Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3568
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Sentenza 12 marzo 2002

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Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità di un contratto (art. 1421 cod. civ.), dovendo coordinarsi con i principi fondamentali del processo, tra i quali quello della preclusione derivante da giudicato interno, non può essere applicato nei casi in cui vi sia stata pronuncia, non impugnata, sulla validità del contratto.

Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il giudice deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate, ha l'onere di indicare nel ricorso in modo specifico gli errori e le omissioni del c.t.u., non considerate nella decisione, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione delle precedenti deduzioni.

In tema di azione di rivendicazione, ai fini della prova dell'estensione della proprietà, non è decisiva la superficie indicata nell'atto di compravendita, poiché l'estensione del fondo va determinata in base ai confini menzionati nel contratto, ove essi siano precisi e riscontrabili sul terreno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3568
    Data del deposito : 12 marzo 2002

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