Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
L'art. 30 della L. 13 settembre 1982 n. 646 - che punisce la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona tenuta ad effettuarla - configura un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare nel termine stabilito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2007, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4112
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 024062/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE NOCERA INFERIORE - GUP;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SALERNO - GE;
ORDINANZA del 21/06/2007 GUP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE nel procedimento a carico di:
RA SO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gup del Tribunale di Salerno;
OSSERVA
con sentenza in data 27/9/06 il GUP del Tribunale di Salerno, investito da richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di RA SO imputato di violazione della L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30 ha dichiarato ai sensi dell'art. 22 c.p.p. la propria incompetenza per territorio sul rilievo che il reato doveva ritenersi consumato in Angri, luogo di dimora dell'imputato, rientrante nel circondario del Tribunale di RA Inferiore.
Con ordinanza in data 21/6/07 il GUP del Tribunale di RA Inferiore, investito a sua volta da richiesta di rinvio a giudizio, ha sollevato conflitto negativo.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del GUP del Tribunale di Salerno.
La L. n. 646 del 1982, art. 30 - che punisce la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria "del luogo di dimora abituale" della persona tenuta ad effettuarla - configura invero un'ipotesi di reato omissivo istantaneo che, come tale, si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare nel termine stabilito (cfr., in materia di omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e delle relative ritenute, Sez. 1^ 4/12/97, Confl., in proc. Langeli e altri, rv. 209.538 e Sez. 3^ 24/11/00, Pignatti e altro, rv. 218.321). E, come risulta dagli atti, l'unico nucleo di polizia tributaria operante nella provincia di Salerno, deputato quindi a ricevere anche le comunicazioni provenienti dagli abitanti di Angri, è quello che ha sede presso la Guardia di finanza del capoluogo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008