Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 3
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità di un contratto (art. 1421 cod. civ.), dovendo coordinarsi con i principi fondamentali del processo, tra i quali quello della preclusione derivante da giudicato interno, non può essere applicato nei casi in cui vi sia stata pronuncia, non impugnata, sulla validità del contratto.
Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il giudice deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate, ha l'onere di indicare nel ricorso in modo specifico gli errori e le omissioni del c.t.u., non considerate nella decisione, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione delle precedenti deduzioni.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della prova dell'estensione della proprietà, non è decisiva la superficie indicata nell'atto di compravendita, poiché l'estensione del fondo va determinata in base ai confini menzionati nel contratto, ove essi siano precisi e riscontrabili sul terreno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MA SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 17914/1999 del R.C. AA.CC. proposto da
CO VI MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della vite n. 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Spada, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Magazzù come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
SC IA NN e SC PP, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. IU Mattina, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Greco come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
e contro
PA SE, IV ES, IV AN, IV TO, IV OR e IV IA.
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2207/98 del 24.04.1998 / 24.06.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Cons. Dott. NT Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 14.12.1976, AN RC - premesso che NT ET aveva venduto, con atto notaio Girolamo Tripoli del 10.3.1972, a VI RI MM, insieme ad altri cespiti, anche un fondo di sua proprietà sito in Bagheria, contrada Balata, esteso complessivamente are 56, 10, iscritto al catasto alla partita 2083 poi divenuta partita 5872 ed infine (con voltura 19.2.1972) partita 26658, a lei pervenuto in eredità dalla madre NN D'CO (deceduta il 6.2.1929), che lo aveva acquistato da EL EG con atto notaio Viola del 21.9.1919 - convenne in giudizio davanti al PR di Bagheria sia il MM che il ET al fine di sentir dichiarare la nullità del suddetto contratto di compravendita intercorso tra i due, accogliere la proposta domanda di rivendica del fondo e condannare il primo al rilascio del terreno e il secondo al risarcimento dei danni.
Costituitosi, il ET eccepì che il bene rivendicato non corrispondeva al terreno da lui venduto, peraltro posseduto pacificamente da oltre trenta anni, per cui chiese, in via principale, il rigetto della domanda proposta dalla RC, e in subordine la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione del fondo in questione, per unione del proprio possesso a quello del proprio dante causa.
Anche il MM, costituitosi, contestò la pretesa dell'attrice con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal ET, spiegando peraltro azione di garanzia nei confronti di quest'ultimo, suo dante causa.
Il PR rigettò la domanda di revindica della RC, dichiarò che il ET aveva acquistato per usucapione il fondo in questione e che il contratto di compravendita successivamente stipulato con il MM era pienamente valido.
Proposto appello, la RC dedusse, tra l'altro, che il PR aveva erroneamente disatteso la domanda di revindica da lei proposta, senza considerare che a norma dell'art 2137 dell'abrogato codice civile del 1865 si era maturata la prescrizione acquisitiva decennale in favore della sua dante causa NN D'CO decorrente dalla trascrizione, avvenuta il 13.8.1917, del titolo d'acquisto (atto notaio Viola del 4.8.1917). Soggiunse poi che il PR aveva male interpretato le prove poste a sostegno della dichiarata usucapione a favore del ET.
Il Tribunale di Palermo, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, mentre accolse quest'ultimo motivo d'impugnazione, riformando il capo della sentenza del PR che aveva riconosciuto il possesso ad usucapionem del ET e rigettandone la domanda riconvenzionale, disattese gli altri motivi di gravame, ribadendo che la RC non aveva dato la prova di essere proprietaria del bene rivendicato posto che tale dimostrazione non poteva esaurirsi nella produzione del titolo in base al quale la stessa risultava di essere subentrata, quale erede universale, alla madre nella titolarità, quando, come nella specie, parte attrice, di fronte alle contestazioni avversarie, non aveva svolto alcuna attività istruttoria diretta a provare di aver posseduto il terreno per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Contro tale sentenza interposero ricorso RI NN e IU SC, quali eredi di AN RC, deducendo l'erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva affermato il difetto di prova del diritto di proprietà in contestazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8741 del 1993, accolse il ricorso, osservando che, ancorché la prescrizione acquisitiva prevista dall'art. 2137 del codice civile del 1865 esigesse, oltre alla buona fede e all'esistenza di un titolo non nullo per difetto di forme debitamente trascritto, anche il possesso legittimo, il giudice d'appello non aveva adeguatamente valutato la valenza probatoria, ai fini dell'acquisto del possesso, degli elementi documentali acquisiti - atti per notaio Viola in data 21.9.1919, intercorso tra EL EG e NN D'CO, dante causa di AN RC, e in data 4.8.1917 tra il EG e IU IN ed altri - essendosi limitato ad affermare che la parte non aveva fornito la prova testimoniale dell'esercitato possesso, sicché il giudice di merito, a cui andava rimesso il giudizio, doveva valutare, in sede di rinvio, la portata degli atti di compravendita anzidetti e l'eventuale idoneità degli stessi ai fini dell'acquisto per usucapione. In seguito a tale sentenza, la causa venne riassunta davanti al Tribunale di Palermo da RI NN e IU SC nei confronti di VI RI MM e degli eredi di NT CI (IU AG, ER ET, AN ET, AN ET, LO ET e RI ET), chiedendo che, in relazione ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, fosse accolta la domanda di rivendicazione proposta a suo tempo da AN RC relativamente al fondo in questione e che l'atto di compravendita per notaio Tripoli del 10.3.1972 stipulato tra il ET e il MM fosse dichiarato nullo. Chiesero altresì che il MM fosse condannato al rilascio del fondo e gli eredi del ET al risarcimento dei danni.
Si costituì in giudizio il solo MM, ribadendo il proprio assunto che il fondo rivendicato da controparte non si identificava con quello a suo tempo acquistato da NN D'CO, insistendo in ogni caso sulla domanda di rivalsa già proposta nei confronti del ET ed ora contro i suoi eredi.
Con sentenza n. 2207/98 del 24.04.1998/24.06.1998, il Tribunale di Palermo - premesso che la Corte di Cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione dei due atti di compravendita per notaio Viola rispettivamente conclusi il 21.9.1919 fra EL EG e NN D'CO, dante causa di AN RC, e il 4.8.1917 tra il EG e IU IN ed altri, al fine di acclarare se dagli stessi era possibile inferire che la RC aveva acquistato per usucapione il fondo rivendicato - osservò che, in base ai suddetti atti, dai quali risultava che le parti avevano espressamente pattuito che "l'acquirente avrà il possesso e la proprietà della terra...da oggi in poi per la qual cosa il venditore spogliandosi di ogni suo diritto investe e surroga la compratrice ai fini di legge", la RC aveva dimostrato il possesso della sua dante causa per il tempo necessario all'acquisto per usucapione, alla stregua del disposto di cui all'art. 2137 dell'abrogato codice civile che riconosceva la prescrizione acquisitiva del diritto in favore dell'acquirente in buona fede di un immobile in forza di un titolo non nullo per difetto di forma e debitamente trascritto che avesse posseduto per un tempo non inferiore a dieci anni, considerato che la D'CO, succeduta a titolo particolare nel possesso trasferitole dal EG con l'atto del 1919, che a sua volta aveva ricevuto la proprietà e il possesso dai suoi danti causa IN con l'atto del 1917, aveva maturato, al momento della sua morte avvenuta il 6 febbraio 1929, il decennio necessario all'acquisto sulla base della previsione dell'art. 693 dell'abrogato codice civile alla stregua del quale il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del suo autore per invocarne e goderne gli effetti. Il Tribunale disattese poi l'assunto della non coincidenza del fondo rivendicato dalla RC, corrispondente alla particella n. 323 del foglio 16 del nuovo catasto terreni del Comune di Bagheria estesa are 31,07, con quello oggetto dell'acquisto da parte della D'CO, avente estensione di are 56, contrassegnato nel vecchio catasto con la particella n. 2083, atteso che il c.t.u., dopo aver compiuto un attento esame dei luoghi e delle risultanze documentali dei suddetti atti traslativi, nei quali la vendita avvenne "a corpo" e non "a misura",. aveva concluso che il fondo oggetto dell'atto notaio Viola del 21.9.1919 corrispondeva alla particella n. 323 del foglio 16 del nuovo catasto, evidenziando come la discrepanza fra la superficie catastale e quella indicata negli atti era agevolmente superabile in relazione alla natura del terreno.
In base a tali argomentazioni, il Tribunale di Palermo dichiarò la nullità dell'atto di compravendita concluso tra NT ET e VI RI MM il 10 marzo 1972 per notaio Tripoli, trascritto il 21 marzo 1972 ai nn. 110001/8776: dichiarò RI NN e IU SC, quali eredi di AN RC, proprietari della porzione di terreno sito in Bagheria contrada Balata, esteso catastalmente are 31,07, contrassegnato nel N.C.T. del Comune di Bagheria con la particella n. 323 del foglio 16, volturata a nome di AN RC il 19.2.1972 alla partita 21658: condannò il MM al rilascio di tale fondo;
ordinò al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di effettuare le prescritte annotazioni;
rigettò la domanda di risarcimento danni proposta dagli SC nei confronti degli eredi del ET;
condannò tali eredi, in accoglimento della domanda di garanzia, al pagamento pro- quota in favore del MM della somma di L.. 300.000 con gli interessi legali dal 10.3.1972; pose le spese dell'intero giudizio a carico del MM e degli eredi del ET.
Contro questa sentenza RI VI MM ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi.
RI NN e IU SC hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Gli altri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2137 e 693 c.c. del 1985; violazione e falsa applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza di rinvio;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 948 c.c. e art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene che il giudice di rinvio avrebbe omesso di rilevare l'inesistenza, o la nullità assoluta, di un valido titolo, postulato dall'art. 2137 c.c. del 1985 per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per effetto dell'usucapione, atteso che l'atto per notaio Viola del 4.8.1917 era mancante della sottoscrizione del compratore EL EG e della dichiarazione del notaio della causa dell'impedimento, come espressamente previsto dalla legge notarile. Secondo il ricorrente, il Tribunale di rinvio, non rilevando tale fondamentale circostanza, sarebbe giunto, erroneamente, a ritenere, attraverso i titoli del 1917 e del 1919, che i rivendicanti avevano provato l'acquisto e il possesso dell'immobile da parte dei loro danti causa, per il tempo necessario all'acquisto per usucapione ex art. 2137 c.c. previgente. Invero la conseguenza sostanziale dell'inesistenza o nullità dell'atto del 1917 sarebbe quella che il EG non avrebbe mai conseguito la proprietà e il possesso dell'immobile in questione e così pure i suoi danti causa, per cui mancherebbero quegli specifici elementi documentali dai quali trarre la prova dell'usucapione.
1.1. Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto, prevista dall'art. 1421 c.c., deve coordinarsi con i principi fondamentali del processo, fra i quali, oltre il principio della domanda ed il principio dispositivo delle prove, vi è quello della preclusione derivante dal giudicato interno (Cass. 30.5.1995 n. 6050). Va poi osservato che nel giudizio di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza d'annullamento, estendendosi tale preclusione anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione che fissa il dictum non in via accademica, ma agli effetti della decisione finale della controversia (Cass. 19.6.1998 n. 6126). In base a tali principi consegue che la nullità (o inesistenza) di un atto, non dedotta ne' rilevata d'ufficio nel giudizio dove è stata emessa la sentenza cassata con rinvio per non aver tenuto conto il giudice di merito di tale atto, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione con impugnazione della sentenza del giudice di rinvio che tale atto ha esaminato secondo il dictum del giudice di legittimità, stante il giudicato interno implicito sulla validità dell'atto stesso, e l'immodificabilità, nel giudizio di rinvio, dei termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza d'annullamento.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha tenuto conto dell'atto Viola del 4.8.1917, nonché del successivo atto pure per notaio Viola del 21.9.1919, per l'accertamento della situazione possessoria utile ai fini dell'usucapione.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
violazione dei principi di diritto indicati dal giudice di legittimità; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto di trarre, dalla semplice e semplicistica lettura di una clausola di rito, contenuta negli atti del 1917 e 1919, quegli elementi di prova relativi ai presupposti per l'affermazione dell'usucapione. Il ricorrente sostiene che acriticamente il Tribunale ha considerato che il semplice inserimento nel contratto di compravendita della clausola secondo la quale "il compratore avrà il possesso...di detto fondo da oggi che rappresenta una clausola di stile, fosse sufficiente per ritenere traslato a favore dell'acquirente il possesso del bene. Invero, a parte il rilevo che l'uso del verbo "avrà" non consente, di per sè, di affermare la contestualità del trasferimento del possesso, il Tribunale avrebbe dovuto individuare, in seno agli atti stessi, altri e più concreti elementi che indicassero l'effettivo impossessamento da parte dell'acquirente e l'effettiva traslazione del possesso stesso.
2.1. Anche tale motivo è infondato, perché con esso, sotto l'apparente aspetto di generica violazione di legge e di presunti vizi motivazionali, si vuole censurare la valutazione che la Corte d'appello ha dato ai due atti di compravendita, dimenticando che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto negoziale si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass. 10.7.2000 n. 9157; 11.8. 1999 n. 8590; 13.5. 1998 n. 4832).
L'impugnata sentenza ha dato ampia ed esauriente giustificazione del proprio convincimento, allorché, interpretando il contenuto dei due atti di compravendita, ha ritenuto che la situazione possessoria era espressamente contemplata come effettivamente traslata a favore dell'acquirente, che oltre allo ius possidendi conseguiva anche il potere di fatto corrispondente allo ius possessionis, importando la consegna da parte del venditore del bene medesimo. L'impugnata sentenza ha pure precisato che la situazione possessoria utile per l'usucapione si desumeva da tutto il compendio documentale prodotto dagli SC.
Il riferimento a clausola di stile ovvero l'estrapolazione di alcune parole dall'intero contesto è operazione che non coglie nel segno perché non serve a dimostrare la sussistenza dei lamentati vizi motivazionali.
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 n. 5 c.p.c., per aver il Tribunale escluso la non coincidenza del fondo oggetto di revindica, con quello acquistato dalla D'CO, dante causa degli SC. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una lettura critica della c.t.u., dando per acclarato, senza motivazione congrua, quanto nella stessa affermato, trascurando di rilevare: a) che il terreno rivendicato viene indicato come attivato ad uliveto, mentre quello identificato in Catasto alla particella 323 è, ed è sempre stato, montagnoso, con rocce affioranti, privo di colture arboree;
b) che vi è una non lieve differenza tra la superficie del terreno indicato negli atti del 1917 e 1919, pari a circa 56 are, e quello della particella 323, pari a are 31,07, oggetto di revindica. Nè è condivisibile la giustificazione data dal c.t.u., in ordine a tale ultima palese discrepanza, con riferimento alla natura del terreno.
3. Il motivo è inammissibile.
Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze peritali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti di difetto di motivazione, che nel caso specifico non ricorre anche perché il giudice di merito, il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori o le omissioni del c.t.u. che il giudice non avrebbe considerato, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione delle precedenti deduzioni (Cass. 17.1.1998 n. 418). Nel caso in esame, il perito d'ufficio, pur dando atto della discrepanza fra la superficie catastale e quella indicata negli atti di compravendita, ha osservato, in base all'attento esame dei luoghi, che tale discrepanza era agevolmente superabile in relazione alla natura del terreno - delimitato da un lato col dirupo del monte Giacaldo - che impediva una precisa delimitazione della particella e che comunque non metteva in discussione l'effettiva estensione del fondo valutata in relazione ai confini rinvenuti negli atti originali.
Tale conclusione è stata condivisa dal Tribunale, che non ha per niente trascurato, nella parte motiva, le contestazioni opposte dal MM all'operato dal c.t.u., osservando che esse apparivano strumentali, atteso che nella prova della proprietà ai fini dell'azione di rivendicazione non è decisiva la superficie indicata nell'atto di compravendita perché l'estensione del fondo va determinata essenzialmente in base ai confini menzionati nel contratto, ove essi siano precisi e riscontrabili sul terreno (Cass. 18.7.1980 n. 4716). Ed è appena il caso di ricordare che F interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali, poste a base del proprio convincimento,' sono affidate al giudice di merito e costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
4. Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale dichiarato la nullità dell'intero atto di compravendita del 10.3.1972 per notaio Tripoli, senza rilevare che con detto contratto il MM, oltre ad acquistare il fondo rustico in questione, oggetto di revindica e identificato con la particella n 323 del foglio 16 N.C.T. di Bagheria, ha altresì acquistato il fondo identificato con la particella n. 320, stesso foglio. Per detto terreno nessuna revindica era stata avanzata dall'attrice, per cui il Tribunale avrebbe dovuto limitare la pronuncia di nullità dell'atto di compravendita tra il ET e il MM al solo trasferimento della particella n. 323.
4.1. Il motivo è infondato, perché nella parte motiva della sentenza, da leggersi unitamente al dispositivo, è chiaramente specificato che la nullità riguarda il trasferimento del fondo identificato con la particella n. 323, del foglio 16 N.C.T. di Bagheria, e non anche, il trasferimento del fondo identificato con la particella n. 320, stesso foglio. Per cui la nullità dell'atto di compravendita del 10.3.1972 per notaio Tripoli è stata affermata per la parte qua, vale a dire soltanto per l'acquisto del fondo identificato con la particella n. 323, oggetto dell'accolta revindica.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in base alla soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 200.000 uguale ad euro 103.29, oltre L.
4.000.000 pari ad euro 2065.83, per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002