinato reato e, a fronte dei benefici che tale scelta comporta, è essa stessa indissociabile da una rinuncia al "giudizio" e, quindi, all'acquisizione delle prove ed alla loro valutazione nella pienezza del contraddittorio. Se è vero che proporre l'applicazione di una determinata pena non equivale, come già questa corte, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare (rif. sent. 26 febbraio 1997 ric. Bahrauni), ad una formale dichiarazione di riconoscimento esplicito della propria responsabilità penale, è altrettanto vero che quella richiesta non si esaurisce in una sola dichiarazione di volontà - la scelta discrezionale di un procedimento che pur comportando l'applicazione di una pena, affranca il soggetto dalla sottoposizione ad un giudizio penale - ma contiene anche una dichiarazione di scienza, perché chi quella proposta offre, come ipotesi di un possibile accordo, sa che ogni decisione dovrà essere assunta allo stato degli atti, ossia senza la necessità di acquisizioni probatorie e, quindi, senza poter più fruire dei possibili od eventuali vantaggi che potrebbero discendere, nel vasto ventaglio delle decisioni assumibili dal giudice e neppure vincolate dalle richieste delle parti, dai presupposti di fatto emergenti dalle prove acquisibili in dibattimento, nonché dall'altrettanto ampia possibilità della loro valutazione.
L'eccentricità di quel procedimento speciale rispetto a tutto il nostro sistema processuale è determinata dal fatto che la decisione non solo viene assunta sulla base soltanto degli atti messi a disposizione dal pubblico ministero, ma addirittura in relazione ad un progetto di sentenza, che si identifica nella cristallizzazione dell'accordo intervenuto tra le parti, progetto di fronte al quale il giudice non ha alternative diverse rispetto all'accoglimento o al rifiuto ed entrambe le decisioni non possono che riguardare il contenuto complessivo dell'accordo, una volta che questo è stato raggiunto ed è stato manifestato. Ne consegue che così come la scelta dei procedimento opera come condizione imprescindibile per la sua ammissibilità, altrettanto avviene per la sua conclusione, strettamente correlata al contenuto dell'accordo: e rispetto a tale accordo l'indicazione della pena concretamente applicabile non è che la risultante conclusiva e, come tale, indissociabile dal suo contenuto e dalle finalità perseguite dalle parti, tanto è vero che il controllo che il giudice è tenuto ad esercitare sulla congruità della pena dalle parti indicata e sulla legittimità e correttezza dei criteri seguiti per il suo calcolo è sempre esauribile nell'ambito del contenuto unitario e complessivo dell'accordo intervenuto tra le parti.
Con ciò non si intende affatto contestare che il comma 2° dell'art.444 C.P.P. subordina l'applicazione della pena al fatto che non debba essere pronunciata una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso codice. Ma è proprio dal contenuto di entrambe tali disposizioni che è agevole dedurre, come è stato, per altro, già osservato da una parte della dottrina, che, una volta raggiunto l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena, l'imputato o l'indagato potrà essere prosciolto quando siano le risultanze già acquisite attraverso le indagini espletate dal pubblico ministero a dimostrare la non punibilità o la mancanza di qualsiasi prova a carico. Non va dimenticato che l'art. 444 C.P.P. non solo limita le possibilità del proscioglimento nell'ambito riduttivo delineato dall'art. 129, ma neppur consente al giudice di restituire gli atti al pubblico ministero allorquando ravvisasse un'oggettiva incompletezza delle indagini: ed è stata questa la ragione di fondo che ha indotto la giurisprudenza di questo Supremo Collegio (cfr. sent. 27.03.1992 ric. Di Benedetto;
sent.
4.6.1996 ric. De Leo;
sent. 26.2.1997 Bahrouni), in sintonia con le esplicite indicazioni della Corte Costituzionale (cfr. sent. N. 251 dei 6.6.1991; sent. N. 499 dell'11.12 1995; sent. N. 155 del 13.5.1996), ad affermare che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non implica un accertamento positivo sulla sussistenza del fatto - reato, e, quindi, dei suoi elementi costitutivi, ne' sulla riferibilità delle stesso ad un determinato soggetto. Del resto, nella stessa relazione al progetto preliminare del nuovo codice (cfr. Pag. 107) non si era mancato di osservare che nel patteggiamento "il compito del giudice è quello di accertare, sulla base degli atti - e, quindi, non nell'accordo strumentale per l'applicazione della pena - se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale". Nè va dimenticato che la Corte Costituzionale allorquando aveva ravvisato l'illegittimità costituzionale del 3° comma dell'art. 444 C.P.P. (cfr. sent. N. 313 del 3.7.1990) nella parte in cui quella norma non prevedeva che potesse essere rigettata la richiesta formulata dalle parti qualora la pena dalle stesse indicata apparisse non congrua rispetto alle finalità previste dall'art. 27 della Costituzione, e , quindi, proprio nella decisione nella quale veniva sottolineata la funzione ricognitiva e decisoria del giudice rispetto al contenuto stesso dell'accordo delle parti, pur avendo affermato che il controllo giurisdizionale sulla definizione giuridica del fatto non può essere limitato alla sola verifica della "cornice di legittimità", aveva altresì precisato che il giudice, ai fini della verifica della sussistenza di una possibile causa di proscioglimento "deve trarre il suo convincimento proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo con cui le parti le hanno valutate: ne consegue che se da un lato un giudice attraverso il controllo sulla congruità della pena indicata dalle parti non resta estraneo alla sua concreta applicazione, dall'altro lato, e cioè sul fronte della verifica delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p. ogni suo potere decisorio non può che essere delimitato nell'ambito dell'accertamento diretto di una causa di non punibilità, e cioè utilizzando soltanto "gli atti acquisiti al procedimento".
Inoltre la Corte Costituzionale in quella stessa sua decisione aveva avuto modo di sottolineare, in conformità con la disciplina normativa dell'istituto, la priorità dell'obbligo che incombe al giudice di esaminare, sulla base degli atti messi a disposizione dal pubblico ministero, la possibile ricorribilità di una causa di proscioglimento, con la conseguenza che "soltanto dopo che risultasse negativa tale doverosa verifica" il giudice dovrà procedere al controllo sulla legittimità e sulla congruità della pena, oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. Del resto, è proprio la stessa costruzione normativa di quel procedimento speciale a dissociare l'area di operatività dell'art.129 C.P.P. dal contenuto dell'accordo al quale le parti sono pervenute, posto che in tanto la pena concordata potrà formare oggetto di verifica da parte del giudice in quanto il preliminare e condizionante accertamento sulle possibili cause di proscioglimento sia stato dal giudice esercitato utilizzando gli atti di cui dispone e questo accertamento abbia avuto un risultato negativo. D'altronde, come già nella citata sentenza la Corte Costituzionale aveva avuto modo di precisare, se l'imputato ritenesse di poter utilizzare elementi probatori diversi da quelli acquisiti al procedimento, idonei per dimostrare la propria innocenza, ovvero sufficienti per accertare l'esistenza di una causa di non punibilità o d'improcedibilità dell'azione penale, "nessuno lo obbligherebbe a richiedere l'applicazione di una pena", avendo egli a disposizione, per tale eventualità, la possibilità di far ricorso al giudizio ordinario: ed allora se la scelta di quel procedimento speciale implica la rinuncia ad avvalersi, con la garanzia del contraddittorio, della facoltà di contestare l'accusa, ne consegue che soltanto dopo che si sia esaurito il controllo del giudice sulle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p. può entrare in gioco l'accordo tra le parti sulla pena da applicare ed il controllo residuale del giudice non può avere altra finalità se non quella di verificare la legittimità del procedimento seguito per proporre una determinata pena. In altri termini, l'alternativa del proscioglimento è completamente affidata all'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice del merito, ed essa non può in alcun modo subire il condizionamento che può scaturire dal contenuto dell'accordo, per l'evidente ragione che tale accordo si dissocia da quell'alternativa, essendo esso funzionale non a riconoscimento di una causa di non punibilità, bensì soltanto all'applicazione di una determinata pena.
Se si addivenisse ad una diversa conclusione si finirebbe per sovrapporre un'accertamento preliminare che il giudice, di ufficio, sulla base degli atti disponibili, deve compiere, quale che sia il contenuto dell'accordo tra le parti, alla successiva ricognizione del contenuto di tale accordo, ricognizione che soggiace a ben diversi criteri, correlati alla sua altrettanto diversa finalità, per poi dissociare tale finalità dal contenuto, sì da utilizzarne solo una parte, e cioè quella che è servita proprio per il calcolo della pena concretamente applicabile, per farne discendere effetti incompatibili con le finalità del procedimento, al quale, per libera e consapevole scelta, le parti hanno fatto ricorso. L'inaccettabilità di tali conseguenze è resa manifesta dall'irriducibile contraddizione che si verrebbe a creare tra il contenuto di un accordo sull'applicazione di una pena e la declaratoria di una causa estintiva del reato che trovi la sua fonte esclusiva di legittimazione proprio in una parte del contenuto di quell'accordo, con l'aberrante conseguenza che il consenso manifestato dal pubblico ministero per l'applicazione di una determinata pena finirebbe per esprimere una rinuncia all'esercizio stesso dell'azione penale. Inoltre, il ricorso a quel procedimento finirebbe per essere un vero e proprio espediente per sottrarre al giudice la verifica della fondatezza sulla richiesta di determinate attenuanti, ovvero sul giudizio di comparizione, per ottenere una declaratoria di non punibilità attraverso la presentazione di un semplice progetto di pena, concordato con il pubblico ministero sull'esclusiva prospettiva della sua concreta applicabilità, con la conseguenza che le circostanze attenuanti prospettate dalle parti, o il giudizio di comparizione dalle stesso proposto, frutto di un accordo "quoad poenam", verrebbero sottratte alla valutazione giurisdizionale della loro fondatezza e si accrediterebbero sul piano del loro riconoscimento giudiziale con il crisma della certezza della sussistenza dei loro presupposti, benché questi non siano stati accertati, ma per il sol fatto di aver formato oggetto di un accordo, e, nel contempo, si svuoterebbe tale accordo del suo complessivo contenuto, disarticolandolo dalle finalità in vista delle quali si era concluso e si era manifestato.
Nè tale oggettiva inconciliabilità può essere dissipata dal rilievo che pure è stato prospettato in alcune decisioni di questa Corte che sono pervenute ad una diversa conclusione, e secondo il quale poiché il termine di prescrizione va calcolato in relazione alla pena prevista per il reato ritenuto con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 157 c.p., e non già con riferimento alla pena stabilita per il reato contestato, da ciò conseguirebbe che il giudice, anche a conclusione del procedimento previsto dall'art.444 C.P.P., non potrebbe derogare a tale generale principio.
Tale rilievo, condivisibile in relazione alla premessa sulla quale è fondato si rivela del tutto inidoneo a giustificare la conclusione che ne è stata tratta, per la semplice ragione che il provvedimento conclusivo del procedimento previsto dagli artt. 444 e segg. C.P.P., non è una sentenza di accertamento e condanna, come già questa Corte, a Sezioni Unite, ha più volte ribadito (cfr. sent.
4.6.96 ric. De Leo;
sent. 26.2.1997 ric. Bahrouni). Essa, infatti, non implica, ne' presuppone l'accertamento della sussistenza del fatto - reato e della sua riferibilità ad un determinato soggetto, sicché dalla sua pronuncia non possono che scaturire gli effetti che sono indissociabili dal suo fisiologico contenuto, e questo non può che essere l'applicazione della pena nella misura indicata dalle parti, una volta dal giudice ritenuta congrua. Sia il contenuto della sentenza che il procedimento che questa conclude non possono prescindere dal contenuto complessivo dell'accordo: allorquando le parti presentano al giudice la concorde richiesta di applicazione di una determinata pena anche per effetto del riconoscimento di determinate attenuanti e del rilievo da attribuirsi alle stesse nel giudizio comparativo con possibili aggravanti, risulta evidente che anche quella indicazione è soltanto strumentale rispetto alla concreta determinazione di una pena applicabile e tale indicazione è anch'essa il risultato di un accordo, ma non certo di un accertamento giudiziale. E sarebbe arbitrario utilizzare una parte di quell'accordo, svuotandolo del suo complessivo contenuto e disarticolandolo dalla finalità essenziale cui era predisposto, per approdare ad una conclusione del procedimento che è esattamente il contrario di quello che le stesse parti hanno concordemente dichiarato di voler perseguire. È poi del tutto irrilevante l'osservazione che pure è stata fatta per giustificare una diversa decisione e secondo la quale le stesse finalità deflattive del procedimento in esame renderebbero superfluo il ricorso ad un giudizio ordinario, in presenza degli stessi presupposti, posto che anche quest'ultimo non potrebbe non concludersi con una declaratoria di estinzione del reato. Tale rilievo critico si identifica, a parere del Collegio, in una vera e propria petizione di principio: esso dà per dimostrato ciò che è tutto ancora da dimostrare, e cioè che il giudice del dibattimento, a conclusione di un giudizio ordinario, una volta non ratificato l'accordo tra le parti, dovrà comunque concedere all'imputato quelle attenuanti che facevano parte integrante dell'accordo o riconoscere quel giudizio di comparazione con eventuali aggravanti negli stessi termini concordati tra le parti, quasi che il contenuto dell'accordo, pur non recepito dal giudice a conclusione del procedimento previsto dagli art. 444 e segg. C.P.P. possa condizionare ogni successiva decisione, da assumere in un diverso giudizio previa "plena cognitio".
Vero è, invece, che la concessione di attenuanti ed il loro conseguente giudizio di comparazione sono statuizioni rimesse, nel giudizio penale, al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio è legato all'accertamento dei presupposti che quelle statuizioni possono giustificare: potere invece, che è precluso al giudice del "patteggiamento", essendo le attenuanti non da lui "concesse" ma "concordate" dalle parti.
Nè va dimenticato che allorquando le attenuanti ed il loro rapporto comparativo con eventuali aggravanti abbiano formato oggetto di un accordo tra imputato o indagato e pubblico ministero, e, ciò nonostante il procedimento non si sia concluso nelle forme previste dall'art. 444 C.P.P., cioè con l'applicazione della pena richiesta dalle parti, quell'accordo resta privo di qualsiasi rilevanza giuridica, ed è, quindi, improduttivo di qualsiasi effetto;
con la conseguenza che una proposta di patteggiamento, comunque formulata, se non è dal giudice accolta non può mai condizionare la libertà di giudizio che l'esercizio della giurisdizione, con "plena cognitio", richiede.
Infine, ultroneo appare rispetto alla soluzione del problema rimesso all'esame di queste Sezioni Unite il rilievo, pur prospettato in alcune decisioni di questa Corte (cfr. Sez. VI - 18 dicembre 1996 ric. Longi), secondo il quale le circostanze del reato non essendo soltanto cause modificatrici della pena, bensì anche elementi accessori della fattispecie, idonei per la sua appropriata valutazione, una volta riconosciute, non potrebbero che produrre tutti gli effetti ad esse conseguenti.
In rilievo, se pur condivisibile in relazione al ruolo che rivestono le circostanze del reato nel nostro ordinamento positivo, non può in alcun modo giustificare le conclusioni che se ne sono volute trarre, per l'ovvia considerazione che nel procedimento speciale dei quale ci si occupa le attenuanti, come è già stato precisato, non sono concesse dal giudice dopo la verifica dell'esistenza dei loro presupposti, ne' in conseguenza di una "plena cognitio" sul fatto, sulle sue modalità, sulla personalità o sulla capacità a delinquere dell'autore, ma formano soltanto oggetto di un accordo che è correlato all'applicazione di una determinata pena;
con la conseguenza che il controllo che il giudice deve compiere sul contenuto dell'accordo è finalizzato alla verifica della congruità della pena proposta: e la verifica sulla congruità della pena è cosa ben diversa dall'accertamento diretto al riconoscimento giudiziale della "fondatezza" dei presupposti che debbono sussistere per poter giustificarne l'esistenza. Non a caso, infatti, il secondo comma dell'art. 444 C.P.P. impone al giudice soltanto un controllo sulla "correttezza" della qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione e comparazioni delle circostanze prospettate dalle parti, controllo che è ben diverso dalla verifica sulla "fondatezza" dei presupposti che integrano le circostanze che il giudice può concedere, in conseguenza di una completa ed esauriente valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, ma non acquisibili ne' valutabili nel procedimento del tutto "speciale" ex art. 444 c.p.p.. Orbene, la contraddittorietà già rilevata da questo Supremo Collegio nella utilizzazione processuale di una parte dell'accordo intervenuto tra le parti per finalità diverse rispetto a quelle cui l'accordo era preordinato, era già stata colta da una parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. VI - 23 ottobre 1995 ric. Brughera), tant'è che si era considerata la richiesta di applicazione della pena come una vera e propria rinuncia alla prescrizione del reato.
Una tale conclusione, pur se indicata come l'esito della segnalata e inammissibile contraddittorietà, non sembra il percorso giuridicamente più sicuro per superarla. Ciò in quanto nella scelta di quel procedimento speciale riesce difficile riconoscere una rinuncia ad una causa estintiva del reato che, come la prescrizione, non rappresenta un mero espediente processuale, ma, come ha esattamente rilevato la Corte Costituzionale (cfr. sent. 275 dei 1990), è soltanto il risultato di "un evento oggettivo", indipendente dalla discrezionalità, e cioè il decorso del tempo ritenuto dal legislatore eccessivo rispetto all'interesse a perseguire un determinato reato. L'indubbia difficoltà a qualificare come valida ed efficace rinuncia alla prescrizione la scelta di quel procedimento, perché funzionalmente diretto all'applicazione della pena, assume una più accentuata consistenza allorché la causa estintiva non preesiste alla scelta del procedimento, ma è conseguente all'accordo intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice, sia pure nell'ambito riduttivo dei poteri decisori attribuitigli in relazione alla possibile conclusione del procedimento. Ed è quanto meno discutibile che dalla richiesta di applicazione della pena, formulata dalla parte, possa desumersi una non esplicita sua volontà di rinunziare alla prescrizione del reato come configurato nella suddetta richiesta.
Ma se tutto ciò è vero, è altrettanto certo che quella ravvisata incompatibilità tra l'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione di una pena e l'utilizzazione processuale di una parte di quell'accordo per fini diversi rispetto a quelli che l'accordo era diretto a perseguire, non può essere fondatamente contestata. E l'ordinamento processuale offre all'interprete lo strumento appropriato per far valere l'incompatibilità di un comportamento processuale rispetto ad una pronuncia inconciliabile con la scelta compiuta: trattasi della preclusione processuale sulla cui nozione la dottrina, da tempo, ha fornito un'adeguata e consolidata indicazione, e sulla cui applicabilità la giurisprudenza ha offerto un ampio ventaglio di ipotesi, tutte riconducibili alla determinazione di un fatto giuridico impeditivo di effetti, perché incompatibili con determinate scelte processuali.
Ed allora se la preclusione processuale deve essere ravvisata tutte le volte in cui una determinata attività non può svolgersi a causa di ostacoli che si frappongono alla sua esplicazione, e se tali ostacoli debbono identificarsi in un'attività processuale anteriore, incompatibile con quella successiva, è agevole rilevare che da un accordo per l'applicazione della pena, una volta manifestatasi, non possa poi utilizzarsi solo una parte del suo contenuto e per finalità che sono oggettivamente incompatibili sia con le funzionali prospettive attribuite dal legislatore a quello strumento processuale, e sia con le stesse concrete finalità che le parti hanno dichiarato di voler conseguire. Realizzatosi l'accordo per l'applicazione della pena, così come è precluso alle parti modificarne i termini o presentare al giudice progetti alternativi di possibili decisioni, a maggior ragione non può che essere precluso utilizzare una parte soltanto dell'accordo e per scopi che sono, più che inconciliabili, in perfetta antitesi con la stessa richiesta di applicazione della pena.
3. Dalle su esposte argomentazioni discende che il ricorso proposto da IS PP è inammissibile. Risulta dall'impugnata sentenza che l'imputato si rese promotore della richiesta di patteggiamento e sulla sua proposta ottenne il consenso del pubblico ministero. L'accordo intervenuto tra le parti e dal giudice recepito nella sua complessa articolazione, una volta conseguito lo scopo cui era diretto, ha cristallizzato una situazione giuridica secondo le finalità dichiarate dai protagonisti dell'accordo. E così come era precluso al Tribunale di Palermo utilizzare una parte di quell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione quell'accordo, in quel procedimento, era preordinato, analoga preclusione non può che operare in questa sede, una volta riconosciuto dallo stesso ricorrente che la causa estintiva del reato potrebbe essere ravvisata solo a condizione che l'accordo per l'applicazione della pena, ottenuto anche attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche considerate prevalenti sulla contestata aggravante, venisse utilizzato soltanto ai fini della declaratoria di estinzione dei reato per prescrizione.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al versamento della somma di un milione in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, IS PP, alle spese del procedimento ed al versamento della somma di un milione di lire in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, il 28 maggio 1997.