Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
Quando, a seguito delle osservazioni delle parti in ordine alla relazione del consulente tecnico di ufficio, il giudice disponga una consulenza tecnica suppletiva che pervenga a conclusioni diverse rispetto alla precedente, egli non può basare la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della prima consulenza, senza motivare sulle ragioni per le quali non intende prendere in considerazione la consulenza suppletiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10052 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER NA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA COMBA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL/2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO F. VILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 155/98 del Tribunale di IMPERIA, depositata il 02/12/98 R.G.N. 646/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato RICCI;
udito l'Avvocato VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Imperia, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 21 settembre 1992 n. 10788 (che aveva cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Savona 3 agosto 1990) e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha pronunciato sentenza in data 2 dicembre 1998 con la quale ha riformato la sentenza del Pretore di Albenga che aveva rigettato la domanda proposta (con ricorso 24 febbraio 1988) nei confronti della U.S.L. n. 4 Albenganese - cui era succeduta la U.S.L. n. 2 Savonese - dal dott. Mario LE Aznar per ottenere, quale unico medico pediatra convenzionato per la zona del Comune di Alassio nell'ambito della predetta U.S.L., la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute per mancata iscrizione a suo favore di iscritti mutuati ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale approvato con D.P.R. 11 agosto 1981 concernente i rapporti con i medici specialistici pediatri di libera scelta (ed anche per il necessitato suo trasferimento a Torino, seguito a provvedimento di cessazione dall'incarico adottato dalla U.S.L. e poi annullato da decisione del T.A.R.), ed ha condannato la anzidetta U.S.L. a pagare al ricorrente la somma di lire 27.192.190, oltre accessori.
Il detto Tribunale ha osservato - per quel che rileva ai fini del presente giudizio di legittimità - facendo riferimento alla espletata C.T.U., che tale consulenza aveva evidenziato, sulla base di tabulati meccanografici recanti il dettaglio degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale nel periodo in questione, la mancata attribuzione di scelte per assistibili in età pediatrica, ed aveva al riguardo distinto tre tabelle riepilogative, la prima delle quali (contrassegnata con la lettera "A") riguardava la totalità delle attribuzioni non effettuate nel periodo di competenza per l'ammontare complessivo di lire 69.920.531, e conteneva una valutazione strettamente formale e pedissequa al quesito formulato. Dopo di che lo stesso giudice ha detratto dal suddetto importo la somma di lire 42.728.341 conteggiata dal consulente in altra tabella ("C") e costituente la somma da diffalcarsi perché relativa al periodo dal 1^ marzo 1985 al 31 dicembre 1987 nel quale il LE non era più pediatra unico iscritto;
ha osservato sul punto che nessuna prova il ricorrente aveva fornito, e neppure dedotto, da cui poter desumere che le scelte in favore di altri pediatri fossero dipese da illegittimi od incongrui provvedimenti o comportamenti di appartenenti al competente Ufficio del S.S.N.; ed ha conseguentemente ritenuto spettante al LE la residua somma di lire 27.192.190 ( 69.920.53 1 - 42. 728. 341). Il dott. LE Aznar chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte (notificato il 26 e 29 novembre 1999) affidato a due motivi di censura ed illustrato da memoria.
L'intimata Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese resiste con controricorso (notificato il 3 marzo 2000, oltre il termine di cui all'art. 370 primo comma c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale abbia basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze di una prima versione della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato come spettante al dott. LE la complessiva somma di lire 69.920.531, senza motivare sulle ragioni per le quali non aveva preso in considerazione una seconda consulenza pure disposta dallo stesso giudice d'ufficio a seguito di osservazioni di parte espresse in udienza, la quale era pervenuta a conclusioni diverse e più favorevoli per esso ricorrente, accertando come dovuta la maggior somma complessiva di lire 76.435.980.
Con il secondo motivo, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, con motivazione carente e contraddittoria, detratto la somma di lire 42.728.341, in relazione al periodo dal 1^ marzo 1985 al 31 dicembre 1987 durante il quale egli non sarebbe più stato pediatra unico.
Deduce in proposito che l'affermazione del Tribunale secondo cui esso ricorrente non aveva dedotto ne' fornito la prova che le scelte in favore di altri pediatri erano dipese da comportamenti o provvedimenti illegittimi ed incongrui di appartenenti al competente ufficio del Servizio sanitario nazionale, appariva in contraddizione con quanto lo stesso giudice aveva pure ritenuto nella parte della sentenza in cui aveva richiamato dichiarazione scritta (di tale Ursula Ugo Ritter in data 10 luglio 1985) riflettente un grave episodio di condizionamento, da parte di un dipendente della S.A.U.B. di Albenga, nei confronti dei parenti di un minore assistito. Sostiene di avere sempre dedotto e dimostrato di essere stato, per l'intero periodo in contestazione, l'unico pediatra della U.S.L. per l'ambito comunale di Alassio e Laigueglia, ed indica sul punto risultanze documentali (estratto del Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 10 ottobre 1984) osservando che comunque, ove vi fossero state carenze probatorie, era compito del Tribunale ai sensi del citato art. 421 c.p.c. integrare l'istruttoria in ordine alla questione, trattata dalle parti, se esso dott. LE fosse stato o meno pediatra unico. Conclude affermando che dovevano essere a lui riconosciuti emolumenti pari al massimale teorico ammesso per tutti gli assistiti in età pediatrica residenti nel territorio dei comuni di sua competenza.
2. - Il ricorso dev'essere accolto in relazione alle censure svolte con il primo motivo, che sono fondate, mentre va disatteso nel suo secondo motivo.
Ed invero il ricorrente ha puntualmente ed esattamente rilevato, con il primo motivo, che il giudice d'appello, pur avendo disposto una consulenza tecnica suppletiva che aveva condotto a risultati difformi rispetto a quelli della relazione originariamente redatta dal consulente, ha recepito soltanto la prima relazione senza dare alcun conto delle ragioni per le quali non aveva preso in alcuna considerazione la relazione suppletiva e senza fare neppure menzione di questa.
Nel ricorso si deduce invero in maniera precisa e specifica (v. punto n. 7, 8 e 9 delle premesse) che dopo una prima relazione di consulenza che aveva determinato in complessive lire 69.920.531 le somme ritenute spettanti al ricorrente LE, il Tribunale, a seguito di osservazioni delle parti in ordine a quella relazione, conferì nuovo incarico al medesimo consulente per una rielaborazione delle indagini tenendo conto degli elementi evincibili dalla relazione del consulente di parte rag. CI nonché dei dati di fatto eventualmente offerti dalle parti: ed il consulente d'ufficio, adempiendo a questo incarico, elaborò e redasse una consulenza suppletiva in data 3 giugno 1997 nella quale determinava, proprio tenendo conto della consulenza di parte e dei dati offerti dalle parti durante i lavori peritali, in lire 76.435.980 la somma riconosciuta come dovuta al LE per i titoli di causa. Ciò stante, la totale omissione nel considerare questo supplemento peritale integra evidente vizio di motivazione che inficia l'impugnata sentenza.
Tanto è sufficiente perché, nella parte cui si riferisce il primo motivo di ricorso, meritevole dunque di accoglimento, la sentenza del Tribunale venga cassata.
3. - Diversamente è a dirsi per quanto concerne il secondo motivo che attiene al diffalco, dalla somma considerata nel paragrafo che precede, dell'importo (lire 42.728.341) ritenuto non spettante al LE per non essere stato egli nel periodo dall'1 marzo 1985 al 31 dicembre 1987, l'unico pediatra iscritto nel territorio di competenza.
Le censure in esso formulate, nonostante la formale titolazione del motivo, si risolvono, in vera sostanza, in rilievi e critiche avverso la valutazione delle risultanze istruttorie e peritali quale operata dal giudice di merito, atteso che il ricorrente scende all'esame ed all'apprezzamento delle prove, e cioè del contenuto di documenti e di circostanze di fatto emerse in sede di consulenza, e lamenta altresì il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c., peraltro esercitabili discrezionalmente e quindi non passibili di un sindacato di legittimità da parte di questa Corte, non evidenziandosi peraltro i "significativi dati acquisiti d'indagine" che, secondo nota giurisprudenza, giustificano il predetto esercizio. Neppure risulta dedotto dal ricorrente nel motivo in esame un vero e proprio vizio di contraddittorietà di motivazione, riconducibile alla previsione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che è ravvisabile, quale vizio logico, allorquando sussista "mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori dal senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nella assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa", mentre "non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." (Cass. 15 aprile 1994 n. 3547).
Una illogicità nel senso ora precisato neppure risulta prospettata in ricorso: mentre la sentenza impugnata, nella parte cui si riferisce il secondo motivo, è motivata in maniera congrua e coerente mediante l'esplicitazione del procedimento logico e giuridico posto a sostegno della decisione adottata. 4. - Per quanto sin qui detto, il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre va accolto il primo motivo. Conseguentemente la sentenza dev'essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado il quale procederà a nuovo esame del punto oggetto di quel motivo, tenendo conto dei rilievi prima esposti ed approntando adeguata motivazione della sua decì,5ione al riguardo, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001