Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17450 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POCO ITALIAN1.7450/02 REPUBBLICA ITALIANA M DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9731/00 Cron. 41086Consigliere Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 26/06/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UG CA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'UNIRA' 24, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar GIUSEPPE REINA di Catania 2002 del 28/5/2002, rep. 20042; 3055 - resistente con procura -1- avverso la sentenza n. 943/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/02/00 R.G.N. 2776/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato NOBILI per dlega ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 18/25 febbraio 2000, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. LO LI nei confronti del Ministero del Tesoro, avverso la sentenza del locale Pretore in data 21 ottobre 1998 che aveva rigettato la domanda del LI - già titolare di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento, quest'ultima revocata a seguito di revisione del 12 settembre 1996 -, volta a sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della revisione, ha dichiarato l'assistito non in condizione di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 19 gennaio 1999. Ha ritenuto il giudice del gravame, alla luce di nuova consulenza tecnica di ufficio, che il LI era affetto da infermità che lo rendevano totalmente inabile al lavoro e che versava nella necessità di essere assistito costantemente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (per esiti di interventi per neoplasia del rino-faringe, e di intervento radicale nell'orecchio sinistro, con marcata ipoacusia e anacusia a destra, vertigini, obesità, spondiloartrosi diffusa e marcata gonartrosi bilaterale a notevole incidenza funzionale, con gravi difficoltà statiche e deambulatorie in soggetto in notevole sovrappeso, nonché in relazione alla sindrome vertiginosa di probabile origine labirintica). 973100.doc 3 Peraltro, l'insorgenza dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita avrebbe dovuto farsi risalire all'attuale fase giudiziaria (e precisamente alla data di deposito del ricorso al Tribunale in data 19 gennaio 1999), sul presupposto di un ipotizzabile, transitorio miglioramento all'atto della visita di revisione o comunque un aggravamento delle infermità già esistenti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero del Tesoro con otto motivi. II LI ha depositato procura speciale ed ha discusso la causa. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i primi due motivi, svolti unitariamente, il Ministero deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art.149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c. nonché 3) motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360, n.5 c.p.c.. Sostiene che, in relazione al principio del carattere devolutivo del giudizio di appello e del principio del doppio grado di giudizio, l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. sarebbe applicabile nel solo giudizio di primo grado, sicché erroneamente il Tribunale aveva e tenuto conto di aggravamenti che sarebbero sopravvenuti successivamente. Il motivo è infondato. L'art. 149 disp. att. c.p.c. impone, infatti, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, di valutare anche l'aggravamento della malattia e tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si 973100.doc 4 siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Essendo quest'ultimo unitariamente considerato, ed ispirandosi la norma a un principio di economia ed equità processuale, non vi è dubbio che il giudice debba tenere conto anche delle infermità o degli aggravamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello, purché legittimamente dedotti. In tal senso è costante la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. 5 dicembre 2001, n.94; 16 maggio 1990, n.4215; 9 giugno 1989, n.2808; 23 gennaio 1989, n.375; 27 gennaio 1987, n.750). Con i due motivi successivi, il ricorrente deduce 3) subordinatamente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della I. n. 18/80 in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c.; 4) motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 primo comma n.5 c.p.c. e critica la sentenza impugnata per non risultare dalla stessa le ragioni della necessità di accompagnamento, salva la acritica adesione alla relazione del consulente tecnico di ufficio. Quest'ultimo, peraltro, non aveva spiegato come in una patologia normalmente ingravescente vi fosse stata una così rapida evoluzione negativa tra il primo e il secondo grado di giudizio. Inoltre, il consulente tecnico di ufficio contraddittoriamente aveva parlato, da un lato di gravi difficoltà statiche e deambulatorie e d'altro lato, di una situazione di impossibilità con necessità di ausilio permanente da parte di terzi. Tra l'altro, non risultava prescritta carrozzella ortopedica, onde non era ravvisabile come l'assistito avrebbe potuto essere aiutato nella lo deambulazione. In presenza di masse muscolari tonico-trofiche si doveva ieg ritenere conservata la capacità deambulatoria autonoma. V 973100.doc 5 Il quadro poliartrosico in soggetto in eccesso ponderale, determina, secondo le tabelle ministeriali del d.m. 5 febbraio 1992 una percentuale invalidante compresa tra il 31% e il 40%, e dunque sulla scorta della valutazione tabellare sarebbe stata ravvisabile solo difficoltà, ma non impossibilità di deambulare. Era inspiegabile il miglioramento della patologia artrosica normalmente ingravescente in modo irreversibile. Infine, la consulenza non aveva spiegato la datazione dell'incapacità al 19 gennaio 1999 (data del ricorso in appello), quando aveva ipotizzato un miglioramento transitorio tra il 1996 e il 1998, né aveva spiegato perché l'incapacittà non fosse stata riferita ad epoca prossima all'espletamento della consulenza di ufficio (depositata il 15.11.1999). Lo stesso consulente non aveva spiegato se l'aggravamento da lui riscontrato fosse permanente e irreversibile, tanto più che aveva ipotizzato un pregresso miglioramento). Anche i due ultimi motivi ora riepilogati debbono essere disattesi. Costituisce ius receptum la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema in forza della quale il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in 973100.doc 6 cui le contestazioni predette siano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli (Cass. 15 febbraio 2002, n.2207; cfr. anche Cass. 12 marzo 2002, n.3568; 11 marzo 2002, n.3492; 24 luglio 2001, n.10052; 13 luglio 2001, n.9567; 29 marzo 2001, n.46523 marzo 2001, n.3113; 7 giugno 2000, n.7716). Nel caso in esame, il Ministero ricorrente non ha minimamente dedotto di avere mosso in appello censure alla nuova consulenza tecnica di ufficio dopo il suo deposito, né la circostanza risulta dalla sentenza. Sostanzialmente, quindi, vengono proposte in questa sede di legittimità, in relazione ad accertamenti peritali ampiamente riportati in sentenza, questioni nuove, circa la attendibilità e concludenza degli stessi, non proposte al giudice di appello (al quale non risulta neppure siano state prospettate ragioni per le quali egli avrebbe dovuto fondarsi sulle conclusioni del consulente di ufficio nominato in prime cure, anziché attenersi a quelle del consulente nominato in appello), sicché i motivi in esame presentano anche profili di inammissibilità. Sotto il profilo della violazione di legge, risulta dagli accertamenti del giudice di merito che l'incapacità di deambulare derivava da vertigini, obesità, spondiloartrosi diffusa e marcata gonartrosi bilaterale a notevole incidenza funzionale in sinergia negativa con il sovrappeso e con la sindrome vertiginosa. Non appare, dunque, corretto il criterio proposto dal ricorrente di applicare le tabelle ministeriali del 5 febbraio 1992 con riferimento al solo eccesso ponderale, per giungere alla diversa 973100.doc 7 conclusione in fatto che l'assistito avrebbe avuto solo difficoltà a deambulare, ma non ne sarebbe stato certo impedito. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve d essere rigettato. O : N i C E I V T Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. D N S I I S L L L N U I O D 'O D V O I I # S O 1 E V 1 N - O S 0 I P. T. M. D - O 4 IN S 8 I S V A N I . ' S I 'V N N S O L E T C V 1 T La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. S 0 O S ' V C I Così deciso in Roma, addì 26 giugno 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Lucie I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 973100.doc 8