Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2005, n. 2205
CASS
Sentenza 4 ottobre 2005

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L'obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei confronti dell'importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell'Unione Europea, e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962 n. 283, configurabile ancor prima dell'effettiva messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale, atteso che il limite alla libertà di circolazione dei prodotti nell'ambito dell'Unione è legittimamente configurabile a salvaguardia della salute pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2005, n. 2205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2205
    Data del deposito : 4 ottobre 2005

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