Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale e al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Commentario • 1
- 1. Chi può proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso straordinario per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Sezione Quinta della Cassazione annullava senza rinvio una sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato quella del Giudice di pace della stessa città, il quale, a sua volta, aveva assolto l'imputato dal reato di ingiuria in danno di una persona relativamente alla condanna di quest'ultima, querelante, al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, condanna che aveva eliminato, e ciò perché non solo sarebbe mancata la tempestiva domanda di condanna del querelante da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2017, n. 38780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38780 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 38780-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/05/2017 MARIA VESSICHELLI Sent. n. sez. -Presidente - 694/2017 Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI - REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.8088/2017 PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'avv. Paolo Pilia difensore di AS HE si richiama ai motivi esposti nella memoria difensiva insistendo per l'accoglimento degli stessi. L'avv. Sollai NC in difesa di LE IC insiste per l'inammissiiblità del ricorso L'avv. Alessandro Melis difensore di LA NC si associa alle richieste della parte civile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso non esplicitamente qualificato giuridicamente, depositato il 20/5/2017, gli avv.ti Patrizio Rovelli e Maria Grazia Monni del Foro di Cagliari, in veste di difensori e procuratori speciali di MA AR, PP AR e DA IS (prossimi congiunti di LU AR) e di RA IS, esercente la potestà genitoriale sulla minore VA AR (prossimo congiunto di LU AR), parti civili costituite nel giudizio di cui al procedimento penale 12317/11 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari hanno chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare la nullità della sentenza della 1° Sezione penale pronunciata il 31/1/2017 nei confronti degli imputati NI LA, NC LA, IC LE e HE AS.
2. Costoro avevano impugnato la sentenza del 26/6/2015 della Corte di assise di appello di Cagliari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute per HE AS le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, aveva ridotto la pena inflitta allo stesso AS a 14 anni di reclusione, e invece aveva confermato le condanne inflitte agli altri tre imputati NI LA (ergastolo), NC LA (20 anni di reclusione) e IC LE (18 anni di reclusione). I ricorrenti, difensori delle parti civili costituite, lamentano di non aver avuto alcun avviso o notifica della celebrazione dell'udienza dinanzi alla 1° Sezione penale della Corte di Cassazione del 31/1/2017, nonostante avessero partecipato attivamente anche al giudizio di secondo grado. I ricorrenti proseguono osservando che in assenza dei difensori delle parti civili e in violazione del contraddittorio, con la conseguente nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., la 1° Sezione penale aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione contestata a carico degli imputati LE e AS e aveva rinviato per nuovo giudizio sul punto e sui conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto i ricorsi degli imputati LE e AS e rigettando i ricorsi degli imputati NI e NC LA.
3. Il Presidente ha disposto la trasmissione del fascicolo alla cancelleria centrale e la fascicolazione ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen.
4. In data 5.5.2017 ha presentato memoria l'avv.Paolo PP Pillia, difensore di HE AS, eccependo l'inammissibilità del ricorso straordinario, in primo luogo poiché non ricorreva nessuna delle ipotesi tassative di cui all'art.625 bis cod. proc.pen.; in secondo luogo, perché non era consentita l'impugnazione prima del deposito delle motivazioni della sentenza;
infine, perché si era cristallizzato il giudicato implicito, tranne che per il trattamento sanzionatorio, al cui riguardo la parte civile difettava dell'interesse ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è stato proposto senza addurre una precisa qualificazione giuridica dell'impugnazione presentata;
in difetto di altri strumenti di impugnazione previsti dalla legge nei confronti di una sentenza della Corte di Cassazione, il ricorso è stato necessariamente qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. per errore di fatto.
2. Il ricorso è inammissibile perché tale strumento di impugnazione non è riconosciuto dalla legge alla parte civile ed è riservato dalla legge al Procuratore generale ed al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, Rv. for 239518; Sez. 1, n. 42114 del 30/10/2008, Palomba e altro, Rv. 241847; Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandimarte, Rv. 237171; Sez. 5, n. 3201 del 19/12/2002 - dep. 2003, P C in proc. Salvo A, Rv. 224282) E' il caso di aggiungere che questa Corte ha ripetutamente ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile e il procuratore generale per la deduzione di un interesse facente capo a una parte processuale diversa dall'imputato, ritenendo giustificata la diversificazione di trattamento nell'accesso allo strumento eccezionale di impugnazione (Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, P.C. in proc. Annibali, Rv. 260549; Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, Rv. 239519).
2. L'esame delle altre ragioni di inammissibilità prospettate resta assorbito.
3. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente 2 determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/5/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichellin Umberto Luigi Scotti Cate Depositato in Cancelleria RO 03 AGO...2017- Il Direttore Amministrativo issa Odia Odilla GALLIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Casparique - Quinta Set. Pende. ord. 4° 51635/17 del 17/10/2017 a depositate il 13/11/17:4 Disque le commezione dell'intestazione delle sent. n° 38780 del 17/05/2017 hel senso che i nominativi dei ricorrenti in intendano quelli di AR TE, AR SE, IS DA, & IS RA in luogo di quelli indicati agguinga la diciture u vel e procedimento a carico di LA NI, AT GI Co, LE NI e PI KL s.ر ما - A Roma, 20 NOV 2017 DI M а E R P 11 Direttore Amministrativo U S Like BakeRoberto LARSL 3