Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/1997, n. 5
CASS
Sentenza 28 maggio 1997

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In tema di patteggiamento, qualora in seguito alla valutazione positiva dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine al riconoscimento ed alla comparazione di circostanze attenuanti risulti ridotta l'originaria pena edittale e si renda conseguentemente applicabile un più breve termine prescrizionale, deve ritenersi che al giudice richiesto dell'applicazione della pena sia preclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato, come ritenuto nell'accordo, per essere decorso il termine predetto: diversamente, infatti, sarebbe consentito utilizzare solo una parte dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, era preordinato.

Commentari8

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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  • 3Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenza
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …

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  • 5Concordato in appello senza dichiarazione estinzione del reato: ricorso proponibile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2023

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite delimitavano prima di rutto la questione di diritto, che erano chiamati a decidere, nei seguenti termini: «se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l'estinzione per prescrizione del reato, maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado». Premesso ciò, dopo avere esaminato la prima doglianza stimandola manifestamente infondata, per quanto concerne la seconda, su cui si poneva il suddetto contrasto, dopo avere illustrato i diversi e contrapposti indirizzi interpretativi che si sono formati su tale questione, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/1997, n. 5
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5
Data del deposito : 28 maggio 1997

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