Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore. (Fattispecie relativa a presunta attività sessuale perpetrata dal genitore nei confronti della figlia minore di anni tre).
Commentari • 2
- 1. Perizia psicologica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2020
- 2. Reati sessuali su minori impongono perizia (Cass. 43245/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 40851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40851 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/07/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2090
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 9027/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.R. n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 30/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore della parte civile, Avv. Cozza, che ha chiesto il rigetto e del Difensore dell'imputato, Avv. Capurro, che si è riportata ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/11/2011 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 16/12/2008 di condanna di P.R. alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e all'art. 609 ter c.p., u.c., per avere indotto la figlia minore di anni tre a subire atti sessuali contro la sua volontà ed in particolare il toccamento della vagina con l'uso di uno strumento appuntito.
2. Ha proposto ricorso per caSAzione l'imputato tramite il difensore.
Con un primo motivo deduce, in sintesi, la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova a carico;
in particolare rileva, mediante il ripetuto richiamo ad atti del processo, che l'ipotesi dell'abuso sessuale era sorta da subito (tanto che i medici del reparto erano stati preavvertiti in tal senso) in base a quanto riferito dalla madre della minore all'atto di accompagnarla in ospedale per le visite senza che però una tale ipotesi venisse poi confermata da dati oggettivi;
infatti l'escoriazione in sede periuretale riscontrata dal Dr. A. al Pronto Soccorso, assunta quale elemento di compatibilità con l'ipotizzato abuso, era stata ritenuta compatibile, come spiegato dal medico in udienza, anche con una infiammazione o irritazione della zona o con una azione di grattamento o di irritazione legata all'elastico delle mutandine mentre la Dr.SA L. aveva riferito di un arroSAmento a livello vulvare molto aspecifico. Nè i medici avevano saputo riferire con certezza in ordine al fatto che le pretese macchie di sangue sulle mutandine (in zona peraltro non identificata da alcuno) fossero effettivamente tali;
doveva poi aggiungersi che era risultato, sulla base delle dichiarazioni della Dr.SA Pa. , medico di turno, che la madre della minore aveva affermato essere le mutandine della figlia diverse da quelle, evidentemente pulite, che la bambina aveva quando lei era andata a prenderla.
Con un secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine ad ipotesi alternative del malessere di G. ; non sarebbero stati infatti approfonditi i rapporti tra la bambina e il compagno della madre, con cui, secondo la steSA donna, vi erano dei litigi, a partire dall'età di due anni, ovvero allorquando, secondo la steSA bambina, sarebbe successo il fatto, raccontato in incidente probatorio due anni dopo, di cui all'imputazione.
Con un terzo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dalla bambina in incidente probatorio. Evidenzia, richiamando paSAggi testuali dell'esame, che la minore ha sempre facilmente e spontaneamente riferito a tutti ed in continuazione dell'abuso subito sin dai giorni di ricovero in ospedale (come anche riferito dal teste Go. nonché dalla madre), con il continuo riferimento al cacciavite, modalità, queste, non compatibili con un evento effettivamente accaduto. Quanto alla descrizione del fatto, la steSA dava conto, del tutto incongruamente con l'elaborazione sul punto di un pensiero autonomo, di "piacere" provato dall'abusante in quel momento. Quanto al cacciavite la bambina lo aveva raffigurato in un disegno durante un incontro con la dr.SA Gi. , descrivendolo come "un po' rosso, un po' verde e un po' nero e basta" e con la punta "tutta verde", definita quadrata, e precisando che il padre lo aveva prelevato da un cassetto del bagno ove lo aveva visto più volte;
in sede di incidente probatorio aveva poi affermato che era uguale alla penna tenuta dal Giudice.
Con un quarto motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione della madre nella ricostruzione dell'abuso a fronte della condotta da questa tenuta nel sollecitare la bambina a riferire di eventuali "giochi strani" effettuati col padre subito dopo avere notato macchioline di sangue sulle mutandine e a fronte altresì delle sollecitazioni rivolte alla figlia, renitente, a rispondere alle domande che le venivano poste dalla dr.SA Pa. e dal dr. A. . Con un quinto motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla testimonianza della dr.SA Gi. . La Corte d'Appello ha affermato che la testimonianza della dr.SA Gi. , soggetto esperto nel settore, avrebbe costituito un forte riscontro a quanto dichiarato dalla madre della minore, avendo constatato che la bambina aveva sentimenti e stati d'animo compatibili con l'abuso rivelato. E tuttavia gli atti processuali non supportano tali conclusioni essendosi la dr.SA Gi. orientata a credere alla verità dell'abuso ancor prima di conoscere G. sui soli presupposti della sofferenza esibita dalla madre e del suo senso di colpa per non avere colto i segnali della figlia. La steSA aveva inoltre indicato nell'inguine il punto attinto dal cacciavite come mostratole dalla bambina, mentre era stata la madre che aveva parlato della "accetta"; quanto alle capacità professionali della dr.SA Gi. , la steSA non aveva fornito i protocolli del Cat e del Fat somministrati alla bambina e, in maniera molto approssimativa, aveva fatto riferimento ai test effettuati fornendo in particolare interpretazioni non corrette ai test proiettivi. Nè si comprende, per non averli l'esperta mai descritti, quali sintomi di abuso sia stato possibile cogliere nella bambina;
la steSA ha infatti indicato genericamente una reazione di dissociazione/divagazione secondaria alle difficoltà della madre e non ad un abuso subito. Ciò tanto più che la steSA esperta ha riferito che, oltre ad essere la bambina sorprendentemente molto diretta, non aveva notato alcun disturbo, ne' relativamente al sonno, nè relativamente al cibo, ne' relativamente ad eventuale enuresi. In sostanza, come riferito dalla steSA Dr.SA Gi. , già elementi indicativi sarebbero, alla fine, riconducibili solo al "segreto" (l'imputato, secondo la bambina, aveva detto alla figlia di non raccontare nulla alla mamma), all'"atteggiamento della mamma" e al "racconto" da parte della bambina.
Con un sesto motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva con carenza di motivazione in ordine alla richiesta di perizia. Evidenzia che, contrariamente alla motivazione di rigetto sul punto della Corte territoriale, gli elementi emersi impongono di valutare, con un contributo specialistico, sia i tratti di etero ed autoinduzione che hanno influenzato i racconti della minore, sia le caratteristiche dei legami familiari tra la bambina e la mamma, il Go. , i nonni materni e tra tutti gli adulti del nucleo familiare. Ciò, avuto riguardo anche alla notoria possibilità, in soggetti di così tenera età, di confusione tra realtà ed immaginazione e della possibilità di induzione, consapevole o meno, da parte degli intervistatori (nella specie la mamma, i nonni materni, i medici dell'ospedale, il personale di polizia, la consulente), oltre che della tendenza ad incorporare nel patrimonio mnestico le informazioni ricevute dall'esterno. Nè la ripetizione sempre uguale della steSA cosa sarebbe indicatore di verità, ma, semmai, del suo contrario. Con un settimo motivo, infine, lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in punto di fattispecie di reato e di quantificazione della pena, invocando l'ipotesi della minore gravità nonché le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza. Con motivi nuovi depositati il 02/07/2012 lamenta che il giudice in sede di incidente probatorio abbia rivolto alla minore domande suggestive, così violando una regola applicabile, come affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, anche al giudice, tanto più versandosi in fattispecie di esame di minore di quattro anni appena compiuti;
da ciò deriverebbe l'onere, non osservato nella specie, di motivare con particolare attenzione il profilo dell'attendibilità del minore esaminato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va anzitutto premesso che il ricorso interposto dall'imputato per il tramite del proprio difensore si caratterizza significativamente per i numerosissimi richiami agli atti del processo (tra cui, in particolare, i verbali di esami di numerosi testimoni in sede dibattimentale di primo grado ed i verbali dell'incidente probatorio avente ad oggetto la deposizione della minore), spesso testualmente riportati tra virgolette, e la cui utilizzazione sarebbe finalizzata, da un lato, posto che nessun travisamento della prova è stato denunciato con i motivi di ricorso, a censurare i paSAggi argomentativi della sentenza impugnata e dall'altro, come espreSAmente preannunciato nello stesso ricorso, a fornire "l'ipotesi alternativa" rispetto a quella prescelta dai giudici di merito, aggiungendosi poi, testualmente, che proprio tale ipotesi alternativa evidenzierebbe le carenze ed i vizi della motivazione stilata dal Collegio di secondo grado (vedi pag. 5 del ricorso). Ciò impone, tuttavia, preliminarmente, di precisare che nessun ingresso è consentito, nel giudizio di legittimità, a doglianze che si propongano di provocare una possibile lettura dei fatti alternativa a quella adottata, con motivazione adeguata e non illogica, nel giudizio di merito, giacché il sindacato della CaSAzione, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della steSA quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Deve inoltre ribadirsi che, attenendo i motivi di ricorso a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, l'esame di tali aspetti non può che essere parametrato sulle censure che, con l'atto di appello, sono state, a suo tempo sollevate, non potendo apprezzarsi carenze eventualmente denunciate su profili non invocati con tale gravame.
4. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, sostanzialmente volto a sostenere una carenza motivazionale della sentenza impugnata quanto alla riconducibilità al fatto contestato all'imputato delle escoriazioni puntiformi rilevate sui genitali della minore, è infondato. Con il gravame avverso la sentenza di primo grado, l'appellante si era, sul punto, limitato a rilevare che tali escoriazioni, compatibili con qualsiasi causa, dovevano invece essere considerati non compatibili e non corrispondenti con il racconto della bambina sulla presunta violenza sessuale subita con il cacciavite, richiamandosi in particolare la non meglio indicata documentazione redatta all'atto del ricovero in pronto soccorso nella quale si era attestata la mancanza di evidenti segni di lesione e di trauma a livello vaginale. Tale dunque il contenuto del motivo dell'atto di appello, la Corte milanese ha, invece, osservato che i documenti medici versati in atti così come le dichiarazioni dei medici che ebbero a visitare G. durante il ricovero ospedaliero dal (omesso) erano risultati tutti compatibili con l'ipotizzato abuso e non contenevano affatto smentite alle dichiarazioni della madre. Nè una tale affermazione, può, evidentemente, essere sindacata in questa sede posto che, così facendo, si introdurrebbero, nel giudizio di legittimità, elementi in fatto inammissibili.
5. Il secondo motivo è inammissibile. È lo stesso ricorso a prospettare la "mancanza di motivazione in ordine ad ipotesi alternative del malessere di G. ", lamentando, in particolare, che non siano stati approfonditi, in dibattimento, "il tema e le modalità dei litigi tra il signor Go. e G. e neppure la natura dei dispetti del primo alla bambina e neppure il rapporto tra la bambina e l'altra figura di riferimento in famiglia, il nonno materno"; così facendo, tuttavia, si introducono doglianze che, oltre a non essere inquadrabili in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., risultano del tutto avulse dai motivi di censura a suo tempo proposti con l'atto di appello.
6. Il sesto motivo, il cui esame è, in realtà, pregiudiziale rispetto al terzo, quarto e quinto motivo (il terzo ed il quarto in quanto afferenti, rispettivamente, le modalità di esternazione delle dichiarazioni della minore e la genesi delle stesse ed il quinto in quanto relativo, nella sostanza, alla valutazione della personalità della minore), è invece fondato. Va precisato che, durante il giudizio di primo grado, il Difensore dell'imputato aveva richiesto che venisse disposta perizia volta ad accertare e valutare la sussistenza di idoneità fisica e psichica della minore G..P. a rendere testimonianza sia in rapporto alle modalità di raccolta della steSA, sia in rapporto al profilo intellettivo ed affettivo sia, infine, in rapporto alla capacità di recepire le informazioni, a raccordarle tra loro, a ricordarle e ad esprimerle in una visione compleSA. Rigettata, dal Tribunale, all'udienza del 20/11/2008, tale richiesta con la testuale motivazione della sua non necessità ai fini del decidere, l'imputato ha riproposto, con il primo motivo d'appello l'istanza chiedendo la rinnovazione parziale del dibattimento. Il giudice di appello, tuttavia, sul presupposto della mancanza di elementi inducenti a sospettare che la minore avesse sofferto problemi derivanti da cause patologiche tali da compromettere la sua capacità di rapportarsi alla realtà e ricordare e riferire l'accaduto, ha rigettato la richiesta. Questa Corte ha però recentemente affermato che è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore (Sez. 3, n. 26692 del 23/02/2011, B., 250629; vedi anche Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C, Rv. 251381;
Sez. 3, n. 37147 del 18/09/2007, P.M. in proc. Scancarello e altri, Rv. 237554). Del resto, che la ridottissima età della persona offesa sia fattore che non può non portare a considerare con particolare rilievo la necessità di verificare con scrupolo le capacità di memorizzazione della steSA, allorquando rievochi i fatti occorsile, è un dato neceSAriamente conseguente all'acquisizione secondo cui tanto più è ridotta l'età del minore tanto più può essere difficile l'operazione, da parte dello stesso, di ricostruzione dei fatti che la testimonianza comporta. Non può inoltre non considerarsi che gli studi sulla memoria infantile hanno comprovato come i bambini di età aSAi ridotta presentino modalità relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, non avendo adeguate risorse critiche e di giudizio ed un distinto sentimento del sè, tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell'interlocutore (cfr., Sez. 3, n. 24248 del 13/05/2010, O.J., Rv. 247285). Ora, nella specie, il fatto sarebbe accaduto nel (omesso) , ovvero quando la minore aveva tre anni, mentre l'incidente probatorio è stato espletato dieci mesi dopo. Tanto più, inoltre, un tale accertamento si imponeva nella specie in quanto dalla sentenza di primo grado risultava non essere stati riscontrati, sulla persona della minore, indicatori di abuso, essendo del tutto assente un comportamento sessualizzato e mancando altri indicatori importanti quali il disturbo del sonno, delle condotte alimentari o lamentale per dolori fisici, mentre il consulente di parte della Difesa, Dr. M. , aveva riscontrato nella bambina una "sindrome da alienazione parentale" e rilevato vari riscontri negativi all'ipotesi di abuso (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado).
La Corte d'Appello, pertanto, avrebbe dovuto disporre una perizia in contraddittorio la quale, se non poteva (come non può) ovviamente più consistere nell'esame diretto della parte offesa, poteva comunque svolgersi sulla documentazione acquisita al processo al fine di verificare l'attendibilità delle valutazioni tecniche e delle conclusioni del consulente di parte. Nè rileva la circostanza che un tale esame tecnico potrebbe eventualmente non essere più, a distanza di tempo, concretamente effettuabile giacché un tale fatto non può essere addebitato all'imputato, cosi come non può essergli addebitato il fatto che, sin dall'inizio, non sia stato disposto un tale accertamento. In ogni caso, non può, in via preliminare, e specie in questa sede, stabilirsi l'utilità o meno di un simile accertamento tecnico sulla documentazione esistente e sulle risposte date dalla minore in sede di incidente probatorio.
Resta infine assorbito il settimo motivo, riguardante il profilo della pena.
7. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano che farà luogo a perizia che accerti la "credibilità" della minore in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto, a tal riguardo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R. ed altri, Rv. 247740), dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute. Resta quindi affidato al giudice di rinvio, in ragione della "pregiudizialità" del motivo, l'intero aspetto della valutazione delle dichiarazioni della minore, coinvolto, come già detto, dal terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione nonché dai motivi nuovi del 02/07/2012.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012