Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Qualora il giudice d'appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI UC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 162/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 22/01/98 R.G.N. 211/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Taranto depositato il 4 giugno 1990 la sig.ra LU LI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, per chiederne la condanna al pagamento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di invalidità civile ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Costituitosi il Ministero convenuto, che resisteva alla domanda eccependo la carenza sia dello stato di invalidità sia delle condizioni economiche richieste dalla legge, il RE adito, espletata consulenza tecnica d'ufficio, pronunciava sentenza con la quale, recependo gli accertamenti medico - legali eseguiti, riconosceva il diritto della ricorrente all'assegno mensile di cui al citato art. 13 ritenendo la stessa portatrice di uno stato di invalidità nella misura del 75 per conto sin dal 1^ settembre 1986, e condannava il Ministero a corrispondere alla stessa, con tale decorrenza, il detto assegno.
L'appello del Ministero dell'Interno è stato respinto dal Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 22 gennaio 1998. Ha argomentato il giudice d'appello, facendo riferimento alla consulenza tecnica rinnovata in secondo grado (nella quale il perito d'ufficio aveva concluso per la sussistenza di un grado di inabilità lavorativa pari all'85 per cento con decorrenza dal giugno 1993), che le infermità diagnosticate in tale sede erano "praticamente sovrapponibili" a quelle diagnosticate dal primo C.T.U. e che, essendo richiesto per il diritto all'assegno, all'epoca della decorrenza riconosciuta dal RE (settembre 1986), un grado di invalidità del 67 per cento, la decisione del primo giudice doveva ritenersi del tutto corretta.
Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Lamenta che il Tribunale, anziché adeguarsi all'accertamento del consulente nominato d'ufficio in appello riconoscendo il requisito sanitario a far data dal 10 luglio 1993, abbia in via presuntiva ritenuto sussistente un grado di invalidità superiore ai due terzi nell'arco temporale dal settembre 1986 al giugno 1993; ed evidenzia come il consulente d'appello abbia tenuto conto della documentazione clinica esibita attestante un significativo aggravamento del quadro clinico a partire dal secondo semestre del 1993. Osservava ancora il ricorrente che l'introduzione, nella valutazione tecnica, di elementi di natura discrezionale ma non tecnicamente avvalorati, ovvero privi di adeguato riscontro obiettivo, può snaturare lo stesso tipo di valutazione e condurre a margini di arbitrio.
Questo motivo è fondato e va accolto.
Va ricordato, in argomento, quanto costantemente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, là dove ha ribadito che ove il giudice di merito dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico da lui stesso nominato deve enunciare una adeguata motivazione del suo difforme convincimento corrispondente ad una attenta valutazione di tutti i concreti elementi sottoposti al suo esame, dovendosi altresì precisare che "qualora il giudice d'appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti" (Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1992 n. 2383; Cass. 28 febbraio 1992 n. 2476). Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi ed ha reso una motivazione - cui già s'è fatto cenno nella parte narrativa della presente sentenza - del tutto inadeguata e insufficiente per giustificare il suo dissenso (sul punto della decorrenza del diritto alla chiesta prestazione) dal parere espresso dal consulente di secondo grado, il quale, discostandosi dal consulente nominato in Pretura, aveva fatto specifico riferimento a documentazione medica nell'accertare l'aggravamento del quadro clinico tale da far ritenere intervenuta la riduzione invalidante a far tempo dal secondo semestre del 1993.
In relazione a tanto, il mero argomento presuntivo adottato dal giudice d'appello per ritenere che sin dal settembre 1986 si era verificata la riduzione ad oltre due terzi della capacità lavorativa dell'assicurato, non integra idonea e sufficiente motivazione a sostegno della decisione, stante appunto il difforme parere del consulente da lui nominato: sicché sul punto l'impugnata sentenza risulta inficiata dal denunziato vizio di motivazione. 2. - Per quanto concerne gli altri motivi svolti a sostegno del ricorso, va rilevato che con il secondo motivo di ricorso il Ministero, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto alla LI l'assegno di invalidità in base al solo requisito sanitario, e rileva che la suddetta norma prevede, per ottenere il previsto beneficio, anche il possesso degli ulteriori requisiti socio - economici;
e con il terzo ed il quarto motivo lo stesso Ministero, denunziando omesso esame ed omessa pronuncia su punti decisivi, sostiene la inammissibilità della domanda per l'insussistenza appunto dei suddetti requisiti socio - economici e deduce altresì non essere stata fornita la prova della incollocazione al lavoro, anche con riferimento al periodo successivo al compimento del cinquantesimo anno di età della istante. Va preliminarmente rilevato che dal contesto della sentenza impugnata le questioni oggetto dei due motivi ora riportati, implicanti anche accertamenti di fatto, non risultano in alcun modo trattate od esaminate nel giudizio d'appello: ed il Ministero, dal canto suo, non ha dedotto in ricorso di avere proposto dette questioni in secondo grado ne' dunque di avere svolto sul punto motivi d'appello e correlativamente neppure lamenta che una sua eventuale specifica censura, implicante l'esame delle suddette questioni, sia stata trascurata o non sia stata decisa dal giudice del gravame.
Deve dunque trovare applicazione, al riguardo, il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (tra le altre, Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). Per l'ora esposta ragione, assorbente d'ogni altra, va dunque ritenuta l'inammissibilità delle questioni prospettate con i motivi ora esaminati nel secondo grado, siccome non risultano dedotti ad oggetto di controversia e detti motivi devono pertanto essere disattesi.
3. - In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e gli altri due motivi rigettati.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame in ordine alla questione oggetto del suddetto motivo, effettuando anche gli accertamenti di fatto ritenuti occorrenti, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001